I contenuti del DDLR per la riduzione del rischio sismico


L’Aquila – (di Monica Pilolli) – E’ stato illustrato oggi, come abbiamo riferito nei servizi precedenti, nel corso di una conferenza stampa convocata dal Presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi e dal neo Assessore alla Protezione Civile Gianfranco Giuliante, il disegno di legge regionale recante “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche “. A partire da una classificazione sismica di base per “grandi aree”, come disposto da norme precedenti (che vede l’Aquila in zona 2, rischio intermedio – vedi in http://zonesismiche.mi.ingv.it/pcm3274.html : “elenco dei comuni classificati” ), per mezzo di tale documento approvato dalla Giunta Regionale ci si propongono due obiettivi: 
1) adeguamento regionale alla legislazione statale  del sistema di controlli sugli interventi edilizi in zona sismica : a tal proposito ,(art.22) dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno abrogate tutte le leggi regionali, in contrasto con le disposizioni statali ( DPR 380/2001 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm ) , che prevedono  procedure semplificative per gli interventi edilizi in zona sismica, ovvero L.R. n.93 del 26 Ottobre 1992
(http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/1992/lr92093.htm  ) e L.R. n.138 del 17 Dicembre 1996 (http://consiglio.regione.abruzzo.it/leggi/lexreght/legVI/leggi/html/1996/l138.htm )
In particolare , gli interventi edilizi riguardanti le nuove costruzioni,il patrimonio già esistente,gli ampliamenti,le sopraelevazioni realizzati in zone ad alta e media sismicità (zona 1 e 2 ) dovranno essere soggetti a preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici Provinciali competenti per il territorio ( le amministrazioni provinciali con legge regionale n.72/1998 hanno sostituito nelle funzioni gli ex Geni Civili regionali). Alla medesima “limitazione” tra l’altro sono soggetti,nelle zone a bassa sismicità ( zona 3 e 4 ):
-gli interventi edilizi ricadenti in aree classificate instabili nella carta di microzonazione sismica o ,in mancanza, nelle zone individuate a rischio idrogeologico R3 o R4;
-i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
-gli interventi relativi a edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità,durante  gli eventi sismici,assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e relativamente alle conseguenze di un loro eventuale collasso.
L’attività di vigilanza e controllo sui progetti,da presentarsi presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (DPR 380/2001 art.5) o gli uffici tecnici comunali competenti ,verrà effettuata in maniera sistematica e capillare, riservando la procedura del campionamento casuale (pari al 10% delle pratiche accettate nel mese precedente) limitatamente  agli interventi edilizi da attuarsi nelle zone a basso rischio sismico,che non rientrino nelle eccezioni esigenti di autorizzazione sismica.
2) aggiornamenti a livello di pianificazione territoriale provinciale e comunale: 
I Comuni ( TITOLO 2, art.3) ,entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguare o integrare i propri strumenti di pianificazione urbanistica comunale:
- alla normativa sismica e alle disposizioni in merito agli interventi sul patrimonio edilizio esistente,con particolare riguardo agli interventi che ne possono compromettere la rvisposta alle azioni sismiche;
- con la carta di microzonazione sismica ( sulla base delle linee guida nazionali DCP del 2008) che individua il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio suddiviso in microaree dal comportamento sismico omogeneo del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione secondo criteri,tempi e modalità definiti con apposito atto di Giunta Regionale;
- con i Piani di Emergenza comunali previsti dalla normativa vigente in materia di protezione civile,redatti secondo i criteri e le modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal DPC. 
Le Province ( TITOLO 2 ,art.4 ),entro 36 mesi dall’entrata in vigore della presente legge,dovranno adeguare o integrare i propri strumenti di pianificazione tramite:
- un Piano territoriale di coordinamento Provinciale ( PTCP) atto a fornire indicazioni per attuare la riduzione del rischio sismico,sulla base delle conoscenze della pericolosità del territorio e con riferimento alla distribuzione e vulnerabilità degli insediamenti urbani,delle attività produttive e delle reti infrastrutturali;
- individuazione delle aree a maggior rischio sismico e definizione degli indirizzi generali sugli usi ammissibili delle stesse;
- armonizzazione dei piani comunali lungo le aree confinanti per una fascia non inferiore a 100 metri.
La Giunta Regionale ( TITOLO 1,art. 2 ):
- svolgerà attività di supporto ,funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali;
- promuoverà indagini per la valutazione del rischio sismico,la fomazione e l’aggiornamento del personale della Regione e degli Enti Locali, lo sviluppo di un sistema informativo integrato per la gestione informatica delle pratiche sismiche e la predisposizione di banche dati;
- potrà stipulare apposite convenzioni con istituti e centri di ricerca specializzati ed istituire appositi tavoli tecnico-scientifici di supporto agli Uffici Regionali preposti,composti da dipendenti della Giunta Regionale,da esperti in materia sismica e da rappresentanti del Tavolo Tecnico di Coordinamento tra le quattro province abruzzesi,istituito per indirizzare e uniformare le attività degli Uffici Provinciali ,senza ulteriori oneri.
Si prevede ,per la richiesta dell’autorizzazione sismica e per il deposito di progetti,  la corresponsione di un contributo per l’esercizio delle funzioni regionali sopra esposte (risorse riscosse dalla Regione) e di diritti e spese per  lo svolgimento delle attività istruttorie e delle attività di conservazione e consultazione dei progetti da parte delle strutture tecniche provinciali competenti per il territorio ( risorse riscosse dalla Provincia)  ; importo e modalità di versamento dei contributi sono stabiliti con apposito atto di Giunta in base alla zonizzazione sismica,entità e tipolgia dell’intervento.                                                                                                                               


25 Febbraio 2011

Categoria : Cronaca
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