20 novembre, la legge per L’Aquila


L’Aquila – Il comitato 3e32, in vista dell’ormai imminente data del 20 novembre, il giorno dell’SOS per le zone terremotate, diffonde notizie utili, e il testo della proposta di legge popolare che ha bisogno di 50.000 firme per essere presentata, all’adesione alla manifestazione del 20 novembre. Ecco la sua nota.
“Per adesioni: anno1aq[at]gmail.com
Prenotazione autobus: Trento – Marina 339.8918578 | Vicenza Nord Est – Olol 338.1212235 | Torino – Ezio 333.7640360, Silvia 349.2189851 | Val di Susa – Maurizio 334.865512 | Milano – Andrea 346.3989550, Luca 335.7633967 | Bologna – Ludovica 389.6874064, Martina 333.4867501 | Firenze – Filippo 347.0322101 | Perugia – Ermelinda 349.1441295, Antonio 320.4407552 | Roma – Bartolo 320.0855289, studenti università Stefano 328.9073489, altri numeri Roma: 320.0855289 – 334.3358006 – 329.9565127 | Ciampino – Fabio 349.7863626 | Marche – Marianna 333.1295984 | Pescara – Renato 338.1195358 | Napoli – Antonio 328.1719299 | Palermo – Radio Aut 333.6394387
Il 20 novembre inizierà la raccolta delle 50.000 firme necessarie alla presentazione in Parlamento della legge di iniziativa popolare “di solidarietà nazionale” per la ricostruzione e la prevenzione ambientale e sismica. Leggi il testo della legge scritto dal basso con l’apporto di tante e tanti. Per dormire a L’Aquila: 348.9953458
Questo il testo integrale della proposta di legge.
PREMESSA
I cittadini dei Comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009, a 19 mesi dal sisma che ha causato 309 vittime e
che ha stravolto le proprie vite, dopo aver sperimentato il sistema di Commissariamenti e di Ordinanze
derogatorie imposto dal Governo per fronteggiare l’emergenza e la ricostruzione materiale e socio economica,
dopo aver inutilmente atteso che venissero considerate numerose legittime richieste, dopo aver verificato che
la ricostruzione del territorio è ancora ferma e che non c’è nessuna certezza della effettiva volontà e possibilità
della ricostruzione, hanno individuato nello strumento della proposta di legge di iniziativa popolare l’unica
possibilità di vedere ricostruito il territorio colpito, e l’unica possibilità di essere partecipi della ricostruzione.
In questa legge si sono voluti calare i principi fondamentali elaborati dalla riflessione sulle esperienze vissute
dalle popolazioni del Cratere, che prevedano la soluzione alle esigenze del territorio, oggi intento a fronteggiare
l’emergenza del dopo terremoto.
In particolare i cittadini dei Comuni del “cratere” del terremoto del 6 aprile 2009 hanno potuto constatare non
solo l’inutilità ma la pericolosità della gestione commissariale e derogatoria che puntualmente si cala dopo ogni
sciagura ambientale, sismica o idrogeologica in Italia.
Nel rivendicare, in ottemperanza alla Carta Costituzionale, il ritorno dei poteri ordinari agli Enti territoriali (eletti
dai cittadini e competenti territorialmente), i Cittadini promotori vogliono scongiurare la inutile dispendiosità
delle figure commissariali e la illegittimità della gestione in deroga di assunzioni, contratti e appalti, piani
territoriali e viabilità, che portano (come abbiamo potuto sperimentare) allo stravolgimento del territorio, a
decisioni che non sono condivise né condivisibili, a pericolose vicinanze con centrali di malaffare, alla totale
esautorazione dalle decisioni di cittadini e amministratori locali, di aziende e associazioni che operano sul
territorio.
I cittadini vogliono inoltre che nella normativa nazionale vengano recepiti i principi ispiratori della presente legge
e i criteri in essa contenuti, in considerazione della ciclicità e frequenza con cui in Italia si ripetono eventi
disastrosi e sismici, sia per la definizione degli ambiti di applicazione, sia per il regolamento della gestione del
post emergenza di analoghi eventi.
In particolare i cittadini del territorio colpito dal terremoto del 6 aprile ritengono ineliminabili i seguenti principi:
- in seguito ad un evento disastroso di grave portata la popolazione deve essere immediatamente coinvolta e
resa partecipe di tutte le scelte e decisioni necessarie al superamento dell’emergenza e al ripristino dello status
ante; – l’attività della Protezione Civile e di tutte le istituzioni collegate deve limitarsi al soccorso, all’esecuzione
di quanto immediatamente necessario e all’aiuto alla popolazione, in funzione coordinata e non preminente
rispetto agli enti territoriali competenti; – prima di definire stanziamenti e scelte strategiche, si deve procedere
nel tempo più breve possibile alla determinazione e quantificazione del danno, immediatamente stabilendo nel
coordinamento con gli enti territoriali le priorità di spesa e di intervento, mai derogando alla normativa vigente, e
senza esoneri da controllo degli organi competenti dello Stato; – effettuata la quantificazione e la
programmazione, il governo deve reperire quanto necessario alla ricostruzione socio economica dei luoghi
colpiti, utilizzando le modalità suggerite dalla presente legge, che oltre ai fondi per il terremoto del 6 aprile
2009, stabilisce la creazione di un fondo permanente per le emergenze, da accantonare tutti gli anni, con
risorse certe, per fronteggiare nuovi eventi disastrosi; – lo Stato deve garantire il massimo controllo sui territori
per prevenire ogni e possibile azione illegale e/o eticamente riprovevole a danno dei cittadini colpiti dall’evento
disastrosa, anche a tutela di quanti generosamente inviano denari a titolo di donazione; – ogni e qualsiasi
entrata e spesa relativa all’emergenza deve essere effettuata con la massima trasparenza e con la tempestiva
e trasparente informazione dei cittadini, sotto il controllo degli organi competenti; – l’azione politica sul territorio,
in collegamento costante con l’azione amministrativa, deve essere informata al principio della “prevenzione”
(alla quale devono essere dedicati energie e fondi almeno pari a quelli che sostengono la Protezione civile),
che progressivamente si sostituisca nella cultura della politica e della amministrazione al principio
dell”emergenza”; – nei territori colpiti da disastri gravi è indispensabile attivare azioni speciali di sostegno al
reddito e di sostegno all’economia, che consentano ai cittadini di recuperare attraverso l’esenzione di tasse e
contributi i fondi necessari ad innescare il volano della ripresa economica, utilizzando le proprie risorse; – negli
eventi disastrosi anche maggiori va sempre tenuto presente il diritto dei cittadini colpiti a mantenere, preservare
e recuperare il proprio territorio, il proprio ambiente e la propria identità storico – artistica e culturale.
