Tar Abruzzo: discarica Bussi, dichiarato illegittimo l’annullamento d’ufficio Ministero dell’Ambiente
L’Aquila – (F.C.). Il Tar Abruzzo, con sentenza n. 347/2020 ha dichiarato illegittimo l’annullamento di ufficio con cui il Ministero dell’Ambiente aveva azzerato la gara di appalto, da lui stesso aggiudicata anni prima, sull’area delle discariche abusive a nord dello stabilimento di Bussi. Il Tar ha così accolto i ricorsi di Regione Abruzzo, ARTA Abruzzo, Comune di Bussi e dell’aggiudicataria DEC-Deme, con una decisione che si conclude con la condanna dello Stato a 15.000 euro di spese di lite. I giudici amministrativi parlano addirittura di “sviamento di potere” per qualificare la condotta del Ministero dell’Ambiente. L’esigenza della rapidità nella conclusione dell’iter amministrativo propedeutico alla bonifica di un sito cosi dannoso per l’ambiente non pare aver caratterizzato l’operato del Ministero nella vicenda di specie”.. Lo si legge nel testo della sentenza del Tar Lazio che ha condannato il Ministero dell’Ambiente sulla vicenda dell’appalto per la bonifica del sito dei veleni ez Montedison di Bussi. Per i giudici “non appaiono affatto condivisibili le considerazioni della difesa erariale in ordine al maggior costo di tale procedimento di bonifica…, atteso che come recentemente statuito anche dalla Corte Costituzionale (cfr.sentenza 275 del 2016) la tutela dei diritti incomprimibili (e sui diretti rilievi sulla salute pubblica e individuale dell’attività di bonifica in esame non sono stati sollevati dubbi in giudizio, ove è stata altresì depositata dalla Regione una relazione dell’Istituto superiore di sanità che sottolinea la necessità di “procedere rapidamente alle opere di messa in sicurezza e bonifica ambientale previsti dalla legge, nonché a tutti quegli interventi volti alla riduzione delle esposizioni anche potenziali a contaminanti da parte delle popolazioni”) non è orientata da decisioni in materia di bilancio, ma è piuttosto il contrario”. Quanto alla presunta impossibililtà di recuperare le somme della bonifica successivamente a carico di Edison, per il Tar invece “”non sono state provate in giudizio fondate ragioni di impedimento alla possibilità di recuperare comunque quanto si andrà a spendere a tal fine, in danno della stessa responsabile, per la parte da questa non eseguita spontaneamente.” (fonte ANSA)
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