COSPA, contro la malapolitica
Ofena – Da Dino Rossi (Cospa allevatori) riceviamo: “La rottamazione delle cartelle con la nuova finanziaria, non è altro che un’altra presa per i fondelli per i contribuenti.
Si è cercato di fare una sintesi di come funziona la nuova finanziaria per le persone che non ha potuto pagare la rottamazione precedente, che è servita solo per validare il debito per le cartelle ormai prescritte, quindi nulla a favore dei contribuenti. Tanto è vero che molte attività e persone singole sono comunque attanagliate dalla morsa di equitalia adesso agenzia della riscossione. Si riporta di seguito tutti passaggi della tanto sbandierata rottamazione:
L’art. 1 del DL 148/2017, tuttora in corso di conversione, ha postergato i termini di scadenza delle prime due rate da rottamazione dei ruoli, scadute il 31.7.2017 e il 30.9.2017, al 30.11.2017. Siccome il 30.11.2017 scade anche il termine per la terza rata, per mantenere i benefici della rottamazione dei ruoli occorre, in sostanza, pagare tre rate.
1 PREMESSA
L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 ha previsto una rottamazione dei carichi di ruolo trasmessi agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2016.
Per fruire della rottamazione, che comporta lo stralcio delle intere sanzioni amministrative e degli interessi di mora, sarebbe stato necessario presentare domanda entro il 21.4.2017.
Le rate, che Agenzia delle Entrate-Riscossione (l’ex Equitalia) ha liquidato e comunicato ai debitori, possono al massimo essere cinque, e le prime due avevano come scadenza il 31.7.2017 e il 30.9.2017.
Sulla base dell’art. 1 del DL 148/2017 (in corso di conversione), si prevede che le rate in scadenza il 31.7.2017 e il 30.9.2017 sono postergate al 30.11.2017.
Tale novità è particolarmente importante, posto che il tardivo, insufficiente o mancato pagamento anche di una sola della rate impedisce l’accesso alla definizione, quindi, in assenza della proroga, avrebbe comportato il mancato stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, e l’impossibilità di dilazionare ulteriormente il debito ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
Rimangono invariate le altre scadenze, quindi:- il 30.11.2017 per la terza rata- il 30.4.2018 per la quarta rata- il 30.9.2018 per la quinta rata.
Come affermazione generale, i pagamenti devono avvenire tramite le modalità previste dall’art. 6 del DL 193/2016, quindi domiciliazione bancaria (se detta eventualità era stata indicata nella domanda), bollettini precompilati allegati alla comunicazione di liquidazione degli importi o presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
È esclusa ogni forma di compensazione, posto che le modalità di pagamento non rientrano nel sistema dei versamenti unitari dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Scadenza originaria (art. 6 del DL 193/2016) Scadenza prorogata (art. 1 del DL 148/2017)
31.7.2017 (unica rata) 30.11.2017
31.7.2017 (prima rata) 30.11.2017
30.9.2017 (seconda rata) 30.11.2017
30.11.2017 (terza rata) nessuna proroga
30.4.2018 (quarta rata) nessuna proroga
30.9.2018 (quinta rata) nessuna proroga
2 MANCATO PAGAMENTO DELLA PRIMA E UNICA RATA
La proroga al 30.11.2017 vale anche per i debitori che, nell’originaria domanda di rottamazione, non hanno optato per il versamento rateale, e che, di conseguenza, entro il 31.7.2017 avrebbero dovuto pagare l’intero carico.
Detti soggetti, se non hanno effettuato il versamento, oppure lo hanno eseguito tardivamente o in maniera insufficiente, fruiscono della proroga al 30.11.2017.
Di conseguenza:
se nulla è stato pagato, il versamento può essere eseguito senza problemi e senza notiziare Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30.11.2017; -se il versamento è stato effettuato ma tardivamente, il debitore, per effetto della proroga, risulta in automatico adempiente; -se il versamento è stato eseguito ma in misura insufficiente, è possibile integrare i versamenti entro il 30.11.2017.
