Corte Costituzionale: concorsi scuola, illegittimo escludere docenti già di ruolo
L’Aquila – (F.C.). E’ illegittimo escludere i docenti gia’ di ruolo dai concorsi per il reclutamento di nuovi insegnanti. Lo ha sancito la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 251 depositata ieri, di cui e’ relatore il giudice Giuliano Amato. La Consulta ha dichiarato illegittima una disposizione (articolo 1, comma 110) della riforma ‘Buona scuola’, nonche’, di conseguenza, un articolo del decreto legislativo dello scorso aprile, nel punto in cui escludono dalla partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente gli insegnanti gia’ assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. La pronuncia, spiega Palazzo della Consulta, “e’ destinata ad applicarsi anche alle prossime procedure concorsuali di reclutamento dei docenti”. A sollevare le questioni di legittimita’ era stato, con 2 distinte ordinanze, il Tar del Lazio: la Corte, nella sua sentenza, rileva che la “disposizione censurata esclude dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti coloro che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. In questo modo – scrivono i ‘giudici delle leggi’ – il diritto di partecipare al concorso pubblico e’ condizionato alla circostanza, invero ‘eccentrica’ rispetto all’obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalita’, che non vi sia un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola statale. Di contro, un’analoga preclusione non e’ prevista per i docenti con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una scuola privata paritaria, ne’ per i docenti immessi nei ruoli di altra amministrazione”. La “contestata esclusione”, osserva la Corte, si fonda “sulla durata del contratto (a tempo determinato, ovvero a tempo indeterminato) e sulla natura del datore di lavoro (scuola pubblica o scuola paritaria; amministrazione della scuola o altre amministrazioni): tuttavia, nessuno di tali criteri appare funzionale all’individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, le quali dovrebbero, viceversa, essere impostate su criteri meritocratici, volti a selezionare le migliori professionalita’”. L’esclusione dai concorsi dei docenti gia’ in ruolo non e’ giustificabile neanche in relazione alla finalita’ di assorbire il precariato, che “risulta contraddetta proprio dall’inesistenza di un’analoga preclusione per i docenti a tempo indeterminato della scuola paritaria, nonche’ per coloro che, in possesso delle necessarie abilitazioni, gia’ abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del Miur o di altre amministrazioni. Tali soggetti – scrive la Consulta – ancorche’ gia’ titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono ammessi a partecipare ai concorsi, a parita’ di condizioni, con i docenti precari della scuola” e in questo modo, “la disposizione in esame contraddice la stessa finalita’ in nome della quale essa sacrifica i diritti dei docenti della scuola statale con contratto a tempo indeterminato”. Inoltre, la preclusione imposta ai docenti di ruolo “puo’ rivelarsi ininfluente ai fini dell’obiettivo asseritamente perseguito, non arrecando alcun sostanziale vantaggio in termini di migliore allocazione delle risorse lavorative”, rileva la Consulta, dato che “l’accesso ai concorsi dei docenti con contratto a tempo indeterminato darebbe luogo, nel caso di esito favorevole, all’assunzione degli stessi nella ‘nuova’ posizione, con conseguente scopertura della posizione precedentemente ricoperta, che potrebbe, quindi, essere successivamente assegnata ad altri”. Per queste ragioni, “nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso”, la norma contenuta nella riforma ‘Buona scuola’ “confligge” con diversi articoli della Costituzione: “Il merito costituisce il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente”, ricordano i giudici costituzionali, e tale preclusione “contraddice tale finalita’, impedendo sia di realizzare la piu’ ampia partecipazione possibile, sia di assicurare condizioni di effettiva parita’ nell’accesso”.
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