Caso Colaiuta, Maiorano e la denuncia
L’Aquila – Questa sera Alessandro Maiorano (foto accanto all’avv. Carlo Taormina) – ) ha inviato alla nostra redazione il seguente documento:
“ATTO DI DENUNZIA
Il sottoscritto Alessandro Maiorano, nato a San Casciano Val di Pesa il 18/02/1961 residente in Prato, Via Milano 36 difeso dall’Avv. Prof. Carlo Taormina con Studio in Roma alla Via Federico Cesi n. 21, che nomina difensore di fiducia e presso il quale elegge domicilio, espone quanto segue.
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1. Il sottoscritto è venuto in possesso in data 16 luglio 2015, di una nota datata 19 febbraio 2015 e firmata dal Dirigente della DIGOS presso la Questura di L’Aquila, dottoressa Giuseppina Terenzi, nella quale è dato conto di alcune telefonate intercorse tra Simone Coccia Colaiuta e Ivan Giampietro ed oggetto di intercettazione nelle date 21 novembre 2014 (progr. 1415 ore 22.06.22), il 23 novembre 2014 (progr. 1719), 10 dicembre 2014 (progr. 6751). Secondo l’informativa tali intercettazioni dimosterebbero che fosse in corso una operazione diretta a estrarre denaro, esattamente 20.000 euro, allo scrivente attraverso i comportamenti che di seguito si descrivono.
2. Va premesso che lo scrivente aveva avuto motivo di sporgere denunzia querela nei confronti del Coccia Colaiuta in relazione a comportamenti gravemente offensivi e denigratori posti in essere dal predetto nei confronti dello scrivente e della propria madre, circostanza della quale aveva dato notizia al Giampietro, gestore della Agenzia Venus Entertrateinement, a miglior tutela dei propri interessi.
Questo antefatto non merita di essere approfondito ma solo accennato per aver costituito il pretesto della operazione estorsiva ardita ai danni dello scrivente.
Il Giampietro nel corso della telefonata del 21 novembre 2014 faceva balenare al Coccia Colaiuta l’idea di sfruttare la mossa attuata dal sottoscritto per spillargli denaro, basando il ricatto sulla violazione della legge sulla privacy pretesamente posta in essere con la comunicazione fatta al Giampietro. La proposta di quest’ultimo fu quella di procedere alla stipulazione, ovvero alla rappresentazione della intervenuta stipulazione di un contratto in virtù del quale il Coccia Colaiuta avrebbe dovuto fare il testimonial del sito dell’Agenzia del Giampietro medesimo, appunto per la cifra di 20.000 euro annui; si sarebbe dovuto far credere allo scrivente della originaria esistenza di tale contratto e dalla intervenuta rescissione, sempre ad opera del Giampietro, a cagione della notizia dallo scrivente conferita, cioè di aver denunziato il Coccia Colaiuta per la grave denigrazione consumata ai danni della madre del sottoscritto. Giampietro propose anche di preparare il contratto e Coccia, aderendo in via di massima all’idea, invitava il Giampietro a interpellare il suo avvocato, al quale, peraltro, la gestione si sarebbe dovuta rappresentare come reale, con ciò anche qui dovendosi escludere ogni coinvolgente del legale nella operazione estorsiva. Essa, infine, prevedeva anche l’ingaggio di un testimone della stipulazione del contratto, individuato in una tale Stefania, nella casa della quale tutti gli estremi del falso contratto sarebbero stati posti in essere, compreso il particolare dei 20.000 euro che sarebbero stati l’oggetto della estorsione in danno dello scrivente, il quale avrebbe dovuto pagare per evitare azioni giudiziarie, le quali, in questo basate su un inesistente contratto avrebbero riguardato il perseguimento di un profitto illecito, donde la configurazione della fattispecie di estorsione, secondo costante di giurisprudenza.
Dalle intercettazioni risulta che poi il progetto fu abbandonato per ragioni non accertabili puntualmente , ma è evidente come si sia in presenza di atti idonei e non equivoci diretti alla consumazione di una fattispecie di estorsione ai danni dello scrivente, idonei e non equivoci dimostrati dal livello cui erano giunti gli atti preparatori con il coinvolgimento, peraltro , inconsapevole, dell’avvocato.
3. In relazione a quanto precede, lo scrivente chiede che si proceda come per legge”.
(Ndr) – Naturalmente, questo giornale è disponibile alla pubblicazione di interventi delle parti interessate, se ve ne saranno.
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