Ricostruire: proposte Commissione garanzia – Ora gli aquilani decidano il loro avvenire
L’Aquila – La Commissione Consiliare “Garanzia e Controllo” del comune è stata convocata presso l’ANCE – sala superiore – per il giorno venerdì 29 gennaio alle 9. All’ordine del giorno, ricorda il presidente Enzo Lombardi, solo l’emergenza terremoto
e un’ipotesi di criteri, indirizzi e linee generali per gli interventi di ricostruzione e restauro dei centri storici dell’Aquilano. Sarà presente il consulente per la ricostruzione Fontana. Poi la palla passerà al consiglio comunale, e presumibilmente cominceranno i soliti stomachevoli problemi politici che da sempre paralizzano e distruggono questa città. Ora a distruggerla fisicamente ci ha pensato la natura, e gli aquilani debbono dimostrare quanto valgono, scegliendo come comportarsi per la ricostruzione.
Il nostro giornale InAbruzzo.com ritiene utile per la collettività pubblicare per intero la proposta di delibera sulla ricostruzione. Il documento è molto lungo e solitamente preferiamo delle sintesi, ma in questo caso riteniamo utile mostrare ai cittadini interessati l’intero testo:
IL CONSIGLIO VISTI:
Il D. Lgs. 18/08/00 n. 267 (TUEL) ed, in particolare, il titolo IV;
Il D.L. 30/12/2009, n.195, art.1 che indica nel Presidente della Regione il nuovo Commissario delegato per la ricostruzione, in sostituzione del Dr. Bertolaso, con decorrenza 1 febbraio 2010;
La normativa inerente l’emergenza conseguente gli eventi sismici del 6 aprile 2009 e le ordinanze conseguenziali;
Il D.L. 28 aprile 2009, n.39, coordinato con la Legge di conversione 24 giugno 2009, n.77 recante:”Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione ABRUZZO nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;
La propria deliberazione del 29.06.09 n. 66 con la quale erano stati fissati i primi indirizzi per la messa in sicurezza e venivano altresì evidenziate le carenze di una normativa specifica inerente la complicata problematica dei centri storici e, quindi, in particolare, del Centro Storico della Città.
La relazione dell’agosto 2009 del Servizio Emergenza e Ricostruzione del Comune, con la quale il Dirigente ing. Mario Di Gregorio propone un aggiornamento della procedura per la realizzazione di opere provvisionali per la messa in sicurezza di manufatti edilizi all’interno del Centro Storico cittadino, finalizzato allo snellimento delle operazioni ed al perseguimento di un effetto più efficace nella salvaguardia del patrimonio edilizio;
RITENUTO CHE:
La messa in sicurezza e la ricostruzione non possono non essere considerate se non con visione unitaria ed inscindibile di pianificazione e vanno eseguite attraverso attività svolte e controllate nel contesto di apposite strutture organizzative e con metodologie studiate a monte che garantiscano l’unitarietà dei sistemi di intervento, dei costi, della qualità tecnica, amministrativa ed operativa ed anche attraverso la più opportuna individuazione dei tecnici e delle imprese che devono possedere, senza eccezioni, appropriati requisiti qualitativi di capacità tecnica e finanziaria;
A tal proposito soccorre quanto già stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione del 14 dicembre 2009 con gli indirizzi per la messa in sicurezza ai fini della ricostruzione, in specie, del centro storico dell’Aquila;
CONSIDERATO CHE:
La Commissione di Garanzia e Controllo ha affrontato tutta la tematica della messa in sicurezza che non può essere scissa dalla esigenza di tener presente ed avviare, contestualmente e gradualmente, ma con lungimirante programmazione degli obiettivi e attenta pianificazione delle opere e della loro esecuzione, l’univoca esigenza della ricostruzione e restauro;
Occorre, pertanto, riportare la cennata esigenza di univocità degli obiettivi di messa in sicurezza, di ricostruzione e del restauro nel Centro Storico deliberando indirizzi e procedure atti a favorire oltre lo snellimento delle suddette fasi di salvaguardia, unitariamente considerate ed avviate, anche la complessa ricostruzione dei centri storici, affrontando il problema, specie per quello della Città, di stabilire precisi indirizzi sui criteri e metodologie per facilitarne ed accelerarne l’avvio e l’attuazione garantendo sia le esigenze di urgenza che quelle della qualità e adeguatezza della ricostruzione e restauro in considerazione di un generale ed unico interesse di intervento per tutti i proprietari pubblici e privati;
DELIBERA I SEGUENTI
“Criteri, indirizzi e linee Generali per gli interventi di ricostruzione e restauro dei beni culturali dei centri storici de L’Aquila”.
