Santa Croce vince al TAR contro Regione
Pescara – Il Tribunale amministrativo regionale, sezione di Pescara, ha accolto il ricorso presentato dalla Acque Santa Croce srl, che chiedeva l’annullamento del diniego da parte della Regione Abruzzo, dal poter prendere visione del progetto industriale con cui Acque minerali per Italia, conosciuta come Norda, ha ottenuto l’aggiudicazione provvisoria della concessione delle sorgenti Sant’Antonio Sponga di Canistro (L’Aquila) nel bando lanciato dal 15 dicembre 2016 dalla Regione: l’Ente è stato obbligato a consegnare entro 7 giorni la documentazione, oltre a pagare le spese di giudizio.
A renderlo noto la stessa società dell’imprenditore Camillo Colella, che era concessionaria della stessa sorgente Sant’Antonio Sponga prima della revoca dalla Regione nell’ambito di un serrato e lungo contenzioso ancora in corso. La Santa Croce, proprietaria dello stabilimento di Canistro, è tornata ad imbottigliare con la più piccola sorgente Fiuggino. L’acqua minerale della sorgente più grande finisce invece da circa due anni nel fiume Liri, a causa dello stallo del bando del 15 dicembre 2016, a cui anche la Santa Croce aveva partecipato.
L’istanza di accesso agli atti, curata dai legali della Santa Croce Claudio e Matteo Di Tonno era stata inoltrata l’8 febbraio del 2018, nell’ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (Via) a cui Norda è stata obbligata dalla Regione, e che la stessa aggiudicataria ritiene invece non necessaria, impugnando a sua volta l’obbligo, e avviando deliberatamente una Verifica di assoggettabilità (Va), procedura diversa e non conforme.
Per questa ragione la Santa Croce ritiene, in un ricorso presentato ad ottobre 2017, che i termini per presentare la Via sono già scaduti, e chiede pertanto la revoca dello concessione provvisoria.
L’ultimo contenzioso su cui il Tar ha dato ragione alla Santa Croce, ha avuto avvio allorché il dipartimento Opere pubbliche della Regione Abruzzo, con nota del 19 febbraio scorso, ha risposto all’istanza di accesso agli atti della Santa Croce sostenendo che sarebbe stato possibile accogliere la richiesta “solo ad avvenuta formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva”.
La Santa Croce aveva fatto l’istanza, al fine di presentare osservazioni nell’ambito del procedimento Via, chiedendo nello specifico di poter visionare e avere copia della relazione tecnica contenente il progetto generale di coltivazione, degli elaborati descrittivi, del piano industriale ed ogni altro documento progettuale contenuto della busta “B” della gara aggiudicata provvisoriamente a Norda.
Anche Norda, dal canto suo, avvertita dalla Regione, si è opposta alla istanza contestando vizi di forma e osservando che la Regione Abruzzo aveva già respinto una prima istanza di accesso agli atti presentata dalla Santa Croce il 23 marzo 2017, qualche mese dopo la gara.
Il Tar ha ritenuto inammissibili queste motivazioni, sia da parte della Regione Abruzzo che da parte del gruppo Norda dei fratelli Pessina.
Nello specifico, il Tar ha sentenziato che “va riconosciuta la legittimità della richiesta, in quanto la Santa Croce srl è soggetto operante nel settore”, e il prendere visione dei documenti oggetto dell’istanza, “è indispensabile al fine di poter apportare elementi partecipativi e valutativi”, nell’ambito della procedura di Via. Diritto tutelato dal decreto legislativo 195 del 2015, che introduce un regime di pubblicità integrale delle informative ambientali, il diritto dei cittadini alla trasparenza, alla partecipazione ai processi decisionali, anche senza essere tenuti “a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante”.
Illegittimo dunque da parte della Regione invocare “il potere di differimento”, alla conclusione dell’iter, ed oltre i 60 giorni garantiti ai cittadini per la presentazione delle loro osservazioni in sede di Via.
Il differimento della possibilità dell’accesso agli atti a dopo l’aggiudicazione definitiva, si traducono infatti “nella vanificazione della posizione soggettiva qualificata e meritevole di tutela azionata con il presente ricorso”.
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