Decreto ricostruzione, ecco cosa dice
L’Aquila – Il commissario Chiodi ha firmato ieri, e illustrato oggi, il decreto che detta le regole per i comuni in materia di ricostruzione nei 57 centri – compresa L’Aquila – del “cratere sismico”, cioè quello devastato dal 6 aprile 2009 in avanti. Peraltro, le scosse simiche, di limitata intensità e di frequenza molto minore, continuano.
Il provvedimento precisa che entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto il Commissario definisca gli orientamenti e i criteri generali. L’obiettivo e’ quello di “assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell’abitato e la ricostituzione armonica del tessuto urbano abitativo e produttivo nelle aree colpite dal sisma.
Il decreto considera centro storico dell’Aquila e delle sue frazioni le parti del territorio comunale costituite da elementi portanti quali i nuclei che rivestono carattere storico, artistico e di pregio ambientale. A questo scopo possono essere ricomprese nel perimetro anche le aree adiacenti il centro storico necessarie alla realizzazione di opere di urbanizzazione. La perimetrazione puo’ ricomprendere anche immobili non aventi le caratteristiche precedenti purche’ adiacenti il centro storico e danneggiati dal sisma. Dei nuclei in questione fanno parte quelli di particolare interesse, all’interno dei quali ci siano edifici distrutti o gravemente danneggiati, che siano stati dichiarati inagibili o da demolire con ordinanza sindacale o che presentino sulla base delle schede di rilevamento un danno grave o gravissimo, superino il 70% degli edifici esistenti.
I sindaci entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, predispongono la perimetrazione e concludono l’intesa con il Commissario delegato per la ricostruzione (il Presidente della Regione Abruzzo) e con il Presidente della Provincia, per quanto di sua competenza. L’atto di perimetrazione e’ approvato d’intesa ed e’ pubblicato nell’albo pretorio. Tale atto non puo’ comportare mutamenti, modifiche, integrazioni e sostituzioni degli strumenti urbanistici vigenti e delle rispettive norme tecniche di attuazione nonche’ delle normative in materia ambientale e della disciplina dei vincoli. I Piani di ricostruzione costituiscono il “cuore” del decreto commissariale, essendo le basi per consentire ai Comuni, e dunque ai cittadini, di avviare, con elementi certi, la ricostruzione dei vari centri devastati dal sisma.
All’art. 4 e’ previsto che per ciascun Comune siano definiti uno o piu’ piani del genere, nel rispetto di alcune condizioni. Inoltre, individuano gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni e rilevano lo stato dei luoghi attuale e tengono conto, ove possibile, di quello preesistente agli eventi sismici. Contengono infine le modalita’ di collegamento dei vari ambiti, individuano i settori di intervento e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e definiscono la programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche e private. Nel loro ruolo di “motori” della ricostruzione, i Sindaci), entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto di perimetrazione, definiscono e rendono note le proposte degli ambiti da assoggettare a piani di ricostruzione. Successivamente pubblicano un avviso con il quale richiedono ai proprietari interessati, singolarmente o in forma associata, di presentare proposte di intervento per i propri immobili, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso stesso.
Una volta acquisite le proposte, i sindaci verificano l’ammissibilita’ delle stesse e ne effettuano la valutazione. Lo stesso articolo 6 detta i tempi per i piani per la ricostruzione, che vanno adottati con atto del Sindaco e affissi all’albo pretorio affinche’ chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi 15 giorni qualunque interessato puo’ presentare osservazioni. Entro 10 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni, il Sindaco indice una conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri, nulla osta ed altri atti di assenso; poi decide sulle osservazioni e trasmette il piano al Consiglio comunale, che lo approva nei successivi 15 giorni.
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