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1 (Dichiarazione di interesse)
1. Vengono dichiarati di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali alla ricostruzione fisica e alla
riorganizzazione socio-economica del territorio colpito dal sisma del 6 aprile e diretti in modo specifico a:
a) restaurare e ricostruire il patrimonio storico monumentale, il patrimonio edilizio pubblico e privato, ridisegnare
e riorganizzare da un punto di vista morfologico e funzionale le aree gravemente danneggiate;
b) ridurre la vulnerabilità sismica dei centri colpiti;
c) ricostruire il tessuto economico sociale;
d) tutelare i salari e le pensioni, detassando i redditi fissi così come avvenuto nella prima fase dell’ emergenza;
e) prevenire la rischiosità sismica ed il degrado idro-geologico;
f) preservare le qualità culturali e paesistiche del territorio.
2. Dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi del titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana,
tutte le azioni programmatiche e di piano per la ricostruzione sono trasferite agli Enti Locali competenti secondo
le vigenti norme tranne quanto disposto dall’articolo 5 comma 3.
3. La presente legge supera il regime derogatorio alla normativa vigente istituito dal D. L. 28 aprile 2009, n. 39
convertito in L. 24 giugno 2009, n. 77 e successive O.P.C.M. e ordinanze commissariali. I fondi e le coperture in
esse stanziati e previsti confluiscono nella dotazione finanziaria prevista al comma 2 articolo 17 della presente
legge.
4. Lo Stato continua a garantire la copertura finanziaria di tutte le azioni di cui al comma 1.
Art. 2 (Ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina gli interventi di ricostruzione nei territori della Regione Abruzzo (di seguito
“Regione”) interessati dalla crisi sismica del 6 aprile 2009 in prosecuzione di quelli già avviati con il decretolegge
28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e con le attinenti
Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. I Comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma (di seguito “Comuni del cratere”) sono quelli individuati dal
decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
89 del 17 aprile 2009.
Art. 3 (Intesa Istituzionale di Programma)
1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il
Governo, la Regione e i Comuni del cratere utilizzano l’intesa istituzionale di programma.
2. L’intesa di cui al comma 1 deve essere sottoscritta da un rappresentante del Governo, da un rappresentante
della Regione, da un rappresentante del Comune de L’Aquila e da un rappresentante indicato dagli altri Comuni
del cratere.
3. L’intesa Istituzionale di Programma si attua attraverso l’organo centrale denominato “Comitato di gestione
Istituzionale”.
Art. 4 (Comitato di Gestione Istituzionale)
1. Al fine di verificare e aggiornare gli obiettivi generali nonché gli strumenti attuativi dell’Intesa è istituito il
“Comitato Istituzionale di Gestione” (di seguito “Comitato”).
2. Il Comitato è composto da tre rappresentanti del Governo, di cui uno espressione della Sovrintendenza, da
tre rappresentanti della Regione Abruzzo, da tre rappresentanti del Comune de L’Aquila e da tre rappresentanti
dei Sindaci dei Comuni del cratere. Le cariche sono gratuite.
3. Il comitato di Gestione Istituzionale ha il compito di supervisionare la programmazione e il buon andamento
degli interventi di ricostruzione e sviluppo previsti dalla presente legge, di verificare la corretta gestione dei
fondi assegnati, intraprendere ogni forma di controllo sugli attori del programma, nonché di sviluppare strumenti
di informazione nei confronti dei cittadini.
4. Il Comitato si può avvalere della Struttura Tecnica di Missione di cui all’ Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3833, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24
dicembre 2009. La struttura tecnica di missione Nominata con decreto n. 2 del 1 febbraio 2010 del
Commissario per la Ricostruzione, opportunamente rimodulata alla luce dei compiti che va a svolgere, sarà
coordinata dalla Presidenza della Giunta Regionale, una volta decaduta la funzione del Commissario
straordinario. Il costo della Struttura tecnica di Missione, sarà coperto dalle risorse previste dall’articolo 7,
comma 1, del decreto – legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24
giugno 2009, che vengono messe a disposizione della Regione Abruzzo.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Struttura Tecnica di Missione fornisce
al Comitato la ricognizione e la quantificazione dei danni subiti dai Comuni del cratere, lo stato degli interventi
realizzati ed in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e le spese, ivi compreso
l’ammontare dei fondi trasferiti ai Comuni del cratere per fronteggiare l’emergenza, indicando la provenienza
dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa.
6. Il Comitato è tenuto a trasmettere una relazione semestrale al Parlamento al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Consiglio Regionale, ai Consigli Provinciali e ai Consigli comunali sullo stato di avanzamento del
processo di ricostruzione post-sismica con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo
stanziate.
7. Il Comitato di Gestione, la Regione e i Comuni, hanno l’obbligo di applicare criteri di trasparenza e
partecipazione nei confronti delle popolazioni colpite, di dare sollecita e puntuale rendicontazione delle spese
sostenute, di rispettare i tempi previsti dalla presente legge relativamente alla determinazione del danno, alla
sua quantificazione, alla predisposizione dei Piani di recupero, ristrutturazione e ricostruzione.
Art. 5 (Strumenti normativi della ricostruzione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i poteri e le funzioni attribuiti al Presidente
della Regione in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione sono esercitati dalla Regione, dalle
Province e dai Comuni del cratere con gli strumenti ordinari ad essi attribuiti dalla legislazione vigente nonché
con gli strumenti stabiliti dalle norme contenute nella presente legge.