1. Premesso che:
a)
- L’inquadramento dell’azione di recupero degli edifici crollati o fortemente danneggiati all’interno del perimetro dei centri storici, come delimitati dal vigente Prg, richiede la definizione di linee di indirizzo chiare e coerenti con la tutela e conservazione dei caratteri fondanti, in special modo, del nucleo storico della città. Il tutto in un quadro di ‘emergenza’ che richiede l’assoluto e totale impegno per una veloce rivitalizzazione di quello che rappresenta il cuore de L’Aquila.
- Il gran numero di edifici completamente crollati e la presenza di casi che comporteranno la demolizione delle residue parti di edifici solo parzialmente crollati potranno costituire punto di forza di un intervento di risanamento e di riqualificazione dell’edificato nel rispetto delle caratteristiche peculiari dei luoghi.
- Prioritariamente occorre riempire il vuoto tecnico e normativo lasciato dal PRG degli anni ’70 che rinviava, qualificandolo come zona bianca, a successiva elaborazione urbanistica del Centro Storico, oggi ancora non realizzata;
b)
- La definizione delle linee di intervento urbanistiche ed edilizie non può essere disgiunta dalla definizione di regole precise in materia di:
o Individuazione e coinvolgimento di progettisti qualificati, ingegneri, architetti, geometri etc. da raccogliere in speciali elenchi;
o Individuazione delle imprese coinvolgibili nel Programma delle ricostruzioni;
o Creazione di un Albo Comunale di qualificate e disponibili imprese, le quali saranno tenute ad operare nel rispetto di elementi predeterminati quali:
I Contratti tipo per l’esecuzione della realizzazione degli interventi;
II Capitolati speciali di intervento per la costruzione degli edifici attraverso il recupero o la ricostruzione;
III Prezziari per le attività di recupero e nuova costruzione -intesi come limite superiore dei prezzi praticabili dalle imprese- e normativa di misurazione delle opere;
IV Prezziario per le progettazioni con riferimento agli accordi stipulati con tutti gli Ordini Professionali;
V Modalità di pagamento delle prestazioni svolte dalle imprese compresi il trattamento e la cessione del contributo pubblico a fondo perduto e regolazione delle partite non sostenute da contributo pubblico;
VI Schemi delle tipologie e degli importi delle garanzie da prestarsi in favore dei proprietari-committenti da parte delle imprese per la buona esecuzione della progettazione e dell’esecuzione delle opere, per vizi occulti e per rischi in fase di costruzione.
c)
- è necessario procedere in tempi brevissimi ad un Piano di recupero generale semplificato operativo per la Città dell’Aquila da parte del Comune;
- si rende pertanto necessario poter disporre di un Organismo Tecnico Comunale Straordinario (O.T.C.S.), la cui istituzione è approvata dal Consiglio Comunale, che assicuri alta professionalità, che coordini gli interventi di ricostruzione e di recupero dei fabbricati, verificando, in uno con la fattibilità delle opere, la compatibilità e la qualità progettuale degli stessi, sia dal punto di vista architettonico-strutturale, che da quello del ripristino filologico e scientifico;
- nel caso di interventi più complessi, cioè riferibili a più corpi di fabbrica, ovvero nei casi di edilizia di recente formazione completamente diruta, incoerente con il tessuto storico, sarà necessario prevedere l’approvazione di un Piano Attuativo (Piano di Recupero) per singoli comparti, favorendo gli interventi immediati che si presentino come qualificanti ( pubblico o privato) e tesi a mettere in sicurezza gli edifici.
d)
- l’eccezionalità dell’evento richiede che gli interventi in questione, salvo quelli di recupero e risanamento conservativo, costituiscano variante generale al Prg vigente per la parte relativa al centro storico.
