L’opinione – Consorzi, capiamoci qualcosa
(di Giampaolo Ceci) – Due gli avvenimenti degni di nota nel lento cammino verso la ricostruzione abruzzese. Il primo riguarda la promulgazione di una ulteriore ordinanza, la n 7, che aggiunge un tassello alla impalcatura organizzativa della struttura che sovrintenderà la ricostruzione.
Ricordo che l’organizzazione attuale si impernia: sulla Struttura per la gestione dell’emergenza (SGE), sulla Struttura Tecnica di missione coordinata dall’Arch. Fontana, sul Provveditorato delle Opere pubbliche coordinato dal Provveditore, sulla struttura di coordinamento esterno diretta dall’Avv. Enrico Mazzarelli e sulla segreteria generale diretta dall’Avv. Morgante oltre che sui vari organismi tecnici di controllo sui progetti (ReLuis Fintecna CINEAS). A queste si aggiunge, una commissione tecnico scientifica a cui è stato demandato il compito delicato di “prestare alta consulenza nella risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità che sorgono nel corso delle attività comunque riferibili alla ricostruzione”.
Il secondo avvenimento riguarda l’emanazione dell’ordinanza n 12 che disciplina le modalità di costituzione dei consorzi e che contiene in allegato anche un utile schema di statuto per la loro costituzione.
Se la prima novità non promette nulla di buono in quanto la struttura organizzativa generale non pare ancora ben delineata nelle sue componenti funzionali e molto frastagliata in quelle operative, bisogna riconoscere che l’ordinanza n 12 sembrerebbe aprire una strada maestra per iniziare a procedere più speditamente nel cammino della costruzione perché potrebbe sbloccare la ricostruzione non appena il Comuni renderanno note le perimetrazioni degli aggregati nei quali sarà obbligatorio costituire i consorzi.
Dalla lettura del testo dell’Ordinanza si percepisce subito che il redattore è una persona con una solida formazione giuridica, ma privo di conoscenze tecniche gestionali e produttive (insomma è un avvocato e non un ingegnere che organizza le produzioni e gestisce i contratti).
Lo dimostra il non aver previsto tra gli organi societari il consiglio di amministrazione, che in grandi aggregati con decine di proprietari è utile per non dover convocare ogni volta l’assemblea e per non lasciare solo il Presidente ad affrontare tematiche delicate nei rapporti con le imprese e i professionisti che lo costringerebbero a convocare ogni volta un’assemblea e a ritardare decisioni e processo costruttivo.
Per il resto rimangono solo alcuni dubbi che, a mio avviso, dovrebbero essere urgentemente chiariti.
Il primo riguarda se l’obbligo della costituzione in consorzio riguardi TUTTI gli aggregati o solo quelli delle zone rosse.
Nella prima ipotesi ne conseguirebbe che tutti i condomìni o comunque tutti gli aggregati, anche in assenza di condominio, dovranno costituirsi in consorzi obbligatori non appena note le perimetrazioni comunali.
Un secondo chiarimento importante. L’art 8 dell’ordinanza n 12 perentoriamente stabilisce: “ il consorzio obbligatorio è tenuto ad affidare i lavori da eseguirsi sull’aggregato IN CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE, salvo deroghe da adottarsi da parte del commissario delegato …., ma non specifica quale sia “la normativa vigente”: se quella degli appalti pubblici o quella che regola gli appalti tra privati.
Come si intuisce non è una questione di poco conto perché imporre il rispetto della normativa degli appalti pubblici qualora si fossero già appaltati i lavori e conferiti gli incarichi, diventa difficile per i contraccolpi giuridici che ne conseguirebbero da parte dei soggetti che hanno già sottoscritto i contratti, soprattutto se è obbligatorio conformarsi alle disposizioni dell’ordinanza per ottenere i contributi!
Significa rifare tutte le gare di affidamento con criteri trasparenti, seguendo le norme degli appalti pubblici.
Immaginate i contenziosi. E quando si finisce … ammesso che vi siano tanti esperti del procedimento di lavori pubblici (e di gare europee) che indichino ai Presidenti dei consorzi le esatte procedure di legge.
Un ultimo punto da chiarire (per ora) riguarda un fatto marginale ma importante per le conseguenze pratiche: la firma sui contratti di appalto con l’impresa.
L’ordinanza all’Art 11 c 2 impone che tutti gli aderenti al consorzio firmino il contratto con l’impresa anche se dissenzienti. Appare improbabile che un consorziato firmi un atto che non condivide.
Forse sarebbe stato meglio che l’ordinanza non affrontasse questo tema marginale perché il Presidente in quanto legale rappresentante, sarebbe già autorizzato a firmare i contratti verso terzi una volta che l’assemblea l’avesse deliberato.
Attendiamo i chiarimenti. Altre valutazioni alla prossima settimana.
Chi vuole approfondire altre ipotesi organizzative per la ricostruzione può leggere una mia ipotesi https://www.inabruzzo.com/opinioni.php?id=20 pubblicata nella sezione “L’OPINIONE” sulla home page di questo sito https://www.inabruzzo.com/opinioni_all.php che contiene anche altre valutazioni e proposte.
Non c'è ancora nessun commento.