Ospiti alberghi, ecco come stanno le cose
L’Aquila – La struttura gestione emergenza (SGE) ritiene necessario precisare: “Non esiste alcun provvedimento che obbliga indiscriminatamente i senza tetto ospiti degli alberghi a lasciare gli stessi a partire dallo scorso 6 aprile, o ad assumersi personalmente le spese di alloggio in tali strutture. Tale precisazione è necessaria in quanto già da ieri numerose telefonate sono giunte all’Assistenza alla popolazione della Sge da parte ospiti delle strutture ricettive, che hanno riferito di chiamate nel corso delle quali sarebbe stato appunto intimato loro di lasciare immediatamente gli alberghi o di accollarsi le relative spese, essendo cessata totalmente tale forma di assistenza. Questa segnalazione, qualora fosse realmente avvenuta, è generica e pertanto non corrisponde a verità . L’obbligo di lasciare le strutture ricettive è a carico di coloro che hanno l’abitazione agibile di tipo A, che possono rientrare nelle loro case avendo ottenuto l’agibilità in corso d’opera, che hanno ottenuto un alloggio del progetto Case, del fondo immobiliare o un Map (anche se lo hanno rifiutato), che non si sono presentati ai colloqui per la verifica delle condizioni per ottenere l’alloggio per tre volte, che non hanno iniziato i lavori alle loro case entro 15 giorni dalla concessione del contributo definitivo e negli altri casi previsti dalle ordinanze che si sono susseguite in questi mesi. Per il resto, l’ospitalità a carico dei fondi pubblici di coloro che si trovano negli alberghi è garantita fino a quando permarranno i requisiti connessi all’inagibilità delle abitazioni occupate stabilmente alla data del 6 aprile 2009 e classificate B, C, E, F o situate in zone rosse. Un caso particolare riguarda solo le famiglie affittuarie, sfrattate dopo il sisma da case classificate A e rioccupate dai proprietari, alle quali ogni forma di assistenza – come deciso dall’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3827 – è garantita solo per il periodo residuo del contratto di affitto non goduto e comunque per un massimo di 12 mesi, a partire da quando l’affittuario è stato costretto a lasciare l’alloggio agibile da parte del proprietario.
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