- Il presente provvedimento potrebbe, quindi, costituire base per un immediato successivo Accordo di Programma con Provincia e Regione, che sancisca l’immediata operatività di queste norme e delle relative modalità di applicazione per gli episodi di recupero, restauro o ricostruzione filologica degli edifici individuati, sia di proprietà pubblica che privata;
2.
Considerato che:
- L’inquadramento urbanistico degli interventi di ricostruzione si rende indispensabile e prioritario a monte di qualsiasi altra scelta di intervento
- E’ necessario, pertanto, provvedere in tempi brevissimi all’elaborazione di una Tavola, Piano di Recupero Generale semplificato Operativo, riepilogativa del centro storico nella quale individuare:
a. Ruderi e sedimi degli edifici crollati integralmente o parzialmente a seguito del sisma dell’aprile 2009. Si ritiene corretto inserire, per il recupero complessivo del centro storico, anche quelli afferenti crolli e demolizioni antecedenti al sisma e non ancora risolti;
b. Edifici di recente costruzione distrutti o fortemente danneggiati, suddivisi in:
I Edifici coerenti con l’organizzazione morfologica del tessuto storico circostante;
II Edifici incoerenti.
- Si intende come ‘coerente’ e conseguentemente assoggettabile alla disciplina degli edifici storici l’edificio per il quale sussistano tutte le seguenti condizioni, nessuna esclusa:
1) che l’unità edilizia sia conseguente a sostituzione di preesistenze, oppure sia risultante da processi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione,
2) che l’unità edilizia abbia conservato gli allineamenti preesistenti sui fronti stradali e l’altezza del precedente corpo di fabbrica o, in alternativa, altezza eguale a quella di una delle unità edilizie contigue anche se di recente formazione,
3) che l’unità edilizia sia stata improntata al sostanziale rispetto delle originarie aree libere di pertinenza dell’originale sistema di accesso dalla strada e che, inoltre, abbia realizzato sulla cortina urbana di appartenenza fronti di affaccio che non abbiano modificato il preesistente sistema di aderenza o viceversa di originaria distanza da altre unità edilizie contigue.
c. Gruppi di edifici storici, crollati o gravemente danneggiati, ancorché associati ad edifici di recente formazione, anch’essi danneggiati o fortemente danneggiati, coerenti o incoerenti con il tessuto storico, per i quali si ritiene necessaria la progettazione urbanistica preliminare attraverso appositi Piani di Recupero.
d. La Tavola di cui sopra va assoggettata all’approvazione consiliare ed è, in quanto parte integrante della ‘variante al Prg per il Centro Storico’, oggetto del citato Accordo di Programma.
Ritenuto, pertanto, che:
per il trattamento degli edifici di recente formazione si deve tener conto che:
• per le unità edilizie crollate o fortemente danneggiate, le quali ai sensi delle precedenti specificazioni vengono definite come ‘incoerenti’, potranno essere consentiti i seguenti metodi di intervento:
I Per le unità definite ‘incoerenti’ ai sensi del precedente punto 1), laddove crollate, ovvero fortemente danneggiate in modo da richiedere la demolizione e ricostruzione si deve prevedere la demolizione senza ricostruzione finalizzata al ripristino dell’impianto morfologico originario; per le stesse unità per le quali i danni subiti dal sisma consentono, comunque, il recupero senza demolizione, ovvero la demolizione e sostituzione di non più del 50% dell’esistente volumetria, sono ammessi gli interventi di recupero. In questo caso, sia che si tratti di intervento diretto, che di intervento ricompreso in un Piano di Recupero, potranno eventualmente essere autorizzate modifiche compatibili del sedime e dell’altezza dell’edificio, anche indirizzate al parziale recupero di aree libere dell’originario impianto morfologico,
II Per le unità edilizie incoerenti ai sensi dei precedenti punti 2) e 3) per le quali i danni subiti dal sisma consentono, comunque, il recupero senza demolizione, ovvero la demolizione e sostituzione di non più del 50% dell’esistente volumetria, sono ammessi gli interventi di recupero. Per le stesse unità completamente crollate o assoggettabili a demolizione per più del 50% della volumetria preesistente, è consentito il recupero della quota parte realizzabile all’interno di un progetto tendente al recupero delle condizioni di compatibilità con il tessuto storico secondo quanto previsto dal Prg del Centro Storico;
• I ruderi ed i sedimi preesistenti al sisma del 6 aprile 2009, anche se afferenti ad edifici di recente formazione, vengono assimilati, ai fini degli interventi ammissibili di ricostruzione, alle presenti normative:
• I proprietari di immobili assoggettati alla demolizione senza ricostruzione, o riguardanti la parte di immobili più ampi assoggettabili alla ricostruzione o recupero parziale in quanto incoerenti, sono ammessi ai Programmi di reinsediamento nei nuovi insediamenti edilizi urbani, ovvero all’acquisto di alloggio equivalente nel centro storico, attraverso la concessione dei contributi a fondo perduto di cui ai Decreti vigenti.
