Versamento acconto I.C.I anno 2010


L’Aquila- Si informa che i soggetti passivi d’imposta, che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa al di fuori dei comuni ricompresi nel cratere sismico, come individuati dai Decreti n. 3 del 16.4.2009 e n.11 del 17.7.2009 (cratere sismico) emanati dal Commissario delegato, entro il prossimo 16 giugno dovranno effettuare il versamento dell’acconto I.C.I. 2010, ove dovuto.
Qualora i suddetti contribuenti non abbiano provveduto ad effettuare la liquidazione dell’acconto o del saldo
I.C.I. 2009 (ove dovuto), possono sanare l’omissione ricorrendo all’istituto del “ravvedimento operoso”
(versando l’imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta del 3%, oltre gli interessi legali dalla data di
scadenza dell’obbligazione tributaria e sino alla data del versamento).
Al contrario, per le persone fisiche che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale nei Comuni
ricompresi nel cratere sismico, nonchè per i soggetti diversi dalle persone fisiche aventi il domicilio
fiscale o la sede operativa nel territorio dei medesimi Comuni, vige la sospensione del pagamento del tributo,
ove dovuto, sino a tutto il 30.06.2010 (fatte salve ulteriori eventuali proroghe).
Al riguardo si rammenta che, secondo quanto stabilito dall’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri
n. 3757/09, art. 4, comma 5, i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, perché
inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi sismici, l’imposta non è dovuta sino alla data della
definitiva ricostruzione e/o agibilità dei medesimi.
ALIQUOTE I.C.I. 2010 deliberazione consiliare n. 44 del 26.03.2009
· aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
limitatamente alle sole categorie catastali A1, A8 e A9 e
e massimo n. 3 pertinenze 5,0 per mille;
· aliquota ordinaria 7,0 per mille;
· aliquota agevolata 2,0 per mille (*)
(*) a favore dei soggetti passivi d’imposta:
-che eseguono interventi volti alla riduzione della vulnerabilità degli edifici per misure antisismiche;
-che eseguono interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche (installazione di
ascensori e/o montacarichi, creazione di rampe sostitutive o alternative a scale, etc.);
- che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.
· aliquota agevolata per immobili locati e utilizzati come
abitazione principale ai sensi dell’ex legge n° 431/98 e
del relativo Accordo Territoriale del Comune di L’Aquila
limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole
fasce n° 1 e n° 2 delle tabelle allegate al suddetto Accordo
qui allegate quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento con i sub n° 2 e n° 3; 6,5 per mille
· aliquota agevolata per abitazioni locate a studenti
universitari iscritti a corsi di laurea e post laurea con
contratto d’affitto stipulato ai sensi dell’ex legge n°
431/998 e dell’accordo territoriale del Comune di
L’Aquila limitatamente ai valori minimi corrispondenti
alle sole fasce n° 1 e n° 2 delle tabelle allegate al
suddetto accordo; 5,5 per mille
· aliquota agevolata per risparmio energetico di cui al comma
6, art. 1 della legge 244/2007 3,5 per mille (**)
(**) a favore dei soggetti passivi d’imposta che installino impianti a fonte rinnovabile per la
produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari
oggetto di detti interventi per la durata massima di anni tre per gli impianti termici solari e di anni
cinque per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.
I requisiti necessari per ottenere detta agevolazione sono da determinarsi come segue:
-spese sostenute nel corso del 2008, documentate, per un importo minimo di € 10.000,00 al netto dei
contributi a fondo perduto ricevuti o attesi;
- gli interventi devono riguardare sia il risparmio energetico per la climatizzazione invernale che
quello per la produzione di acqua calda sanitaria con almeno un risparmio, rispettivamente, del 25%
e del 50% rispetto ai consumi precedenti all’intervento ed attestati dalla certificazione energetica
(espressi in Kwh/mq. annuo);
Gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo che attesti anche la
misura del risparmio ottenibile attraverso gli interventi effettuati (minimo 25% per la climatizzazione
e minimo 50% per l’acqua calda sanitaria) per quella determinata tipologia di abitazione e nucleo
familiare.
La detrazione d’imposta per l’abitazione principale per le unità immobiliari di categoria catastale
A1, A8 e A9 è pari ad € 103,29.
Modalità di versamento:
- con bollettino – I.C.I. Corrente – sul c/c postale n. 88850946 intestato al Comune di L’Aquila – Servizio
di Tesoreria presso gli sportelli di Poste S.p.A.;
- con versamento diretto presso il Tesoriere comunale;
- con versamento on-line sul predetto n° di c/c;
- con modello F24.


10 Giugno 2010

Categoria : Cronaca
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