“Riformato”… il diritto di famiglia
L’Aquila – (di Emidio Di Carlo, giornalista indipendente) – Al Presidente Repubblica Napolitano; Presidente Consiglio Ministri Berlusconi, Sottosegretario Presidenza Letta, Commissario Chiodi; SGE (avv.ti Giuliani, Petullà – assistenza dopo sisma); Sindaco di L’Aquila Cialente, Pezzopane (Assessore Politiche Sociali ), Pelini (Assessore Assistenza alla Popolazione). Lettera aperta al Sindaco Cialente e p.c. Vice Commissario Cicchetti.
Incredibile ma vero! I suoi dipendenti hanno “riformato” il diritto di famiglia.
Un dirigente del Sindaco Cialente, il richiamato “avvocato” inviato alla guida della SGE, è arrivato al punto da riformare il diritto di famiglia. Non solo si è “beffato” del Sindaco eludendo quanto stabilito dal contratto (richiesta dell’alloggio assegnato nel Progetto C.A.S.E. senza assicurare una sistemazione alternativa) dal medesimo e stipulato con uno dei due nuclei familiari, a suo tempo coabitanti nello stesso numero civico del capoluogo (ancora a tutt’oggi non agibile!); ha impiegato cinque mesi a contabilizzare l’autonoma sistemazione da corrispondere con pretestuose richieste; ha, infine, concluso accorpando i due nuclei familiari in uno al fine di procedere alla giusta contabilizzazione degli importi previsti dalle Ordinanze della Protezione Civile nr. 3754 del 9 aprile 2009 e nr. 3797 del 30 luglio 2009. Ciò con ulteriore e conseguente danno economico nei confronti di entrambi i nuclei familiari costretti a fronteggiare le spese per gli affitti (molti già erogati nonché da sostenere!) superiori agli importi previsti dalle citate ordinanze.
Ciò accade, per la consapevolezza che sembra di essere di fronte a sprovveduti in materia di diritto di famiglia. È d’uopo, allora, la giusta distinzione tra “famiglia anagrafica” (DPR 223/1989) e “nucleo familiare” (Chiarimento del Consiglio di Stato, sentenza nr. 770 del 4.5.1994). La coabitazione, come viene specificato nella circolare n. 5/95 del 15.3.1995, secondo il pronunciamento del Consiglio di Stato evidenzia, che ai fini fiscali è il nucleo familiare ad essere preso in considerazione e, non la famiglia anagrafica “nel cui ambito ben possono individuarsi più nuclei familiari, ancorché non certificabili anagraficamente, ma che deve essere considerata ai soli fini anagrafici e cioè la rilevazione delle posizioni delle famiglie che hanno stabilito nel Comune la residenza”. Quanto alla convivenza anagrafica, l’art. 5 del DPR 223/89, nel punto 1 recita le ragioni della convivenza che, nel caso specifico, è anche motivata dalla necessità di “assistenza” di un nucleo familiare rispetto a quello di altra costituita famiglia che per motivi di lavoro ed economici non è nella condizione di assolvere alle necessità del proprio univoco nucleo familiare. Sul concetto di “nucleo familiare” vi è poi il D.L. nr. 69 del 13/51988, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14/3/1988: “ il nucleo familiare è composto da coniugi (n.d.r.: Leggasi: sposi, compagni, consorti, mariti, mogli)… e dai figli ed equiparati ai sensi dell’art. 38 del limite d’età…..”. Per quanto attiene la “convivenza anagrafica” va precisato che le due entità sociali sono considerate, a tutti gli effetti, nuclei familiari in quanto effettuano dichiarazioni dei redditi distinte, con rispettivo carico ai fini IRPEF.
Si rammenta, infine, che nell Ordinanze della Protezione Civile si parla esclusivamente di contributi per “nuclei familiari” e non di “famiglia anagrafica” che si collega alla certificazione dello “stato di famiglia”.
Augurandomi che sia stato preso un’abbaglio a seguito sisma del 6 aprile 2009, La invito, Signor Sindaco a disporre il giusto seguito ad una vicenda che appare sempre più una vera e propria “vendetta” nei confronti della mia persona (e quindi dei due nuclei familiari interessati al problema) a seguito delle denunce più volte effettuate tramite gli organi di stampa. Mi riservo, in ogni caso, di produrre, appena approntato tutto il carteggio ed effettuata la contabilità sulla base delle ordinanze citate, un regolare esposto alla Magistratura anche per la possibile esistenza di altri analoghi casi.
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