“Caos torbido” contro la ricostruzione


L’Aquila – Dall’Avv. Cesidio Gualtieri e dall’Ing. Valentino Perilli riceviamo: BALBETTIO NORMATIVO E BESTIARIO GIURIDICO – “Incominciamo dal problema: dopo le note vicende di balbettio normativo sulla ricostruzione leggera e su quella fuori del centro storico, arriva, puntuale, un altro “smottamento” amministrativo che bloccherà la ricostruzione del centro storico per anni, affidandola soggetti “attuatori” scelti dal “pubblico gestore”, che faranno da controllore e da controllato, espropriando i privati proprietari da qualunque partecipazione e controllo, soprattutto in tema di sicurezza; infatti:
- il D.L. n° 39/2009 aveva stabilito che i Comuni dovessero provvedere alla ripianificazione del territorio (art. 2 comma 12 bis) e dopo un anno nessuno ha fatto nulla, posto che le urbanizzazioni sono state condotte senza alcun piano (come i fabbricati provvisori o permanenti) e le ordinanze che si sono succedute hanno “ingessato”ogni possibilità di riqualificazione delle periferie, fino a sancire che i fabbricati da abbattere e ricostruire (non si sa a tutto oggi a quale prezzo unitario) dovranno mantenere lo stesso aspetto.
- Lo stesso D.L. n° 39/09, all’art. 14 comma 5 bis, sanciva che i Sindaci avrebbero dovuto predisporre i “piani di ricostruzione del centro storico”, di quella parte del territorio, cioè, meno influenzata da possibili interventi di ripianificazione urbanistica. Ciò avrebbe potuto, quindi, farsi semplicemente con il recupero delle reti infrastrutturali, in un pacchetto normativo che disciplinasse il come ricostruire le parti più degradate, con una calendarizzazione delle risorse disponibili, così che anche i cittadini avrebbero potuto conoscere i tempi di recupero dei loro immobili.
- Questo non è stato fatto, ma, come se ciò non bastasse, ci è messo di mezzo il Decreto n° 3 del Commissario, che ha aggiunto al caos già torbido un meccanismo “autobloccante”, espropriativo ed illegale trasformando, in maniera subdola e strisciante, il “piano di ricostruzione del centro storico” in un piano urbanistico, non solo inutile, ma palesemente dannoso, a partire dalla ripetrimetazione, riguardo alla quale balza all’evidenza non solo la perfetta “sintonia” tra Commissario, Sindaco ed Amministrazione Comunale, ma, e questo è ben più grave, un “aggiustamento” della riperimetrazione del centro storico dell’Aquila a dir poco “oscuro”, che tuttavia, miracolo, non varierebbe lo strumento urbanistico vigente (mistero della Fede !!). E, come se non bastasse, è stato introdotto un meccanismo di approvazione del piano simile a quello dei piani urbanistici (addirittura sovra comunali), con conseguenti tempi “biblici” che porteranno all’irreparabilità definitiva del costruito nei centri storici (forse per questo si vuole inserire nel centro storico dell’Aquila l’autoparco comunale come bene di “strategico interesse storico architettonico” ?). Chi sperasse ancora nella speditezza delle procedure si rassegni !! Gli basterà ricordare che l’ordinanza 3832/09 dava al Comune il termine del 31.3.2010 per definire gli aggregati fuori dai centri storici, e che l’ordinanza 3870/10 ha prorogato il termine al…30.9.2010 !! Per giunta, lo stesso Decreto 3, all’articolo 6 comma 11, ha stabilito che l’approvazione dei piani di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità di tutte le opere in essi previste, ovvero il presupposto per le espropriazioni e comunque per l’affidamento a gara pubblica di qualunque intervento edilizio, compresi quelli sugli immobili privati: e che questa sia la vera, mortale (per la Città dell’Aquila) intenzione, è comprovato dal successivo