2. La Regione, le Province e i Comuni esercitano i poteri e le funzioni di cui al comma 1 applicando i criteri di
pubblicità, trasparenza e partecipazione.
3. Il Commissario, nominato ai sensi dell’art. 1 dell’OPCM n. 3833 del 22/12/2009, completa gli interventi
urgenti di sua competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure previste per la gestione dell’emergenza
dalle ordinanze ed avvalendosi, inoltre, della Struttura di Gestione dell’Emergenza nel termine della durata
dello stato di emergenza stessa.
Art. 6 (Accordo di Programma quadro)
1. Per l’attuazione dell’Intesa di cui all’art. 3, comma 1, le Sovraintendenze competenti, la Regione, le Province
di L’Aquila, Teramo e Pescara ed i Comuni del cratere utilizzano l’accordo di programma quadro.
2. L’Accordo di Programma Quadro opera in coordinamento con gli indirizzi del Comitato di gestione
istituzionale.
3. Tutti gli Enti interessati ricadenti nel Cratere assicurano il coordinamento tra le varie azioni, e a tal fine
garantiscono l’interscambio di informazioni, atti e piani. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli Enti coinvolti,
compresa l’Università, mettono a disposizione ogni tipo di cartografia ed il manuale per il recupero dei centri
storici, pubblicizzano e forniscono tutte le ricerche disponibili che possono essere utili a Comuni e privati per la
predisposizione di piani e progetti.
4. L’Accordo di Programma quadro può essere esteso ad altri Enti e Istituzioni del territori, garantendo il
medesimo impegno.
5. Le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o
anche reperite tramite finanziamenti privati sono ripartite tra i Comuni del cratere, in proporzione, anche
tenendo conto dei danni subiti quantificati ai sensi dell’art. 4, comma 5.
Art. 7 (Interventi di ricostruzione: criteri generali)
1. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche,
inserendo le risultanze dell’indagine di microzonazione sismica. Gli interventi di ripristino, con riparazione e
adeguamento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare la eliminazione delle carenze strutturali che
ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Gli interventi devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari che comprendano interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.
2. Nella stesura dei criteri di ricostruzione, la Regione ed i Comuni devono contemplare:
a) l’obbligo per tutti gli edifici pubblici e privati (con la sola esclusione di edifici di particolare pregio e/o eseguiti
con tecniche costruttive particolari) del rispetto della normativa in materia di energia e ambiente ( D. Lgs. 29
dicembre 2006 n. 311, recante “Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, recante
“Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”) e incremento delle
performance energetiche e ambientali;
b) l’incentivazione agli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici privati mediante integrazione
dell’indennizzo per la ricostruzione, in relazione alla classe energetica garantita;
c) la limitazione al ricorso alle nuove costruzioni in luogo della ricostruzione, anche a seguito della preventiva
demolizione, al fine di evitare consumo di territorio;
d) il ricorso obbligatorio ad indagini geologiche dettagliate.
Art. 8 (Programmazione degli interventi)
1. La Regione Abruzzo predispone, d’intesa con i Comuni del cratere, secondo criteri omogenei, il quadro
complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma
finanziario di ripartizione delle risorse assegnate. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero
del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il
rientro nelle abitazioni principali, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture
pubbliche e del patrimonio culturale, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare
riferimento ai Parchi periurbani del capoluogo, al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
2. La Regione provvede, d’intesa con i comuni del cratere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in ottemperanza dell’art. 6 della L. R. 18/83, a predisporre il Piano Strategico per il
Cratere con allegato il PPA (PIANO PLURIENNALE DI ATTUAZIONE) ed in base ad esso:
a) a definire, con criteri omogenei, linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione
degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e adeguamento sismico, degli
edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di adeguamento sismico con la
tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad
assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la
valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi
di cui alla lettera f); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;
b) a individuare le tipologie di immobili ed il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla lettera a)
sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e
modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi,
comprese le opere di rifinitura;
c) a definire i criteri omogenei in base ai quali i Comuni perimetrano, qualora non avessero già provveduto a
farlo, entro trenta giorni, i centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o
gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati
attraverso programmi di recupero ai sensi degli articoli seguenti;
d) a realizzare, avvalendosi anche della Struttura Tecnica di Missione, del Dipartimento dei servizi tecnici
nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, dell’Istituto
nazionale di geofisica nonché dell’Università dell’Aquila, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri
interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in
caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;
e) a realizzare, entro il termine massimo di 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di
strutture specializzate dell’Università degli Studi dell’Aquila, di concerto con il C.R.E.S.A., una microzonazione
socio economica delle famiglie residenti nei comuni del cratere allo scopo di valutare le categorie che hanno
subito un maggior danno diretto e indiretto dal sisma, al fine di applicare criteri di equità e redistribuzione degli
interventi agevolativi;
f) a predisporre un piano d’interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, sulle infrastrutture di appartenenza e
sugli edifici danneggiati di proprietà della Regione e degli Enti Locali, nonché degli enti dagli stessi derivati o
partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche per
edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano
importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici più sicuri;
i piani dovranno altresì prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei
comuni classificati sismici dalla regione;
g) a predisporre ogni iniziativa volta alla ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e
agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle
relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine
solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano
subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà;
h) a predisporre un piano generale per la ricostituzione delle retitecnologiche facendo ricorso a tecnologie
avanzate, inclusa la fibraottica.
Art. 9 (Interventi sui centri storici e sui nuclei urbani e rurali)
1. Tutti i Comuni sono tenuti a procedere a varianti urbanistiche che diano atto delle mutate condizioni
geosismiche e quindi, anche sulla base degli insediamenti realizzati nella fasi di emergenza, rideterminino il
nuovo eventuale assetto. In tale sede o anche con atto autonomo e al fine di facilitare gli interventi di
ricostruzione da parte dei privati, gli stessi comuni provvedono alla riperimetrazione delle Zone Rosse.