3 MANCATO PAGAMENTO DELLE PRIME DUE RATE
Grazie alle novità introdotte dall’art. 1 del DL 148/2017, i debitori che non hanno pagato le prime due rate (scadenti il 31.7.2017 e il 30.9.2017), possono versarle, senza oneri aggiuntivi e senza la necessità di comunicare alcunché ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30.11.2017. Per i versamenti, in linea generale, è necessario utilizzare i bollettini che erano stati allegati alla comunicazione di liquidazione degli importi ad opera di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Bisogna prestare attenzione al fatto che il 30.11.2017 scade anche il termine per pagare la terza rata, quindi per fruire della rottamazione occorre versare tre rate.
4 TARDIVO PAGAMENTO DELLE PRIME DUE RATE
I debitori che hanno pagato tardivamente le prime due rate (fermo restando il rispetto del termine del 30.11.2017) fruiscono dei benefici della rottamazione.
Non occorre notiziare di ciò Agenzia delle Entrate-Riscossione.
5 INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELLE PRIME DUE RATE
Anche coloro i quali hanno pagato in misura insufficiente la prima rata, la seconda oppure entrambe le rate possono mantenere i benefici della rottamazione se, entro il 30.11.2017, vengono integrati i versamenti.
2036 Per l’integrazione, occorre utilizzare sempre i bollettini di pagamento, versando l’importo mancante.
Ove sorgessero difficoltà, di qualsiasi natura, nell’integrazione dei versamenti, è necessario recarsi presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
6 DEBITORI CHE NON VERSANO ALCUN IMPORTO
La legge non prende in considerazione l’ipotesi in cui, entro il 30.11.2017, non venga pagato nessun importo, quindi dovrebbero rimanere validi i chiarimenti che erano stati diramati dall’ex Equitalia in relazione a coloro che, entro il 31.7.2017 (termine originario per il pagamento della prima rata) non avessero versato nulla6.
Dunque:
se il debitore aveva già ottenuto un piano di dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73, egli può chiedere la riattivazione della dilazione in un numero di rate pari al piano originario, oppure (ma il punto potrebbe non essere pacifico) in un nuovo numero con un massimo di 72 rate;
se il debitore aveva già ottenuto una dilazione ma era decaduto, è possibile essere riammessi pagando, in unica soluzione, tutte le rate scadute;
se il debitore non aveva proprio chiesto la dilazione, non sembra più possibile domandarla.
7 INADEMPIENZE NEI PAGAMENTI SUCCESSIVI
La decadenza dalla dilazione si verifica a seguito del mancato, tardivo o insufficiente pagamento di una qualsiasi delle rate successive alla prima, anche quindi della terza rata, che scade il 30.11.2017.
In detta ipotesi, tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso, ed è inibita la dilazione dei ruoli dell’art. 19 del DPR 602/73. Inoltre, riemerge il debito per le sanzioni amministrative e per gli interessi di mora.
Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere al 3.12.2016, la preclusione della rateizzazione, non opera se, alla presentazione della domanda di rottamazione, erano trascorsi meno di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento/accertamento/avviso di addebito (art. 6 co. 4-bis del DL 22.10.2016 n. 193).
8 ROTTAMAZIONE RUOLI 2017
Infine, l’ultima novità (di cui all’art. 1 dl n. 148/2017, comma 4) riguarda nel dettaglio i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 che, pertanto, possono essere estinti mediante definizione agevolata. Anche per questa nuova rottamazione, è necessario controllare il momento in cui il credito erariale è uscito dalla disponibilità dell’ente creditore ed è per questo che è necessario che il contribuente chieda all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la stampa dell’estratto di ruolo per conoscere l’entità delle somme definibili. La dichiarazione di adesione andrà presentata entro il 15 maggio 2018 con il modello online predisposto entro il prossimo 31 ottobre. Da ultimo, sarà al 30 giugno 2018 la stessa Agenzia delle Entrate a presentare il conto della nuova rottamazione da saldare in una o 5 rate, la prima delle quali in scadenza il 31 luglio. L’ultima rata invece scadrà il 28 febbraio 2009.
9 CONCLUSIONI
Ciò detto, va prestata attenzione al fatto che queste novità normative, sebbene vengano annunciate come una sorta di “rottamazione bis”, in realtà non consentono a coloro che, avevano deciso di non utilizzare la norma agevolativa della vecchia edizione pur rispettando le rate, di usufruire di questa nuova rottamazione a differenza, di quanti invece pur non avendo rispettato le vecchie rateazioni in realtà hanno la possibilità di essere riammessi.
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