3. La regolazione
Ritenuto, ancora, che:
La regolamentazione degli interventi deve riferirsi sostanzialmente a tre aspetti:
a. Garantire l’omogeneità qualitativa e prestazionale degli interventi e predisporre condizioni altrettanto omogenee in termini di prezzi massimi, qualità e garanzia di buona esecuzione dei lavori. Il tutto, in un sistema di rapporti privatistici tra imprese di costruzione e famiglie committenti;
b. inquadrare le problematiche derivanti da eventuali soggetti dissenzienti, per i quali la vigente normativa, anche straordinaria, si limita a regolare la sola questione dei ‘quorum` decisionali. In tal senso si ritiene necessario ricondurre l’operatività degli interventi dalla sfera ‘civilistica’ -rapporti tra privati – a quella ‘pubblicistica’ . Tale possibilità potrebbe trovare fondamento nella pubblica utilità ed urgenza dell’azione di recupero e rivitalizzazione del centro storico. In carenza di tale regolamentazione, si potrebbe determinare un’ampia casistica di posizioni dissenzienti, che verrebbe a rallentare la generale azione di recupero del centro storico, una progressiva disaffezione delle imprese, coinvolte in una defatigante azione di recupero dei crediti verso i proprietari dissenzienti e persino situazione di blocco di molti interventi. Non è esclusa, infatti, la possibilità di casi di mancato raggiungimento del ‘quorum’ necessario;
c. gli interventi per la ricostruzione di cui sopra riguardano necessariamente anche le eventuali molteplici proprietà appartenenti ad uno o più proprietari, in base alla ovvia considerazione della valutazione prioritaria dell’interesse pubblico nei confronti dei manufatti storici.
Ragion per cui:
per il superamento delle problematiche di cui ai punti a., b. e c. che precedono, l’azione di regolamentazione dovrà essere indirizzata in modo chiaro e tale da consentire un rapido recupero del centro storico. In tal senso, ogni decisione deve essere assunta nel rispetto della assoluta priorità assegnata alla rivitalizzazione della Città storica senza la quale L’Aquila potrebbe incanalarsi in una fase di declino irreversibile. Da questa considerazione deriva la consapevolezza che ogni intervento, anche governato dai proprietari, è connotato da una prevalente componente di interesse pubblico e da urgenza. In particolare:
a1. circa l’omogeneità tecnico-economica e la qualità della progettazione ed esecuzione dei lavori saranno individuate, attraverso bandi di evidenza pubblica, tecnici ed imprese con precise caratteristiche tecnico economiche ed organizzative, di comprovata esperienza nella diagnostica strutturale e nella realizzazione di interventi di recupero e di nuova edilizia. Le imprese dovranno avere, inoltre, comprovata esperienza in materia di ‘concessioni di lavori pubblici’, di realizzazione e gestione di interventi immobiliari privati ed, infine, disporre di adeguate referenze bancarie. Le imprese selezionate dovranno accettare i Capitolati Speciali per l’esecuzione dei lavori, nonché il prezziario per le opere di recupero e per quelle di nuova costruzione, le Tariffe per la progettazione degli interventi, il contratto tipo per la esecuzione dei lavori, le modalità di pagamento, sia per la parte di prezzo coperta da contributo pubblico, sia per la parte eventualmente non coperta, il tipo e l’ammontare delle garanzie che l’impresa è tenuta a fornire alla committenza. Le imprese così selezionate verranno inserite in un apposito Albo tenuto presso il Comune de L’Aquila, al quale potranno attingere anche i proprietari privati interessati agli interventi nel centro storico. Le imprese prescelte di cui sopra terranno nel massimo conto la possibilità di assumere personale residente nel luogo oggetto d’intervento, beninteso salvaguardando le esigenze di funzionalità delle imprese stesse. I proprietari degli immobili da assoggettare a recupero o da ricostruire ex-novo potranno sempre optare per la scelta di progettisti ed imprese estranee all’Albo stesso, ovvero attingere a quelle selezionate dal Comune ed iscritte al medesimo Albo.