“BESTIARIO GIURIDICO” (SEMPRE) CONTRO LA RICOSTRUZIONE DELL’AQUILA
Circola, infatti, una anonima “versione 3” del 9.4.2010 contenente le “Disposizioni regolamentari per la costituzione dei consorzi obbligatori di cui all’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio 12 novembre 2009 n° 3820 e ss. mm.”, bozza che il Commissario Delegato per la Ricostruzione dovrebbe tradurre in decreto.
Orbene, la prima “perla” del documento è all’art. 2, in cui viene sancito “I consorzi sono figure soggettive di diritto pubblico che agiscono in regime di diritto privato e che hanno natura assimilabile alle associazioni senza scopo di lucro”.
Indipendentemente dall’evidente, contraddittorio guazzabuglio definitorio (la natura di enti di diritto pubblico non rende certo i consorzi assimilabili alle associazioni di diritto privato), sta in fatto che si dimentica (o si vuole dimenticare ?) che l’attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico è assoggettata a riserva assoluta di legge (cioè solo la legge può indicare chi possano essere detti soggetti, e stabilire il relativo procedimento).
Apprendiamo, quindi, stupiti, che la personalità giuridica pubblica può essere conferita da un provvedimento amministrativo.
Ma le “perle” sono come le ciliegie, non vengono mai da sole; per cui ecco che, nella bozza, ci si sbizzarrisce, dettando, all’art. 8, le “Modalità di affidamento dei lavori”.
Qui, in maniera del tutto “furbesca”, dopo l’imposizione al consorzio di affidare “in conformità delle norme vigenti” (quasi che potesse ipotizzarsi un affidamento in difformità !), alla genericità del si aggiunge la possibilità deroga a quelle norme, facendo riferimento alla deroga di cui all’art. 3 dell’ordinanza 6.4.2009 n° 3753 ed all’art. 1 della 3833.
E’, quindi, mancato il coraggio di dire subito, ma si è detto in maniera furbescamente indiretta, che l’unico modo di affidare i lavori è quello delle procedure ad evidenza pubblica, concetto che si è ribadito al comma 2, allorché, “generosamente” si è affermato che, ove il consorzio “non se la senta” (ma in realtà non può, perché non è, e non può essere, un soggetto di diritto pubblico), può delegare “papà Comune”, ma deve tenersi…tutte le responsabilità !!.
Certamente, nel testo, vi sono altre “perle”, ma la sola sottolineatura delle due citate ci pare, per ora, sufficiente, non tacendo che vi sarebbe ancora da dire sui meccanismi, ancora una volta “autobloccanti”, per la formazione ed il funzionamento dei consorzi con riguardo ai quorum approvativi.
In passato, forse con un linguaggio troppo tecnico, esprimemmo il semplice concetto “il pubblico faccia il pubblico ed il privato faccia il privato”: oggi lo ripetiamo, con queste nostre osservazioni, “pane al pane…”, a fronte del pervicace, contrario intento delle strutture pubbliche.
Ed è sconcertante, al riguardo, prendere atto del fatto che queste ultime hanno pure la memoria corta, avendo dimenticato che quando un cittadino si rivolse allo sportello informativo, gestito da Comune e Protezione Civile, chiedendo se fosse possibile inserire una previsione di imprevisti nelle richieste di contributi, ebbe risposta negativa così motivata: “in quanto il conferimento dell’incarico è un atto privatistico e non ricade nella disciplina dei LL.PP.” (pag. 12 inizio del documento 8.11.2009 “Nuove risposte a quesiti dei cittadini concordate tra Protezione Civile e Comune dell’Aquila).
Cari concittadini, diversi secoli fa, a chi fosse andato contro i vostri interessi avreste inflitto l’ostracismo; oggi tale santo strumento è andato desueto, ma questo non ci impedisce certamente di confrontarci con chi ha in mano il futuro della Città e quindi il nostro futuro, e, in caso di fallimento del confronto, di tutelare i nostri sacrosanti diritti consentendoci di affrancarci da “ingessature” e “legacci” che ci stanno impedendo di ricostruire in tempi adeguati la nostra amata L’Aquila”.


02 Maggio 2010

Categoria : Dai Lettori
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