“Art. 11 – Tutti i contratti sono nulli per legge – Sì, ma se… e se… “


Ing. Giampaolo Ceci (Direttore del Centro Studi Edili di Foligno)

L’art 11 del DL 19 06 2015 n 78 ha cacciato TUTTI i progettisti e le imprese che hanno sottoscritto contratti o acquisito incarichi connessi alla ricostruzione in una situazione di grave pericolo per chi volesse operare nel pieno rispetto delle leggi.
Ancora una volta il legislatore ha promulgato una legge affrettatamente senza ponderare le conseguenze delle sue disposizioni, creando problemi invece che risolverli.
Bisogna premettere che l’analisi di tutti i 16 commi dell’art 11 richiederebbe maggiore spazio perché per ciascuna delle disposizioni vi é “materia” per approfondirne i contenuti.
Basti pensare al divieto per i progettisti e i direttori dei lavori di “non avere in corso ne’ avere avuto negli ultimi tre anni” rapporti di qualsiasi genere con le imprese affidatarie che non trova motivazioni logiche se non nella malevole e generica illazione che potrebbero esserci collusioni con chi già si conosce.
Qui mi limito ad analizzare la sola disposizione che riguarda le modalità da adottare per la contrattualistica dei conferimenti progettuali e verso progettisti ed imprese.
Vediamo nel merito cosa c?é scritto in questo sciagurato art 11. ” I contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione nei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 5 2009 DEVONO essere stipulati ai sensi dell’art 6-quater c. 8, del DL 22/6/2012, n. 83, convertito, ecc,… in particolare, DEVONO ESSERE CONTENUTE NEL CONTRATTO LE INFORMAZIONI DI CUI ALLE LETTERE A), B), C), D), E) ED F), LA CUI MANCANZA DETERMINA LA NULLITÀ DEL CONTRATTO STESSO.
Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della certificazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti.
Si applica l’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 /12 2000, n. 445.
2. Il progettista e il direttore dei lavori non possono avere in corso ne’ avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione,anche in subappalto.
3. I contratti già stipulati PURCHÉ NON IN CORSO DI ESECUZIONE, sono adeguati, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla previsione del comma 1.
In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell’operatore economico e l’eventuale obbligazione precedentemente assunta e’ risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente.
Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto. ”
4 omissis
Poiché i contratti DEVONO contenere le informazioni di cui alle lettre a,b,c,d,e,f dell’art 67 quater c8, PENA LA NULLITA’ dello stesso, riportiamo pure quelle :”
comma 8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni:
a) identità del professionista e dell’impresa;
b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell’impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché’ la certificazione antimafia e di regolarità del documento unico di regolarità’ contributiva;
c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
e) modalità’ e tempi di consegna;
f) dichiarazione di volere procedere al subappalto dell’esecuzione dell’opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l’identità del subappaltatore.”
Ora il quadro legislativo é completo e possiamo ragionarci su.
Come prima notazione bisogna ricordare che l’art 11 di cui tratteremo é una libera e ridotta interpretazione del disegno di legge “organico” redatto dall’On Pezzopane che aveva ripreso quello di Legnini e che era stato oggetto di confronti, polemiche e modifiche varie, prima di essere presentato alle camere.
Per fare prima, rispetto all’iter approvativo del decreto Pezzopane, l’Art 11 é stato affrettatamente “incollato” in un contesto per nulla attinente alle problematiche Aquilane (decreto enti locali).
Non so chi abbia redatto l’art 11, ma credo si possa affermare che nell’Articolo non ci sia nulla di “organico” per governare la ricostruzione aquilana.
Bisogna premettere anche che un decreto legge non convertito in legge entro i successivi 60 giorni DECADE, ovvero le disposizioni in esso contenute perdono di efficacia, come se non fossero mai state promulgate.
La disposizione non va sottovalutata, perché il decreto contiene disposizioni che DEVONO essere rispettate entro 45 giorni dalla sua emanazione ovvero, che quindi divengono cogenti ed efficaci quantomeno dal 46esimo fino al 60esimo giorno.
Cosa fare delle obbligazioni eventualmente assunte dalle parti tra il 46 esimo e il 60esimo giorno?