In questa seconda ipotesi, i proprietari saranno garantiti attraverso la procedura rigorosa utilizzata per le selezioni delle imprese iscritte; in via teorica, potrebbero trattare uno sconto sul prezziario ufficiale, mentre per tutte le altre condizioni contrattuali e tecniche si farà automaticamente riferimento a quelle puntualmente predefinite dal Comune per la selezione delle imprese iscritte all’Albo. In questo secondo caso i proprietari potranno disporre di una corsia preferenziale anche nei rapporti approvativi con l’Organismo Tecnico Comunale Straordinario di cui al successivo punto 3. Circa l’opportunità di non lasciare ai singoli proprietari la possibilità di trattare sconti sui prezziari, rinviamo al paragrafo successivo per una analisi dettagliata delle motivazioni.
b1. Per quanto attiene le problematiche legate alla presenza di soggetti dissenzienti, bisogna distinguere tra il caso del raggiungimento del “quorum” minimo decisionale e quello del mancato raggiungimento dello stesso.
b.1.1 Nel primo caso, dovrà essere previsto un termine massimo di adesione al Programma da parte dei proprietari dissenzienti oltre il quale, sulla base di dichiarazione di pubblica utilità, l’impresa incaricata, purché iscritta all’Albo comunale delle imprese selezionate, procederà ad attuarlo in sostituzione, iscrivendo il bene in capo a FINTECNA o a società da essa indicata, la quale subentrerà negli obblighi dei proprietari per il pagamento dei corrispettivi dei lavori e delle progettazioni, nei confronti dell’impresa incaricata del Programma. È evidente che questa ipotesi richiede appositi provvedimenti di copertura di carattere generale, cosi come già fatto per il caso di abbandono dei ruderi da parte dei proprietari indebitati con mutuo per l’acquisto dell’immobile crollato. Ferma restando la proprietà in capo al soggetto dissenziente, ove non fosse possibile l’ottenimento del coinvolgimento di FINTECNA, il subentro negli obblighi di cui sopra e nei conseguenti costi, ivi compresi quelli non coperti dal contributo pubblico, farà capo al Comune.
b.1.2 Nel 2° caso, infine, del mancato raggiungimento del ‘quorum’, il Comune, assegnato un congruo lasso di tempo ai proprietari, dovrebbe procedere in sostituzione, tramite l’impresa in questo caso operante nella qualità di ‘concessionaria’, all’attuazione del Programma, fatti salvi i diritti della minoranza dei proprietari consenzienti. In merito alla successiva assegnazione, da parte del Comune, del possesso degli immobili riferibili ai proprietari dissenzienti, si devono comunque stabilire criteri di preferenza a soggetti terremotati, ancorché non precedentemente insediati nel complesso recuperato dal Comune, ferma restando la prelazione ai proprietari originariamente dissenzienti o ai loro eredi. Anche in questo caso sarebbe comunque necessario apposito provvedimento di copertura. In questa ipotesi si pone il problema della scelta del “concessionario”, risolvibile attraverso la costituzione del succitato Albo comunale. Tutti i criteri di selezione indicati dovrebbero essere integrati con la richiesta, alle imprese partecipanti, di un ribasso sui prezziari posti a base di gara (progettazione, recupero, nuova edificazione); detto ribasso si intende applicabile esclusivamente agli interventi in regime di concessione di cui alla presente fattispecie. Al fine di una procedura spedita e trasparente il bando dovrebbe prevedere che in considerazione della molteplicità di interventi in danno, causati dalla mancanza dei quorum minimi, si procederà ad identificare le imprese da coinvolgere in detti interventi, sulla base dei seguenti criteri:
◘ Accettazione, per ciascun prezziario, del ribasso medio aritmetico risultante in esito alla procedura di gara;
◘ Accettazione di un compenso forfettario definito ‘oneri del concessionario’, comprendente le gestioni tecnico-legali, la Direzione e collaudo dei lavori, la gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ammontante complessivamente nel 10% del costo dei lavori approvati;
◘ Accettazione dell’assegnazione di ciascun intervento attraverso pubblica estrazione ‘a sorte’ tra le imprese iscritte alla sezione speciale dell’Albo per i lavori in concessione;
◘ Esclusione, nei successivi affidamenti per estrazione, delle imprese già assegnatarie di lotti.