2. Entro sessanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell’articolo 7 punto 2 lettera
c) e, nel caso in cui la perimetrazione fosse già stata realizzata, entro 60 giorni dall’approvazione della presente
legge, i Comuni del cratere predispongono il Piano di Ricostruzione con riferimento all’art. 27 della L. R. 18/83
e s. m. e i. Tutti i tempi delineati dalla procedura di cui all’art. 27 della L. R. 18/83 e s. m. e i. possono essere
ridotti e i Comuni possono comunque convocare Conferenze di Servizio per un esame organico degli strumenti
ed una più rapida approvazione degli stessi. Resta fermo che, ove esistano Piani di Recupero, questi
opportunamente aggiornati con lo stato attuale degli edifici e degli impianti a rete, devono essere
opportunamente riproposti. Per tutti i Piani di Recupero e Ricostruzione non è richiesta alcuna valutazione
ambientale, ma solo l’intesa con la Sovrintendenza. I piani di ricostruzione e i piani di recupero, e relativi piani
finanziari, in maniera integrata devono definire:
a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici universitari e
scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell’edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di
urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività
produttive;
b) le modalità di selezione delle macerie con particolare attenzione al recupero di tutti gli elementi nobili (coppi,
pietrame, legname lavorato, mattoni, pianelle in cotto, ecc.), le modalità di stoccaggio, trasporto e smaltimento
dei materiali provenienti da demolizioni;
c) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare
nell’area, stabilendone tempi di esecuzione e oneri;
d) le modalità di messa in sicurezza e di puntellamento comunque finalizzate ad accelerare gli interventi e
l’accessibilità ai fabbricati;
e) le unità minime con le relative tipologie;
f) eventuali interventi singoli strutturalmente autonomi;
g) eventuali comparti di ristrutturazione urbanistica;
h) tipologie, tecnologie e colori di finitura.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Regione si sostituisce al Comune inadempiente.
4. I Comuni e le Province possono avvalersi dell’assistenza tecnica assicurata dalla Regione attraverso la
Struttura Tecnica di Missione. La Regione valuta e approva, entro trenta giorni dalla presentazione, il piano di
ricostruzione e i piani di recupero di cui al comma 2, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai
sensi dell’articolo 6, comma 3, stabilisce tempi, procedure e criteri per l’attuazione del piano e determina i casi
in cui il piano stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali,
possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per l’esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati in presenza di più proprietari, o di proprietà mista
pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni
dall’invito ad essi rivolto dal Comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei
proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell’immobile, determinate
ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per
l’esecuzione degli interventi previsti a favore dei privati per beni immobili e mobili, il consorzio si sostituisce ai
proprietari che non hanno aderito. Trattandosi di consorzi di natura privatistica, essi hanno funzione di stazione
appaltante senza obbligo di gara d’appalto anche in considerazione della natura di indennizzo risarcitorio del
danno da calamità naturale.
6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 6, i Comuni si sostituiscono ai proprietari per l’esecuzione
degli interventi mediante l’occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre
anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo, utilizzando l’indennizzo di cui al successivo articolo 10.
7. I poteri sostitutivi sono esercitati dal comune competente per territorio. La sostituzione avviene nei confronti
delle inadempienze per gli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni.
8. Il Comune attiva i poteri sostitutivi qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sia accertato da parte del Comune il pubblico interesse alla riparazione o alla ricostruzione dell’edificio;
b) il proprietario di almeno una unità immobiliare adibita al momento del sisma ad abitazione principale o ad
attività produttiva dichiari il proprio interesse alla ricostruzione dello stesso edificio.
Qualora non sussistano le condizioni per l’attivazione dei poteri sostitutivi il Comune dichiara la decadenza del
contributo.
9. Il consorzio di cui al comma 5 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi
in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati, siano superiori agli importi degli
indennizzi previsti all’articolo 10.
10. Alle persone fisiche si applica la stessa disciplina contenuta nel comma 5, ultimo periodo, del presente
articolo.
11. Al fine di supportare tecnicamente ed offrire consulenza ai cittadini, si configura uno Sportello Unico per
tutte le pratiche del Cratere. Il Comitato stabilirà le modalità di istituzione di tale sportello.
12. Il comma 5 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77 è sostituito dal seguente:
“5. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei
successivi subappalti e subcontratti la cui quota parte non può essere superiore al 30 per cento delle
prestazioni ovvero lavorazioni previste dal contratto medesimo e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze
pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo
economico e dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso il
prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di
inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto. Il Governo
presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l’applicazione delle disposizioni del presente
comma. Tale normativa di controllo si estende ed applica a tutti i contratti anche posti in essere da privati ed a
tutte le Ditte operanti nell’ambito territoriale dei Comuni colpiti dal sisma. L’autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture, prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e
successive modifiche, segnala con urgenza alla stazione appaltante e alle magistrature competenti i fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici con
particolare riguardo ai contratti dei Commissari straordinari di cui al comma 3 dell’articolo 6 della presente
legge,nelle attività dichiarate di emergenza, ai sensi delle normative vigenti, di importo superiore a 200.000
euro. La violazione per colpa grave delle norme previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche, in materia di concorrenza e trasparenza nell’affidamento di appalti di opere, servizi e
forniture, di valore superiore a 200.000 euro, comporta responsabilità per danno erariale per la compromissione
del principio di concorrenza ed efficienza dei mercati e di imparzialità della pubblica amministrazione.”
Art. 10 (Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili)
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica è
concesso:
a) per gli immobili distrutti, un indennizzo pari al 100% del costo di ricostruzione e adeguamento sismico
comprensivo del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle
parti comuni dell’intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento e
nel limite delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario;
b) per gli immobili gravemente danneggiati, un indennizzo pari 100% del costo degli interventi di riparazione e
adeguamento sismico sulle strutture, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli
elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio.
Per parti comuni si intendono quelle elencate dall’articolo 1117 del codice civile e i benefici sono applicati anche
agli immobili con unico proprietario.
