Febbo: d. amministrativo ASL nomina illegittima
Presentata una interpellanza e mercoledì discussione in Commissione -
Pescara – “Verificare se Paolo Zappalà, nuovo Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Pescara, abbia tutti i requisiti previsti e, soprattutto, esaminare se tale incarico non sia in contrasto con l’Art. 5 del D.Lgs. 39/2013 che prevede l’’nconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti che abbiano già ricoperti ruoli in Enti di diritto privato regolati o finanziati”. Questa la richiesta avanzata dal Presidente della Commissione Vigilanza e consigliere regionale Mauro Febbo attraverso una precisa e puntuale interpellanza dove si chiede l’immediato intervento sia del Presidente D’Alfonso sia dell’Assessore Paolucci per evitare un ulteriore danno amministrativo ed erariale. Proprio su questo argomento – commenta Febbo – mercoledì 2 agosto ho convocato in Commissione vigilanza il Direttore Generale Mancini per discutere tale nomina che, carte e sentenze alla mano, ritengo illegittima. “Esiste – spiega Febbo – un parere inequivocabile e chiaro dell’Anac dove si esplicita come Zappalà non poteva e non può assumere il ruolo da Direttore amministrativo visto il suo precedente e recente incarico. Infatti il neo Direttore Zappalà, incaricato dall’Asl di Pescara ad Aprile 2016, dalla lettura del suo Curriculum, si evince come fino al 1.07.2015 ha ricoperto il ruolo di “Direttore Amministrativo con incarico di Direttore Acquisti” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” di Roma, ossia un ente privato senza scopo di lucro. In base alle disposizioni previste dall’articolo 5 del decreto legislativo 39/2013 è acclamato che ‘gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale’ come è in questo caso il Gemelli. Tale norma è stata oggetto di interpretazione anche da parte dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione la quale con proprio orientamento numero 107 del 4 novembre 2014 ha precisato che: “Sussiste l’inconferibilità di cui all’art. 5, co. 1 del d.lgs. n. 39/2013 nel caso in cui venga conferito l’incarico di direttore generale in un’azienda sanitaria locale a colui che, nei due anni precedenti, ha svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Servizio Sanitario Regionale (ipotesi relativa al conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta a colui che è stato direttore generale della Clinica Eporediese di Ivrea – Piemonte). Questo parere – continua Febbo – è scaturito anche da un caso analogo dell’Asl di Latina, dove un Direttore in precedenza aveva ricoperto proprio l’incarico di dirigente amministrativo della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma, e sentita l’Anac si è pronunciata in base ad una disposizione chiara e precisa del Consiglio di Stato dove si legge: ‘L’Autorità, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato 3043/2016, ha affermato con una propria delibera che le università libere e a maggior ragione le fondazioni universitarie, devono considerarsi enti di diritto privato alla luce della normativa anticorruzione. Per questo l’Anac non potrà, d’ora in poi, che dichiarare l’inconferibilità degli incarichi conferiti in violazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 39/2013 con particolare riferimento a coloro che abbiano rivestito cariche o incarichi nelle università libere. Per questo motivo – ribadisce Febbo – prima di creare un nuovo pasticcio come quello avvenuto con il caso Di Pietro presso l’Asl di Chieti invito sia il Direttore Mancini sia il Governo regionale a rivalutare e rivedere tale nomina poiché si possono ravvisare gravi danni erariali. Per questo motivo – conclude Febbo – ho chiesto nella mia interpellanza che vengano verificati quali provvedimenti si intendono intraprendere nei confronti del Direttore Generale dell’ASL Pescara, dott. Armando Mancini, che, a detta dello scrivente, non ha tutelato l’Azienda sanitaria omettendo di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati dal dott. Zappalà; se in mancanza dei requisiti non si ritenga necessario ed utile annullare il provvedimento amministrativo di nomina adottato in violazione di legge ai sensi dell’art. 21-octis della Legge 7 agosto 1990, n.241); quali iniziative si intendono intraprendere nei confronti delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rese dal dott. Zappala alla ASL Pescara e se si ritiene che ci siano delle responsabilità amministrativo-contabile per procurato danno erariale in quanto l’Azienda ASL Pescara ha corrisposto somme in favore di soggetti che non ne avevano diritto”.
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