Buone notizie a famiglie e imprese del cratere


L’Aquila – Due novità importanti annunciate oggi dal presidente della Regione, Gianni Chiodi: la proroga della sospensione dei mutui e risorse per le imprese che operano a L’Aquila e negli altri comuni del cosiddetto craterte sismico. La proroga della sospensione dei mutui è frutto di un accordo con l’ABI, l’associazione delle banche. Si tratta di un accordo che prevede alcune importanti novità sia per le famiglie, sia per le imprese. Per le famiglie, su richiesta dell’interessato e quindi non grazie ad automatismi, è possibile la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per almeno sei mesi e per una volta sola. La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente. Non ci saranno naturalmente interessi di mora. La sospensione avrà valore in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, cessazione del rapporto di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro. La sospensione si applicherà ai mutui di importo non superiore a 150 mila euro, il cui intestatario abbia un reddito imponibile inferiore a 40 mila euro annui.
Per le imprese, spiega una nota, la sospensione dei debiti include le seguenti operazioni: sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo; sospensione per 12 mesi dei canoni di operazione leasing immobiliare e mobiliare; allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa. L’intervento ha natura straordinaria ed è limitato nel tempo. Non sono previsti automatismi nella realizzazione delle operazioni descritte. Sono ammissibili alle operazioni di sospensione dei debiti le piccole e medie imprese nonché le imprese di maggiori dimensioni con una situazione economica e finanziaria che possa trovare continuità aziendale.
L‘accordo sottolinea che la sospensione del pagamento delle rate non può comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determina l’applicazione dell’interesse di mora. Non verranno, inoltre, corrisposte spese di istruttoria, ma rimborsate solo le cosiddette “spese vive” certificate. La richiesta deve essere presentata dall’impresa e le banche sono tenute a fornire risposta entro 30 giorni lavorativi.

Per le imprese, la sospensione dei debiti include le seguenti operazioni: sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo; sospensione per 12 mesi dei canoni di operazione leasing immobiliare e mobiliare; allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa. L’intervento ha natura straordinaria ed è limitato nel tempo. Non sono previsti automatismi nella realizzazione delle operazioni descritte. Sono ammissibili alle operazioni di sospensione dei debiti le piccole e medie imprese nonché le imprese di maggiori dimensioni con una situazione economica e finanziaria che possa trovare continuità aziendale. L’ABI chiarisce che sono ammissibili ai benefici del presente accordo le imprese che alla data del 6 aprile 2009 avevano posizioni classificate dalla banca “in bonis”; sono, dunque, escluse le imprese classificate come “ristrutturate”, “in sofferenza” o soggette a procedure esecutive. Le rate sospese, per la sola quota capitale, vengono ammortizzate utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità. Nel caso del leasing, verrà differito l’esercizio dell’opzione di riscatto. L‘accordo sottolinea che la sospensione del pagamento delle rate non può comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determina l’applicazione dell’interesse di mora. Non verranno, inoltre, corrisposte spese di istruttoria, ma rimborsate solo le cosiddette “spese vive” certificate. La richiesta deve essere presentata dall’impresa e le banche sono tenute a fornire risposta entro 30 giorni lavorativi. Per quanto riguarda la validità della misura, essa entra in vigore il 1 Luglio 2010 e la sospensione vale per 12 mesi dalla presentazione della domanda; le domande possono essere presentate fino al 31 gennaio 2011. L’ABI, infine, ricorda che: “ciascuna banca potrà aderire su base volontaria alla misura e offrire al cliente condizioni migliori rispetto a quanto previsto”.
(Nella foto il sorriso del Presidente Chiodi)


25 Giugno 2010

Categoria : Cronaca
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