2. Gli indennizzi di cui al comma 1 sono concessi, ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data
in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 6 Aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari
o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei
contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Sono equiparati ai
soggetti titolari del diritto di proprietà gli eredi “mortis causa” per decessi avvenuti in data successiva al 6 aprile
2009. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto
grado, dal locatario, dall’affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di
ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed
è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all’entrata del bilancio
dello Stato. Non costituisce causa di decadenza l’alienazione dell’immobile, anche se perfezionata prima del
completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a
condizione che l’immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità.
3. Per gli immobili non adibiti ad abitazione principale, individuati secondo il criterio del comma 2, in relazione
alle rifiniture e gli impianti interni è concesso un indennizzo, in misura proporzionale calcolato in base ai criteri
di microzonazione socio economica.
4. L’indennizzo spettante in base ai commi 2 e 3 e nella misura non superiore a quanto previsto al comma 1,
nel caso in cui sia impossibile la ricostruzione o la riparazione a seguito di valutazione idrogeologica, può
essere utilizzato anche per l’acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L’area di sedime dell’edificio
demolito o da demolire viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull’immobile
originario si trasferiscono sull’immobile acquistato.
5. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento
grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è verificato il danno, per effetto
della crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, è assegnato un indennizzo fino al 40 per cento del valore del danno
subito, accertato con perizia giurata da parte di professionisti abilitati.
6. L’indennizzo dell’immobile da ricostruire non comprende i costi della demolizione e dello smaltimento. Tali
costi saranno indennizzati separatamente secondo i parametri individuati dal Comitato di Gestione Istituzionale
Art. 11 (Interventi a favore delle attività produttive)
1. Ad integrazione degli indennizzi previsti nell’O.P.C.M. 3789 del 9 luglio 2009 e s. m. e i., limitatamente alle
attività di cui al successivo comma 2 ed a condizione che l’attività venga riavviata entro 12 mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, viene concesso un credito d’imposta pari al danno subito al netto dell’indennizzo
previsto ed erogato dalla nell’O.P.C.M. 3789 del 9 luglio 2009 e s. m. e i., utilizzabile per compensazione di
imposte dirette ed indirette, nonché contributi previdenziali e assicurativi.
2. Il credito d’imposta previsto al comma 1 del presente articolo è esteso a tutte le categorie produttive
industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali
e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, Università, fondazioni o
associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati
dalla crisi sismica.
3. Per la concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 è necessario produrre apposita perizia giurata
attestante la descrizione del danno subito dai beni mobili ed attrezzature, nonché scorte di materie prime e
merci distrutte e/o danneggiate, il valore economico al momento dell’evento sismico, il nesso di causalità
diretto, il costo relativo alla riparazione ovvero alla quantificazione del danno subito. La richiesta può essere
presentata anche da coloro che non abbiano usufruito dell’indennizzo di cui all’O.P.C.M. 3789 del 9 luglio 2009
e s. m. e i., ricorrendone i presupposti.
4. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali ovvero per
attività di servizi e professionali di cui all’articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei Comuni del
cratere e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all’effettuazione di interventi
strutturali sull’edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 6 Aprile
2009, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino
dell’agibilità dell’edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini
del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione non può essere rivalutato.
Art. 12 (Edilizia residenziale pubblica)
1. La regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un
programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica.
2. Il programma di cui al comma 1 comprende piani di recupero urbano di cui all’articolo 11, commi da 2 a 5, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell’edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonché un
piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso l’acquisizione e il recupero, con
miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, da destinare alla locazione,
anche ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Altresì, laddove possibile, sono favoriti i progetti di
autorecupero di edifici di proprietà pubblica nonché l’autocostruzione assistita.
3. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano, anche all’edilizia residenziale pubblica, le
prescrizioni progettuali e i parametri individuati dal Comitato di gestione Istituzionale.
4. I fondi già attribuiti alla regione Abruzzo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n.
179, possono essere utilizzati, per le finalità del presente articolo, in deroga alle quote percentuali fissate dalle
norme vigenti per le singole tipologie di intervento.
Art. 13 (Interventi sui beni culturali)
1. Sulla base dei dati del censimento dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale, la
Soprintendenza, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche di appositi comitati tecnico-scientifici,
predispone un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla
crisi sismica. Predispone, altresì, un piano finanziario in relazione alle risorse di cui all’articolo 1 nonché degli
stanziamenti di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti
pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli
interventi urgenti disposti dagli enti locali. Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento stralcio
prioritario, il coordinamento e la contemporaneità dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal
terremoto.
2. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto
dagli articoli 8 e 9, possono essere concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le
modalità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, il Soprintendente per i beni
ambientali, architettonici, artistici e storici d’Abruzzo è autorizzato a contrarre mutui ventennali con la Banca
europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d’Europa, la cassa depositi e prestiti ed
altri enti creditizi nazionali ed esteri I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate
agli stessi soprintendenti.
4. Il soprintendente dell’Abruzzo è autorizzato a operare a valere sulle risorse di cui all’articolo 10, comma 1,
dell’ordinanza 6 aprile 2009, n. 3754.
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e a tale
fine è autorizzata l’applicazione delle misure di potenziamento, nonché di altre misure necessarie al pieno
funzionamento degli uffici con riferimento alle attività connesse alla ricostruzione ivi compresi distacchi
temporanei da altre soprintendenze.
6. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale, il soprintendente per i beni
ambientali, architettonici, artistici e storici d’Abruzzo può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di
volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali del
territorio della regione Abruzzo.
Art. 14 (Interventi urgenti su immobili statali)
1. In attuazione dell’art. 4 legge 77/09, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti predispone ed attua, d’intesa con il Comitato di Gestione Istituzionale, un
piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili statali di propria competenza danneggiati dalla crisi
sismica, compresi quelli adibiti a strutture universitarie e scolastiche, nonché gli immobili demaniali. In ogni
caso il piano non deve autorizzare costruzione di nuovi edifici al posto dei danneggiati, ai sensi dell’art. 7
comma 2 lettera c).
2. Nella ricostruzione degli edifici pubblici si applica la previsione normativa di cui alla L. 29 luglio 1949, n. 717 “
Norme per l’arte negli edifici pubblici”, estendendola, in deroga, a tutti gli edifici pubblici inclusa l’edilizia
scolastica, universitaria e sanitaria.
