Difesa Del Turco presenta ricorso per Cassazione
L’Aquila – “Tutte queste emergenze probatorie danno conto, in definitiva, della denunciata incomponibilita’ logica non solo con riguardo a singoli episodi delittuosi narrati dell’Angelini, ma con l’intera sua propalazione, cosi’ radicalmente e ripetutamente sconfessata nei suoi assunti strutturali.
La Corte di appello dell’Aquila, , nonostante abbia riconosciuto siffatta incompatibilita’, ha tuttavia affermato che dalla irragionevole narrazione di Angelini non scaturissero conseguenze in punto di attendibilita’. Ma tale operazione ricostruttiva e’ palesemente viziata in quanto la motivazione utilizzata risulta priva di qualsiasi riferimento rispetto al tema da provare e comunque manifestamente illogica”. E’ uno dei passaggi chiave – spiega l’AGI – del ricorso in Cassazione presentato dall’avvocato Giandomenico Caiazza per chiedere di annullare la condanna a 4 anni e due mesi di reclusione per associazione per delinquere e induzione indebita, ovvero la vecchia concussione cosi’ come rimodulata dalla legge Severino, emessa quasi 5 mesi fa dalla Corte d’Appello dell’Aquila nei confronti dell’ex presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, nell’ambito del processo su presunte tangenti nel mondo della sanita’ abruzzese. In primo grado Del Turco era stato condannato a 9 anni e sei mesi. La Corte aquilana, in particolare, ha condannato l’ex governatore per 6 capi di imputazione rispetto ai 18 riconosciuti con la sentenza di primo grado. Nello specifico, Del Turco e’ stato assolto da 12 capi di imputazione riferiti ai reati scopo dell’associazione contestata per insussistenza dei fatti, nonche’ da tutti quelli relativi ai reati strumentali (abuso in atti di ufficio e falso ideologico). Il grande accusatore, Vincenzo Maria Angelini, ex titolare della clinica Villa Pini di Chieti, in appello e’ stato invece assolto dall’accusa di corruzione (in primo grado era stato condannato a 3 anni e sei mesi). Nel ricorso in Cassazione l’avvocato Caiazza parla sostanzialmente di carenze, contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione e di violazione della legge soprattutto rispetto alle norme che riguardano la verifica dell’attendibilita’ delle dichiarazioni rese da Angelini. “La Corte di Appello, pur di mantenere inalterata la valutazione di credibilita’ oggettiva di Angelini – si legge nel ricorso – ha giustificato le assoluzioni facendo leva sulla asserita carenza, per i singoli capi di imputazione, di riscontri con carattere individualizzante. La ricostruzione della Corte appare viziata oltre che per violazione dell’art. 192 del codice di procedura penale anche per manifesta contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione”.
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