Ricostruzione, riflessioni sul contratto tipo della Struttura tecnica di missione
(di Giampaolo Ceci) – La Struttura Tecnica di Missione (STM) ha reso pubblico un o schema di contratto da usare per gli appalti. Mi pare una buona iniziativa perché, nelle intenzioni della STM, si vuole creare un’omogeneità comportamentale e si vuole fornire ai Presidenti dei consorzi o ai privati o agli amministratori di condominio un’utile traccia per limitare il numero dei contenziosi con le imprese che, come si sa, nascono sempre da malintesi per l’imperfetta stesura dei patti contrattuali. Così facendo però la STM si espone necessariamente alla valutazione pubblica del suo operato e a qualche immancabile critica.
La prima valutazione è formale.
Sono stati varati in questi ultimi mesi atti vari a firma del commissario, del vicecommissario e dalla STM e della SGE.
Sarebbe utile che ogni atto sia emanato solo sotto forma di Ordinanza Commissariale. Non è una banalità, perché l’Ordinanza ha un impatto più incisivo e fa comprendere a tutti che ogni documento è condiviso dal Commissario che ha la responsabilità complessiva della ricostruzione e anche presumibilmente dalla giunta che lo sostiene.
Fatta questa premessa, sul contratto tipo elaborato dalla STM si possono fare due gruppi distinti di valutazioni.
Le prime hanno una valenza politica generale, le seconde si riferiscono a quelle più “tecniche” legate al contenuto dei singoli articoli del documento.
Per quanto riguarda le valutazioni politiche generali: dalla lettura del testo mi pare si dia per scontato che nella ricostruzione si dovranno seguire le regole privatistiche e non quelle più stingenti ma trasparenti delle opere pubbliche.
Sembrerebbe quindi scontato che i privati che fruiranno dei “contributi” potranno appaltare liberamente alle “loro imprese” di fiducia senza regole o vincoli di sorta. Unico “consiglio della STM “ è quello di scegliere le imprese tra quelle che, se chiedessero la certificazione SOA per la categoria e l’importo corrispondente ai lavori, la otterrebbero certamente. Una definizione alquanto superficiale mi pare di cui si intravede lo zampino dei costruttori locali.
Il documento quindi supera la sua finalità di semplice scrittura di orientamento per i contraenti ed assume una finalità più ampia paragonabile a vere e proprie autorevoli linee interpretative e di indirizzo.
Resta il dubbio di cosa succederà qualora le valutazioni della STM non risultassero confermate dai giuristi che inspiegabilmente tardano a dare un’interpretazione univoca e certa.
Una seconda valutazione politica è che la STM sta meglio definendo la sua misson. Ora l’organizzazione della ricostruzione sembra fare quadrato attorno alla STM che pare orientata a divenire una struttura tecnica di servizio finalizzata anche ad elaborare procedure organizzative razionali che regolino l’intero processo, non solo quello tecnico.
Bisogna ora inglobare nella SGE le strutture consulenziali già costituite dal Commissario che hanno le stesse finalità, o sopprimerle per evitare scoordinamenti.
Non è un fatto negativo, anzi mi pare che sia logico accentrare nella STM ogni azione e ogni altra struttura consulenziale per razionalizzare i processi della ricostruzione, anzi bisognerebbe riempire la STM di maggiori contenuti su cui ho già più volte disquisito su questo blog e nelle mie proposte organizzative.
Un’altra valutazione riguarda il fatto che lo schema di contratto proposto dalla STM, per sua stessa ammissione, non è vincolante. Ciascuno può leggerlo e integrarlo come vuole, quindi manca un’azione coercitiva che sembra contraddire la volontà di razionalizzare il processo organizzativo della ricostruzione.
La STM sembra voler prenderle distanze da quanto da essa stessa proposto; come dire: ”valutate voi, ma non chiamatemi in causa in caso di contenzioso”.
Un’ultima valutazione riguarda il contenuto politico del documento che non sembra porsi in forma neutrale tra le parti, (le imprese e i terremotati) ma pare involontariamente “spostato” verso gli interessi delle sole imprese (perché un appalto a corpo? Perché non ci sono ritenute a garanzia? Perché le fideiussioni possono essere svincolate durante i lavori e terminano con la fine dei lavori lasciando i committenti in braghe di tela se i lavori fossero mal eseguiti?
Da rilevare infine che si è persa un’occasione per suggerire misure cautelanti per le imprese e gli artigiani locali e dare impulso all’economia locale, quali quelle che ponessero contrattualmente un limite invalicabile ai massimi ribassi dei subappaltatori o di fissare un limite obbligatorio di opere da concedere in subappalto ad imprese, artigiani o fornitori con sede in Abruzzo; tutte misure che si giustificherebbero per dare impulso all’economia locale e sarebbero giuridicamente giustificate anche per il regime privatistico della pattuizione, che consente anche di superare vincoli di par condicio tra i contraenti. Altro ci sarebbe da dire ma non c’è spazio.
Le valutazioni tecniche sul contenuto dei singoli articoli dell’atto, forse li esporrò la prossima domenica su questo sito per chi avrà la volontà e la pazienza di leggerle e…… magari, anche criticarle costruttivamente.
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