4. Organismo Tecnico Comunale Straordinario per il centro storico (O.T.C.S.).
È un nuovo organismo delegato alla regia degli interventi di recupero e riqualificazione del centro storico, con poteri adeguati per assentire gli interventi ‘diretti’ ed istruire i Piani di Recupero per la successiva approvazione in Giunta comunale. E’ necessario, al fine di accelerare i Programmi attuativi dare alla delibera di approvazione del Piano di Recupero valenza di permesso di “costruire”, risultato conseguibile attraverso la presentazione di elaborati integrativi alla scala di dettaglio necessaria.
L’O.T.C.S. è autorizzato a pubblicare apposito avviso, approvato con delibera consiliare, per i proprietari degli immobili oggetto di intervento, individuati nella Tavola di cui al paragrafo 2 affinché gli stessi procedano alla presentazione della documentazione per la realizzazione degli interventi, entro un termine di non oltre 120 giorni – portati a 150 giorni per i casi di Piano di Recupero-; detta documentazione dovrà comprendere i progetti di intervento e sarà corredata di tutta la documentazione necessaria, ivi compresa quella comprovante il raggiungimento del ‘quorum’ decisionale con l’evidenza dei proprietari contrari, o assenti alle deliberazioni.
L’O.T.C.S. potrà diffidare i proprietari di immobili risultati inerti alla scadenza dei termini del bando, assegnando un ulteriore tempo, non superiore ai 60 giorni – portati a 90 per i casi di Piano di Recupero- e, nel caso che gli stessi risultino ulteriormente inattivi, l’O.T.C.S. provvederà all’elaborazione dell’istruttoria per la delibera di Giunta, che dichiarerà la pubblica utilità dell’intervento, assegnando la sua progettazione e realizzazione ai tecnici e ad una delle imprese iscritte all’Albo sulla base delle procedure già indicate. Sono fatti salvi i diritti dei proprietari, che singolarmente, anche successivamente, accetteranno di aderire al Programma sostenendo i costi proporzionalmente agli stessi addebitabili sulla base delle quote di proprietà immobiliare originariamente possedute.
L’ O.T.C.S. approva i progetti di recupero o di ricostruzione filologica degli edifici crollati, fornendo ai progettisti tutte le informazioni disponibili negli archivi comunali, approva altresì il quadro economico degli interventi, adeguatamente suddiviso per ciascun proprietario e per le parti comuni dei fabbricati. Devono essere depositati presso l’ O.T.C.S. copia del crono-programma dei lavori, dei contratti di progettazione e costruzione, delle garanzie di buona progettazione ed esecuzione e dichiarazione di soggetto qualificato di disponibilità a rilasciare garanzia per vizi occulti dell’opera (postuma decennale), nonché copia della polizza di assicurazione del cantiere di tipo CAR, valida per tutta la durata dei lavori. L’ O.T.C.S., infine, deve verificare la documentazione comprovante l’adesione al Programma della totalità dei proprietari, con la precisa indicazione, in caso contrario, delle parti degli immobili riconducibili ai soggetti dissenzienti. L’ O.T.C.S., in tal caso, assegna a questi ultimi il tempo ulteriore di 30 giorni per aderire al Programma, trascorso il quale si avvieranno le procedure previste. Le determinazioni dell’ O.T.C.S. del centro storico relative agli interventi con una minoranza di proprietari dissenzienti dovranno essere approvate, prima della loro operatività, con delibera di Giunta, che dichiari l’intervento di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Per quanto attiene controlli, verifiche e collaudi dei lavori, l’ O.T.C.S. provvederà a quanto segue:
1. per gli interventi eseguiti in `concessione’ e quindi con una presenza minoritaria o nulla dei proprietari originali, si applicano le procedure di cui alla legislazione vigente in materia di concessioni di lavori pubblici. In questo caso si applicano, per la parte di lavori afferente gli immobili già a disposizione, pagamenti dei lavori a stati di avanzamento mensili, mentre per la parte di immobili riferibili agli originari proprietari aderenti al Programma, i pagamenti saranno regolati, attraverso accordi tra le parti, eguali a quelli previsti per i casi di rapporti esclusivamente privatistici, indicati nella documentazione di gara, per la selezione delle imprese iscritte all’Albo comunale;
