Quale riforma? Acqua commissariata


Chieti – (di Isidoro Malandra, avvocato, associazione oltreAbruzzi) – Chiodi è riuscito ad ubriacarsi anche con l’acqua. Grazie anche ai fini mescitori-suggeritori di centrodestra e di centrosinistra. Una legge pasticcio che non ha eguali in Italia ed è esposta a numerosi dubbi di legittimità ed efficacia. Nel progetto iniziale Chiodi affidava alla province alcuni dei compiti che erano degli Enti d’Ambito: pianificazione, definizione della tariffa, forma di gestione e affidamento del servizio. Restava all’Ersi (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato) la competenza a definire il Piano d’ambito su scala regionale. La soluzione proposta escludeva del tutto i Comuni, che sono gli effettivi titolari del Servizio, e dunque in sede di approvazione, per rimediare, si è giunti ad un pasticcio di proporzioni enormi: le province escono dal gioco e le competenze degli Enti d’Ambito passano all’Ersi ma esso può deliberare solo previo parere obbligatorio e vincolante degli Assi (Assemblee dei Sindaci su basi provinciali). Cosa succede se un solo Assi non approva le proposte dell’Ersi? Nella legge non si trova risposta al quesito tranne un accenno al potere dell’Ersi di coordinare ed unificare le deliberazioni delle Assi. Cosa ciò significhi in concreto è oggetto di indagine da parte di specialisti in arti esoteriche. Il parere delle Assi si intende validamente approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciò significa che due comuni su tre, magari di tremila abitanti ognuno, può validamente approvare aumenti di tariffa, scelta del gestore privato, ecc. E’ bene sapere che oggi l’Ente d’Ambito delibera con maggioranza sia numerica che qualitativa: i comuni sono rappresentati in base alla loro popolazione. Meccanismi singolari la legge appena approvata prevede sui tempi e modi dei pareri delle Assi. Da una parte si dice che il parere si intende espresso in senso favorevole nel caso l’Assi non deliberi entro trenta giorni dalla richiesta dell’Ersi; dall’altra si dice che qualora l’Assi non risponda entro sessanta giorni spetta al Presidente dell’Ersi adottare gli atti dovuti. A parte la incompatibilità tra i due meccanismi, ove si attivasse il secondo il Presidente Ersi potrebbe da solo approvare piani d’ambito, investimenti, tariffe, forma di gestione ecc. L’unico problemino sarebbe costituito dal fatto che i comuni non possono essere in alcun modo estromessi se si vogliono fare legittimi affidamenti in house! Quanto al numero di gestori, non è dato comprendere chi possa e debba decidere. Nella legge è scritto, sempre con formula esoterica, che “la Regione Abruzzo, nel rispetto della possibilità che all’interno dell’Atur (ambito unico regionale) siano presenti più gestori, promuove l’unitarietà della gestione”. Ma non è tutto. Per costituire l’Ersi (i cui organi sono il Presidente, il CdA con i presidenti delle province, il direttore ed il revisore dei conti) viene nominato un Commissario Unico Straordinario che rimane in carica centottanta giorni e comunque fino a che “l’Ersi è pienamente operativo con l’insediamento degli organi”: centottanta giorni per insediare (convocare) organi i cui componenti sono già perfettamente individuati! Nel frattempo però il Commissario approva piani d’ambito, tariffe, forma di gestione previo parere obbligatorio delle Assi. Si badi bene: mentre per l’Ersi il parere dei comuni è obbligatorio e vincolante per il Commissario esso è solo obbligatorio ma non vincolante! Ma non basta: altri commissari vengono nominati per la liquidazione degli attuali Enti d’Ambito. Poi una chicca speciale. La Regione può irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei dirigenti dei soggetti gestori inadempienti. Una pretesa illegittima nel caso si tratti di dirigenti di una società per azioni (per esempio l’attuale Aca) disciplinata dal diritto privato. Infine l’emendamento che fa riferimento ai prossimi referendum: “in attuazione della presente legge nessun soggetto può compiere atti che possono incidere in maniera permanente sulle norme oggetto dei quesiti ammessi a consultazione referendaria”. Atti amministrativi o gestionali che incidono sulle norme….ma di cosa parlano?

Chieti, 3 Aprile 2011
Avv. Isidoro Malandra
Ass. oltreAbruzzi
338/9644429


04 Aprile 2011

Categoria : Politica
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