3. Il Ministero dei lavori pubblici predispone e attua, d’intesa con il Ministero dell’interno, un piano urgente per le
esigenze di accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all’emergenza sismica.
4. Il Ministero per le politiche agricole, d’intesa con le regioni, predispone e attua, un piano di interventi urgenti
per la ricostruzione, connessa alla crisi sismica, delle sedi dei comandi stazione del Corpo forestale dello Stato.
Art. 15 (Interventi economici, fiscali e per l’occupazione)
1. Al fine di garantire il ripristino del tessuto socio economico del territorio colpito dalla crisi sismica del 6 aprile
2009 e nel rispetto delle valutazioni derivanti dalla microzonazione socio economica:
a) sono sospesi per 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge gli adempimenti e i versamenti tributari,
senza maturazione di interessi, sanzioni e oneri accessori. Il recupero delle somme sospese avviene a
decorrere dal 1° gennaio 2020 in centoventi rate mensili di pari importo per un ammontare pari al 40 per cento
dei singoli tributi non versati. L’Agenzia delle Entrate predispone un modello in cui il contribuente deve indicare,
per ciascun tributo, gli importi sospesi ed il loro ammontare complessivo. La presente sospensione si applica a
tutti i cittadini, privati, professionisti, imprese, siano esse in forma di ditta individuale o società di persone o di
capitali, cooperative e consorzi, associazioni con o senza scopo di lucro, enti con o senza personalità giuridica;
b) è sospeso il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori
dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 12 mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, senza maturazione di interessi, sanzioni e oneri accessori e senza interruzione
delle prestazioni da parte degli Enti a favore dei titolari e dei dipendenti a qualsiasi titolo iscritti presso detti Enti.
Il recupero delle somme sospese avviene a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla sospensione in
centoventi rate mensili di pari importo per un ammontare pari al 100 per cento degli importi dovuti, previa
predisposizione di apposito modello sinottico da parte degli Enti in cui il contribuente deve indicare il titolo del
contributo ed il suo ammontare. La presente sospensione si applica ai medesimi soggetti e con riferimento ai
medesimi redditi di cui alla lettera a);
c) nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati nei comuni del cratere è sospesa la riscossione da parte di
Equitalia S.p.A. di ogni tributo iscritto a ruolo, a qualsiasi titolo e da parte di qualsiasi Ente, anche
anticipatamente al 6 aprile 2009, per 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, senza maturazione di
interessi, sanzioni e oneri accessori o azioni da parte di Equitalia S.p.A. per la tutela del credito. Le somme
iscritte a ruolo alla data della scadenza della sospensione, ancorché derivanti da iscrizioni precedenti al 6 aprile
2009, sono restituite a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla sospensione mediante 180 rate di
pari importo per un ammontare pari al 100 per cento della sola parte capitale, con sgravio di interessi e
sanzioni ancorché già maturate alla data del 6 aprile 2009. Il beneficio di cui alla presente lettera si applica
anche ai contribuenti che già avevano effettuato domanda di rateizzo precedentemente alla data del 6 aprile
2009 ed anche nei casi in cui la stessa sia decaduta per il mancato rispetto delle scadenze o sia stata revocata;
in tal caso i contribuenti possono nuovamente presentare domanda di rateizzo inserendo i tributi ed i ruoli
oggetto di precedenti istanze;
d) al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2011, il riallineamento degli adempimenti fiscali dichiarativi e delle
liquidazioni periodiche, i contribuenti residenti nei territori colpiti dal sima del 6 aprile 2009 ed i professionisti
domiciliati nello stesso territorio provvedono ad adempiere agli obblighi di dichiarazione dei modelli fiscali,
anche relativi a dichiarazioni riguardanti il personale o previsti da norme per categorie speciali, in maniera
strettamente cronologica adempiendo a tutti gli obblighi previsti per l’anno 2008 entro il 31 gennaio 2011, a
quelli previsti per il 2009 entro il 31 luglio 2011 ed a quelli previsti per il 2010 entro il 31 dicembre 2011. In virtù
di tale proroga, non sono applicate sanzioni e non vengono effettuati controlli da parte dell’Agenzia delle
Entrate per le tardive comunicazioni. I contribuenti soggetti all’applicazione della disciplina degli studi di settore
sono autorizzati a non compilare i relativi quadri per gli anni 2009 e 2010, utilizzando un apposito codice
predisposto dall’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle entrate è esonerata dall’obbligatorietà dell’accertamento
per mancata o errata compilazione degli Studi di Settore;
e) per favorire l’accesso al credito di tutte le imprese ed i professionisti che ne facciano richiesta, è istituito un
Consorzio di garanzia fidi, nel patrimonio del quale confluiscono tutte le risorse destinate alla medesima finalità
non impegnate in indennizzi risarcitori, siano esse pubbliche o private, provenienti da fondi europei, statali,
regionali e da donazioni private. Il Consorzio stipulerà con tutte le banche e gli istituti di credito presenti sul
territorio, apposita convenzione con garantirà fino all’80 per cento della somma richiesta ed erogata, senza
segnalazione in centrale rischi, ad un tasso pari all’Euribor a 6 mesi ridotto di un punto percentuale;
f) è sospeso il pagamento dei mutui ipotecari garantiti da immobili fino alla data in cui il mutuatario rientra nella
piena disponibilità del bene, ovvero fino alla data di ripristino dell’agibilità. Il pagamento delle rate, previste dal
piano d’ammortamento e sospese a causa della crisi sismica, decorrerà dalla medesima data senza
maturazione di interessi, sanzioni e oneri accessori;
g) attraverso l’intervento di Società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, vengono rilevati,
anche con lo strumento del credito d’imposta e sulla base della legge n. 130 del 30/04/1999 “Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti”, tutte le: – posizioni debitorie relative a mutui di privati ed imprese su immobili
inagibili e/o momentaneamente inagibili; – posizioni debitorie nei confronti del sistema bancario in regolare
ammortamento fino alla data dell’evento calamitoso, di imprese e privati che non siano in grado di ripianare a
causa del dissesto economico e finanziario conseguente all’evento calamitoso. Le imprese e i privati
riprenderanno il pagamento del normale piano di ammortamento delle somme sospese ai sensi della lettera f) e
delle posizioni debitorie di cui al precedente comma, rilevate dalla Società controllata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, al momento in cui l’immobile gravato di ipoteca rientri nella disponibilità del
mutuatario, ovvero venga dichiarato agibile, quanto ai mutui, e alla ripresa del normale rapporto di lavoro o
della attività lavorativa quanto ai debiti finanziari. La quota interessi che le parti in causa erano tenute a versare
agli istituti bancari verrà ricalcolata secondo il tasso legale vigente e sarà reinvestita sul territorio colpito
dall’evento calamitoso. La Società di cui ai precedenti commi verificherà e valuterà attraverso una apposita
struttura di controllo, gli aventi diritto ai suddetti benefici.
h) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ai datori di lavoro
domiciliati nei Comuni del cratere che assumono personale residente nei comuni del cratere con contratto di
lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d’imposta, da utilizzarsi a compensazione di imposte
dirette, indirette e contributi previdenziali ed assicurativi, per ciascun lavoratore assunto pari al 100 per cento
dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i primi due anni e pari al 50 per cento per il terzo
anno. Al dipendente assunto con tali agevolazioni è riconosciuto il contributo pieno e tutte le prestazioni
assistenziali ed assicurative previste dagli enti medesimi. La facoltà di far ricorso alla cassa integrazione, anche
in deroga per categorie per cui non è attualmente prevista, come gli studi professionali, gli enti ed il trasporto
pubblico, è prorogata fino al 31 dicembre 2011, e può essere ulteriormente prorogata di anno in anno, se ne
sussistono le condizioni economiche soggettive.
i) l’agevolazione di cui al D.M. 19 febbraio 2007 recante “criteri e modalità per incentivare la produzione di
energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del D.Lgs. 29
dicembre 2003, n. 387, è trasformata, per i territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in contributo in conto
capitale. Fino alla data del 31 dicembre 2015 è prorogata la tariffa incentivante (Conto Energia) per tutti gli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per tutta l’area colpita dal sisma del 6 aprile 2009,
compresi i nuclei industriali produttivi e le aree sportive;
l) è sospeso il pagamento delle tasse e delle rette universitarie per l’anno accademico in corso alla data di
approvazione della presente legge e per i successivi 2 anni accademici, a favore di tutti gli studenti
dell’Università dell’Aquila in prima immatricolazione ovvero già iscritti negli anni successivi e per le scuole di
specializzazione. Le mancate entrate per l’Università dell’Aquila sono a carico del bilancio dello Stato;
m) ai congiunti delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 si applica la normativa prevista dalla Legge 23
novembre 1998, n. 407.
2. In base alle risultanze della microzonazione socio economica sviluppata dall’Università, per i cittadini
particolarmente disagiati, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed f) possono essere prorogati per
ulteriori due anni.
3. Non si dà luogo al rimborso di quanto già versato nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a) e b), del
presente articolo.
4. Le imprese e i titolari di partita IVA che alla data del 6 aprile 2009 non abbiano potuto riprendere la loro
attività per impossibilità di rilocalizzazione o per mancanza di commesse, che non abbiano fatturato e che non
abbiano conseguito alcun reddito fino alla data della pubblicazione della presente legge, nonché i lavoratori
dipendenti che hanno perso il lavoro hanno diritto ad un contributo di sostegno, pari all’importo minimo della
pensione INPS corrisposta ai lavoratori autonomi. I ratei mensili saranno corrisposti per i 12 mesi successivi
all’entrata in vigore della presente legge.
5. Al fine di contenere l’aumento del costo delle locazioni e degli affitti, si prevede l’applicazione di parametri
obbligatori basati sul costo rilevato ante sisma del 6 aprile 2009 e con facoltà di riduzione dei termini di durata
secondo le necessità del conduttore. In ogni caso si applicano ai contratti di locazione correnti alla data del 6
aprile 2009 ed adibiti ad abitazione principale le norme previste nell’articolo 11 comma 4 della presente legge.
Art. 16 (Misure a favore dei Comuni)
1. Ai Comuni interessati dagli eventi calamitosi, è concessa un’anticipazione dei trasferimenti erariali per
compensare le mancate entrate relative all’Imposta Comunale sugli Immobili, alla Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani,
all’Imposta sulla Pubblicità e a qualsiasi altra imposta o tributo sospesi ai sensi dell’articolo 4. L’anticipazione e’
calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 2008, certificate dai comuni interessati.
2. In considerazione delle nuove percorrenze stradali, incrementatesi a seguito della costruzione di nuovi siti da
asservire al trasporto pubblico, le aziende di trasporto pubblico, a totale o parziale partecipazione dei comuni,
avranno un contributo straordinario per gli anni 2011 e 2012 calcolata sulla differenza di percorrenza
dell’esercizio 2008 e quella del 2010, pari a € 2,00 a chilometro percorso in più per anno d’esercizio. I criteri e
le procedure per l’assegnazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. E’ prorogata la scadenza degli adempimenti relativi all’approvazione del bilancio consuntivo, di previsione,
delle deliberazioni relative alle tariffe, alle aliquote d’imposta ed alle variazioni di reddito per i tributi locali e per i
servizi locali fino alla data della prima scadenza successiva alla fine dell’emergenza.
4. Le amministrazioni comunali colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono esonerate dal rispetto dei vincoli
derivanti dal Patto di stabilità fino al 31 dicembre 2012. Tale esonero può essere prorogato in casi eccezionali
per un ulteriore anno.
5. Il Comune dell’Aquila è autorizzato a conferire le abitazioni del progetto C.A.S.E. in un Fondo Immobiliare ad
apporto pubblico utilizzando i proventi della valorizzazione ai fini del completamento delle opere di
urbanizzazione e dei servizi pubblici nelle aree interessate.
