INPS, la ricostituzione delle pensioni
L’INPS scrive: “Nel mese di gennaio 2009 l’Inps ha avviato la rilevazione dei dati reddituali relativi all’anno 2008 per tutti i percettori di prestazioni collegate al reddito e il termine per la presentazione modelli è stato fissato al 30 ottobre 2009.
Nel corso dell’anno 2010 viene effettuato l’aggiornamento delle pensioni conseguente al rientro dei modelli reddituali emessi.
Pensioni senza conguaglio e senza variazione di importo.
Nel caso in cui i nuovi dati reddituali non abbiano comportato conguagli per i periodi precedenti né variazioni sull’importo corrente di pensione, le procedure hanno provveduto al solo aggiornamento dei dati di calcolo delle pensioni, senza effetti per i pensionati.
Pensioni con conguagli a credito.
Nel caso in cui i nuovi dati reddituali abbiano prodotto conguagli a credito per i periodi precedenti e/o una variazione in aumento dell’importo della rata di pensione in pagamento senza conguaglio, il ricalcolo è stato effettuato con arretrati al 28 febbraio 2010; la rata di pensione aggiornata è stata posta in pagamento a partire dal mese di marzo 2010.
Sono stati “validati” e posti in pagamento i conguagli di importo fino a € 2.500,00 (se non ci sono precedenti ricostituzioni con conguaglio a debito del pensionato); il pagamento dei conguagli di importo superiore a € 2.500,00, ovvero inferiore a tale importo, ma con precedenti ricostituzioni a debito del pensionato, è stato sospeso in attesa delle verifiche con i redditi trasmessi dall’Agenzia delle Entrate.
Pensioni con conguagli a debito.
Le posizioni con variazione d’importo in diminuzione sono state lavorate nel corso del mese di maggio 2010; l’importo di pensione aggiornato viene posto in pagamento dalla rata di agosto 2010 e per l’impostazione degli eventuali piani di recupero sulla pensione sono stati seguiti i criteri consueti.
Ai pensionati interessati dalla rideterminazione dell’importo in pagamento sarà inviata apposita comunicazione.
Per le pensioni con conguaglio a debito o con variazione d’importo in diminuzione sono state previste due diverse tipologie di comunicazione, entrambe inviate con lettera raccomandata:
- il mod. Redn1/dR per comunicare che è stato avviato un piano di recupero con trattenuta diretta sulla pensione;
- il mod. Redn2/dR per comunicare invece al pensionato di recarsi, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera, presso la propria Sede per concordare le modalità di rimborso del debito.
Le Sedi Inps sono a disposizione dei pensionati per offrire assistenza e ogni notizia utile in ordine alle operazioni che sono state effettuate sui trattamenti pensionistici”.
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