2. relativamente a interventi su tutti gli altri immobili l’attività di controllo dell’ O.T.C.S. sarà limitata a verifiche finali sui lavori autorizzati, eseguite su base percentuale secondo le indicazioni di cui alla succitata normativa generale. Sulla base degli esiti delle verifiche iniziali, detta percentuale potrà essere incrementata. Nel caso di difformità riscontrate nell’esecuzione dei lavori rispetto al progetto approvato, ai capitolati contrattuali, oppure di mancata prestazione della garanzia postuma decennale, l’ O.T.C.S. potrà bloccare l’erogazione del saldo dei contributi pubblici a fondo perduto assegnati all’intervento, sino all’eliminazione, da parte dell’impresa – a tal fine formalmente diffidata dall’ O.T.C.S. – dei vizi e delle difformità, ovvero alla cessazione della situazione ostativa alla positiva chiusura delle verifiche relative alle prestazioni dell’impresa.
5. Ulteriori questioni e aspetti finanziari.
1. La normativa necessaria a regolare l’operatività del Comune e dell’ O.T.C.S. nell’attività di governo del recupero del centro storico, dovrà prevedere lo stanziamento, in favore del Comune de L’Aquila, di finanziamenti pari al 5% dei contributi erogati per il recupero o ricostruzione del centro storico stesso, destinati alla costituzione e funzionamento dell’O.T.C.S.. Detti finanziamenti dovrebbero essere erogati attraverso:
- un anticipo definito in non meno di 3 milioni di €, per dare immediato corso alle attività propedeutiche, urbanistiche, amministrative, di organizzazione dell’Albo comunale delle imprese, oltre che organizzative e logistiche,
- in ulteriori finanziamenti semestrali, computati ed erogati in misura del 5% dei contributi effettivamente e definitivamente assegnati agli aventi diritto sulla base di progetti istruiti ed approvati dall’ O.T.C.S. stesso;
2. La questione dell’omogeneizzazione dei costi degli interventi ammessi a contributo pubblico riveste un particolare carattere di delicatezza. A tal fine, non sfugge come lo Stato non possa che tendere a riconoscere, a pari tipologia di caratteristiche di intervento, pari costi unitari di costruzione, salvo eventuali maggiorazioni derivanti da esigenze particolari riscontrabili, ad esempio, nei beni assoggettati a vincoli ‘culturali’. Nella fattispecie ci troviamo, in generale, di fronte a due tipi di intervento:
a. ricostruzione filologica di immobili crollati da ricostruire;
b. restauro e recupero di immobili danneggiati o con crolli che interessano non più del 50% delle volumetria originaria.
In entrambo i casi, nell’ipotesi di realizzazione dell’intervento da parte del soggetto pubblico causata da mancato raggiungimento del ‘quorum’ necessario, l’applicazione dei prezziari – cui si applica il ribasso medio definito in esito delle gare di selezione- darà luogo a costi unitari, espressi per mq. lordo di solaio, molto diversi caso per caso, considerando che, persino la ricostruzione filologica, comportando soluzioni distributive e volumetrie per mq. calpestabile molto variegate, presenta caratteristiche diversamente impattanti sui costi complessivi del recupero. Ancora più sensibile risulta l’azione sui costi unitari del recupero delle caratteristiche edilizie e della vetustà dei fabbricati, ivi compresa la presenza di vincoli ‘culturali’. In altre parole, mentre forse potrebbe risultare possibile trovare un costo forfettario massimo a mq per edifici assoggettati alla ricostruzione filologica – comunque solo dopo una attenta disanima delle casistiche riscontrabili – la cosa non appare possibile per quelli assoggettati al recupero. In definitiva l’azione del soggetto pubblico nella ricostruzione del centro storico non può che essere impostata su prezziari specifici, adeguatamente ribassati in sede di gara ed applicati ai computi metrici di ciascun intervento. Non sfugge che, il lungo periodo programmabile per l’intero recupero del centro storico porrà in prospettiva l’esigenza di un progressivo aggiornamento dei prezzi (almeno a cadenza biennale).