Art. 17 (Copertura finanziaria)
1. La copertura delle spese necessarie per garantire l’intera ricostruzione come indicato nella presente legge, la
copertura dei bilanci dei Comuni interessati dall’evento calamitoso a seguito delle minori entrate e delle
maggiori uscite, della copertura dei contributi INPS, degli interessi bancari e finanziari in genere, della
sospensione del pagamento di tasse, imposte, ruoli esattoriali, della copertura delle mancate entrate erariali a
seguito del mancato pagamento delle tasse da parte dei cittadini, del credito d’imposta dovrà derivare da
entrate certe, costanti e sufficienti al totale recupero sia del patrimonio immobiliare ed economico-sociale, che
del disaggio subito da comuni, enti, banche, aziende e privati cittadini.
2. La copertura della presente legge è garantita da una dotazione finanziaria pluriennale straordinaria
alimentata dai fondi sino ad oggi stanziati o individuati in leggi o Ordinanze . E’ inoltre istituito un contributo di
solidarietà pari al 2% del reddito imponibile ai fini I.R.Pe.F eccedente € 100.000,00 (centomila).
3. Viene istituito un Fondo Permanente per la Prevenzione e l’Emergenza al quale confluiranno le maggiori
entrate derivanti dall’aumento al 20% della aliquota sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria, di durata inferiore a dodici mesi, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo stato,
da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno stato appartenente all’unione europea.
4. Il Fondo Permanente per la Prevenzione e l’Emergenza potrà essere utilizzato esclusivamente per fare
fronte alle emergenze causate da disastri ambientali o sismici, e può essere utilizzato come integrazione delle
risorse necessarie per gli interventi previsti dalla presente Legge per il sisma del 6 aprile 2009.
5. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio
previste dal presente articolo.
Art. 18 (Osservatorio e controllo sulla Ricostruzione)
1. Per garantire la corretta applicazione delle norme previste dalla legge, sul rispetto della tempistica di
ricostruzione, sulle erogazioni finanziarie nel rispetto di quanto stabilito nei singoli interventi, sulle eventuali
more e diffide, la Regione ed i Comuni istituiscono un Osservatorio sulla ricostruzione al cui interno sia prevista
una commissione di vigilanza, con la partecipazione di almeno tre rappresentanti scelti tra i cittadini colpiti
dall’evento calamitoso, con poteri di accesso, vigilanza e controllo ed obbligo di rendicontazione dei
procedimenti Amministrativi, Pianificatori e Contabili riguardanti la Ricostruzione. La Commissione di Vigilanza
svolge anche funzioni di supporto legale e tutela dei cittadini. Tutti i cittadini italiani hanno diritto di accedere ai
documenti amministrativi riguardanti l’attuazione della presente legge in possesso della Regione Abruzzo senza
obbligo di motivazione.
2. La Regione Abruzzo istituisce un sito internet apposito per l’Osservatorio e il controllo sulla ricostruzione.
3. Per accrescere la trasparenza e favorire la partecipazione informata di cittadini e imprese, le Amministrazioni
interessate devono rendere disponibili ed accessibili i dati relativi agli interventi di cui agli articoli della presente
legge. In particolare, dovranno essere rese pubbliche le informazioni relative ai finanziamenti a qualunque titolo
erogati (anche se provenienti da atti di liberalità), alle pratiche per contributi di ricostruzione, a tutte le
consulenze e contratti stipulati. Le Amministrazioni interessate devono altresì rendere disponibili gli
aggiornamenti, con cadenza almeno mensile, di tutti gli stati di avanzamento dei finanziamenti e delle opere.
4. Il sito di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere realizzato entro 60 giorni dalla pubblicazione della
presente legge con tutti i dati relativi agli interventi realizzati fino all’entrata in vigore del presente
provvedimento. Gli Enti interessati sono tenuti a fornire alla Regione i dati di cui al comma 3 del presente
articolo con cadenza mensile. La mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è comunque
rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.
5. La pubblicazione dei dati di cui al comma 3 del presente articolo dovrà essere effettuata, a cura della
Regione Abruzzo, sul sito internet di cui al comma 2 del presente articolo, in almeno un formato aperto. Per
formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.
Art. 19 (Prevenzione e educazione delle popolazioni maggiormente esposte al rischio ambientale, sismico ed
idrogeologico)
1. In base alla classificazione del rischio ambientale, sismico ed idrogeologico fornita dalla Protezione Civile
Nazionale, e per evitare il ripetersi di situazioni di totale impreparazione della cittadinanza e degli amministratori
di fronte al manifestarsi di fenomeni disastrosi di lievi o gravi proporzioni, ed al fine di educare le popolazioni e
gli amministratori al rispetto delle norme di edilizia sismica e di tutela ambientale ed idrogeologica del territorio,
sono disposti piani di investimento finalizzati alla prevenzione e all’educazione delle popolazioni maggiormente
esposte al rischio sismico.
2. Le iniziative di cui al comma 1 vengono messe in atto dalle Regioni che, in accordo con la Protezione Civile,
sono classificate come “aree ad alto rischio”. Le Regioni sono altresì incaricate di definire le linee guida per la
prevenzione dei danni alle persone, in collaborazione con il Ministero degli Interni.
3. I punti focali della prevenzione e l’educazione al rischio ambientale, sismico ed idrogeologico sono relativi
alla informazione, alla realizzazione di campagne educative nelle scuole e in tutti gli uffici pubblici, alla
formazione degli amministratori pubblici relativamente alla prevenzione e alla limitazione dei danni derivanti da
sisma e disastro ambientale, alla formazione dei tecnici delle pubbliche amministrazioni sulle strutture globali
antisismiche (abitazioni, tubature, cavi elettrici), alla pianificazione delle evacuazioni, alla effettuazione di
esercitazioni cicliche, alla segnalazione della necessità di messa in sicurezza di tutti gli edifici pubblici, alla
verifica della sicurezza degli edifici privati.
4. I costi delle iniziative di prevenzione ed educazione del presente articolo rientrano nelle competenze di
spesa della Protezione Civile Nazionale.
Art. 20 (Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana”.


13 Novembre 2010

Categoria : Cronaca
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