INPS su debiti contributivi e transazioni


L’Aquila – Dall’INPS riceviamo: “Anche i debiti contributivi possono diventare oggetto di transazione per le imprese che, nell’ambito della legge fallimentare, accedano al concordato preventivo o facciano una richiesta di accordo per la ristrutturazione del debito.
Fino ad oggi l’istituto della transazione fiscale era riservato al rapporto tra Fisco e contribuenti. Da oggi anche l’Inps ha la facoltà di utilizzare uno strumento utile alle imprese che abbiano necessità di rateizzare il proprio debito nei confronti dell’Ente previdenziale. Si tratta di un’opportunità attesa da tempo, oggi praticabile e tracciata lungo lo stesso percorso definito dall’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la mera transazione fiscale.
“E’ importante che la Pubblica Amministrazione offra ai cittadini e alle imprese una medesima modalità di comportamento – commenta il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua – e con questa novità normativa anche il nostro Istituto si allinea ai comportamenti dell’Agenzia delle Entrate, offrendo sulla transazione previdenziale le stesse condizioni praticabili per le transazioni fiscali, in occasione di fallimenti o ristrutturazioni del debito”.
La transazione contributiva è oggetto della circolare n.38, diffusa oggi, con la quale l’Inps si adegua alle disposizioni emanate dal decreto interministeriale (ministero del Lavoro e ministero dell’Economia) del 4 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2009, nel quale venivano definite le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli Enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.
A seguito delle modifiche apportate alla legge fallimentare, gli imprenditori possono proporre il pagamento parziale dei contributi, nel piano di risanamento posto a fondamento del concordato preventivo, o nella proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti.
L’estensione della transazione all’ordinamento previdenziale permette di superare il principio di indisponibilità del credito contributivo, che, fino ad oggi, aveva impedito agli Enti previdenziali di concludere accordi transattivi con i soggetti obbligati al versamento delle contribuzioni di legge.
Possono formare oggetto della proposta di accordo transattivo i crediti assistiti da privilegio, i crediti aventi natura chirografaria, i crediti iscritti a ruolo e quelli non iscritti a ruolo.
Rimangono esclusi dalla possibilità di transazione i crediti oggetto di cartolarizzazione e i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di Stato”.


15 Marzo 2010

Categoria : Cronaca
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