Calcolo contributi per ricostruzione pesante
L’Aquila – CHIODI: “ORA ACCELERAZIONE DA PARTE DI TUTTI” – Il Commissario Delegato per la Ricostruzione Gianni Chiodi stabilisce oggi i criteri per il calcolo del limite di contributo per la ricostruzione del patrimonio privato. Il decreto 27 scioglie una serie di questioni sollevate dagli ordini professionali, dalle categorie e dai cittadini riguardanti la cosiddetta “sostituzione edilizia” applicabile ovviamente agli edifici gravemente danneggiati e ricadenti nella classificazione “E”. Le norme appena emanate si sono rese necessarie per chiarire il contenuto della Delibera della Giunta Regionale n. 615 dello scorso 9 agosto, che ha stabilito il valore massimo per il calcolo del costo di costruzione utile al fine di stabilire la convenienza alla “sostituzione edilizia”. “Abbiamo recepito – evidenzia il Commissario Chiodi – le osservazioni di tutti gli attori della ricostruzione. Abbiamo approfondito le tematiche e abbiamo pensato ad una soluzione tecnica per risolvere i dubbi che ad oggi hanno rallentato l’azione dei professionisti incaricati dai privati per la riparazione e ricostruzione degli edifici gravemente danneggiati. Ora mi attendo una accelerazione importante da parte di tutti, in modo tale che anche la cosiddetta ricostruzione “pesante” possa avviarsi con celerità come ormai è avviata quella degli edifici classificati A, B e C fuori dalle zone rosse”. In particolare, all’art. 1, il decreto fornisce una serie di precisazioni per l’applicazione delle maggiorazioni previste dalla delibera di Giunta Regionale del 9 agosto 2010. Viene precisato poi che, essendo gli interventi di ricostruzione posti in essere da operatori diversi da quelli che normalmente realizzano gli interventi di edilizia sovvenzionata o agevolata e, pertanto, impossibilitati a conseguire economie di scala tipiche del settore, i limiti pari a 1.020,00 e 1.180,00 euro previsti dalla delibera n. 615 non vengono applicati. Sempre l’art. 1 del decreto fornisce una serie di elementi per il calcolo della superficie utile alla identificazione dei relativi costi: in essa vengono ricomprese anche le superfici a destinazione d’uso commerciale, direzionale, artigianale, ricettive e ad uffici; inoltre al fine di consentire la ricostruzione di un edificio di uguale volumetria a quello preesistente, viene precisato che alle superfici non residenziali e alle superfici a parcheggi non si applicano i limiti previsti dalla delibera n. 615; per lo stesso motivo qualora lo spessore delle murature portanti sia superiore a 30 centimetri, per il calcolo del limite di contributo si prende in considerazione comunque uno spessore pari a 30 centimetri. L’art. 2 prevede importanti novità nel caso di sostituzione edilizia, in quanto si specifica che il contributo è concesso all’amministratore o al rappresentante del condominio per la ricostruzione dell’intero edificio. Per tutelare i proprietari e garantire la ricostruzione di un edificio con un determinato livello di prestazioni il contributo è legato al computo metrico allegato al progetto definitivo del nuovo fabbricato. Al fine comunque di assicurare il più celere avvio degli interventi il contributo può essere concesso anche a titolo provvisorio. Il contributo è riconosciuto anche per le spese relative ai sondaggi, alle demolizioni del fabbricato esistente, alle spese tecniche e all’IVA. Infine, l’art. 3, ai fini della individuazione della superficie lorda del fabbricato, precisa che possono essere ricompresi anche i sottotetti a condizione che gli stessi rispondano a determinati requisiti stabiliti dalla medesima norma.
Non c'è ancora nessun commento.