Nel caso di realizzazione degli interventi da parte dei proprietari privati, si determina il problema dell’omogeneità del contributo pubblico, riconosciuto ai singoli proprietari. La questione vale in tutti i casi di proprietà in quanto la ricostruzione del Centro Storico pone in risalto prioritariamente la funzione dell’immobile da salvaguardare come interesse generale, sia pure di proprietà privata a qualsiasi titolo. E’ evidente come la soluzione di utilizzare prezziari ufficiali per il recupero e la nuova edilizia, intesi come limite massimo di prezzo, lasciando ai singoli proprietari di trattare con le imprese un eventuale sconto, determina situazioni variegate, all’interno delle quali, a parità di entità fisica e tipologia d’ intervento, un gruppo di proprietari pagherà un costo unitario di realizzazione diverso dall’altro. Tenuto conto, inoltre, di quanto detto per gli interventi pubblici, soprattutto nei casi di recupero, ben difficilmente anche a parità di sconto sui prezziari, interventi tipologicamente e storicamente diversi potranno presentare un eguale costo unitario di realizzazione. In questa situazione, dunque, non è possibile calcolare un contributo pubblico, per esempio a mq. di superficie di solaio, eguale per tutti, in modo che tale contributo possa consentire di affermare che ‘lo Stato coprirà tutti i costi per la realizzazione della nuova abitazione’. La stessa cosa vale per la decisone di coprire solo una percentuale degli stessi costi, per casistiche diverse dalla 1° casa (80% ecc.) Qualunque costo parametrico che sarà, quindi, definito risulterà coprente in alcuni casi e non coprente per altri casi, determinando situazioni di palese disparità di trattamento. Si auspica un provvedimento governativo, che inquadri il problema del contributo ai proprietari operanti la ricostruzione diretta applicando agli interventi privati gli stessi prezziari – ribassati in sede di gara per la costituzione dell’Albo – utilizzati per gli interventi pubblici in tale modo si sacrificherebbe la possibilità, per il soggetto privato, di trattare direttamente uno sconto sui lavori, ma in tal modo, il costo di ciascun intervento, approvato dall’ O.T.C.S. del centro storico, sarebbe utilizzabile per definire la vera entità del contributo pubblico erogabile a ciascun intervento, parificando la posizione dei vari proprietari, a prescindere dalle caratteristiche dell’immobile oggetto di recupero.
Questa ultima problematica riveste carattere di assoluta priorità, per la definizione delle modalità operative dell’ O.T.C.S. e per questo si auspica un urgente intervento, presso la Regione ed il Governo, di condivisione e definizione delle linee di intervento qui proposte.
Tutto ciò premesso e deliberato:
Circa le risorse finanziarie, il Consiglio, preso atto che la copertura finanziaria di tutti gli interventi e le opere necessarie, nonché delle spese relative a ricerche, studi e consulenze indispensabili per il raggiungimento dei fini della completa ricostruzione devono essere a completo carico dello Stato e gestiti dal Comune assieme al concorso della Regione, altresì,
DELIBERA
― di richiedere al Governo, alla Protezione Civile e alla Regione di farsi carico delle più sollecite assicurazioni al riguardo provvedendo alla tempestiva indicazione:
a. del complessivo monte di risorse finanziarie occorrenti e stimate;
b. delle modalità del loro stanziamento e messa a disposizione di Comune e Regione a seconda delle loro competenze;
c. del cronoprogramma delle provviste finanziarie in coincidenza con quello relativo ai tempi e modi della ricostruzione.
― Di approvare espressamente, condividendone le premesse, i “Criteri, Indirizzi e Linee generali per gli interventi di ricostruzione dei Centri Storici” di L’Aquila e frazioni specificatamente riportati ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5;
― di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
DISPONE
― Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente deliberazione al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, al Sottosegretario Commissario Bertolaso ed ai vice Commissari: Prefetto Gabrielli, De Bernardinis, Marchetti e Basti e, per la sua esecuzione, ai sigg.: Commissario Presidente della Regione, Sindaco, Assessori e Dirigenti comunali.
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