Queste, infatti, sarebbero valide per sempre se il decreto si tramutasse in legge al 60esimo giorno. Ma, se il decreto non venisse convertito in legge , le obbligazioni assunte decadrebbero anche esse pur essendo state concordate tra le parti in regime di piena legittimità?
Spieghiamoci con un esempio. Secondo l’art 11, dopo 45 gironi dal decreto il contratto con l’impresa, se non in corso, diviene nullo, qualora non sia stato redatto secondo le precise clausole imposte nel decreto stesso.
In questo caso dopo il 45 esimo giorno, il Presidente del consorzio sarebbe “libero” dagli impegni eventualmente assunti con la impresa e quindi potrebbe lecitamente stipulare un contratto con altra impresa senza dovere nulla alla prima. Agirebbe in piena legittimità.
Però, se poi il decreto non fosse convertito in legge, la disposizione che rende nullo il contratto senza danni sarebbe annullata come se non fosse stata mai promulgata. Gli eventuali nuovi obblighi assunti dal Presidente verso la nuova impresa resterebbero validi o decadrebbero? quale sarebbe il contratto “buono”.
Peggio per chi decidesse di attendere 60 giorni per ottemperare alle disposizioni in esso contenute, perché nel caso il decreto fosse convertito sarebbero trascorsi i termini di 45 giorni e quindi il contratto sarebbe irrimediabilmente divenuto nullo per legge, con buona pace per l’impresa che ora ne deve ricontrattare le clausole. Stessa cosa per i progettisti.
La questione oltre che paradossale è anche giuridicamente molto seria perché si tratta di nullità di diverse migliaia di atti già redatti o da redigere ex novo.
Per fortuna che al comma tre, lo stesso legislatore apre uno spiraglio che limita la portata del provvedimento, infatti, le disposizioni che rendono NULLI ope legis, i contratti valgono SOLO per i contratti dei progettisti e delle imprese già stipulati “PURCHE’ NON IN CORSO DI ESECUZIONE” il che fa sottendere che la pesante disposizione connessa alla nullità degli atti riguardi solo i contratti “dormienti” o ancora da stipulare piuttosto che a quelli attivi.
Ma ….. cosa vuole dire “contratti non in corso di esecuzione” ? Si badi bene, non si parla di LAVORI O PROGETTAZIONI non in corso, ovvero sospese, ma di “CONTRATTI” non in corso!!
Come può un contratto non essere in corso? non è in corso solo in un caso….se non è stato firmato! ovvero se non é in corso di validità. ma anche in questo caso come si interpreta la frase :” l’eventuale obbligazione precedentemente assunta e’ risolta automaticamente” se c’era una precedente obbligazione deve necessariamente essere stato redatto un atto, a meno che non ci si riferisca ad obbligazioni assunte verbalmente, quali quelle sotto forma di semplice accordo sulla parola o una lettere di incarico che tecnicamente non rappresenta un “contatto”, se non é controfirmata dal progettista, altrimenti ci si troverebbe di fronte ad un contratto valido e quindi non “in corso”.
Tutti i progettisti e le imprese prive di un contratto firmato da entrambe le parti e valido, potrebbero trovarsi con un pugno di mosche, anche se avessero già eseguito parte delle progettazioni o dei lavori, in attesa della redazione del contratto formale.
In questi casi sarebbe d’obbligo attivarsi subito per STIPULARE entro 45 giorni (il termine é il 3 8/2015) tutti i contratti e le lettere d’incarico non ancora perfezionate trasformandole da mere promesse ad atti scritti, a valenza contrattuale (ovvero firmati da entrambe le parti), e oltretutto farlo nelle forme stringenti previste al comma 8. In caso contrario? Ogni accordo verbale é nullo e va ricontrattato!! Nessun rimborso per quanto eseguito.
La legge é chiara: ” In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell’operatore economico e l’eventuale obbligazione precedentemente assunta e’ risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente.
Probabilmente si potrebbe interpretare la disposizione in senso logico, ovvero che le imprese e i progettisti che ancora non dispongano di contratti o conferimenti formali debbano formalizzarli entro 45 giorni, altrimenti potrebbero perdere per legge gli incarichi e gli acquisiti, qualora i committenti non volessero più avvalersi delle loro prestazioni professionali o tenere fede agli impegni assunti informalmente. Anche in questo caso una bella gara contro il tempo.
Chi dovrebbe effettuare i controlli che i vecchi contratti rientrino nella dizione di “contratto in corso ” o che i nuovi contratti siano redatti secondo le nuove norme e contengano tutti i contenuti di legge? Il decreto assegna questo compito al Direttore dei lavori, che DEVE asseverare questa circostanza con una dichiarazione a valenza penale.
Anche se i CONTRATTI E I CONFERIMENTI FOSSERO REGOLARMENTE “IN CORSO” ma il Direttore di lavori non lo asseverasse inviando la prescritta dichiarazione al comune anche questi SONO NULLI!!!
Ma queste disposizioni presumono che si debba fare una verifica su TUTTI gli appalti della ricostruzione!! Vi immaginate l’espressione del povero funzionario o che dovrà catalogare e controllare migliaia di dichiarazioni? e quelle del Direttori dei lavori che dovrebbero rinunciare alle ferie per redigerle?
Per fortuna una bella notizia finale. Tutte queste disposizioni e obblighi, divengono inutili se il decreto non venisse convertito, come sembra. Non oso pensare cosa avverrebbe se invece lo fosse.
In questo clima di incertezza che dovrebbero fare i poveri presidenti dei consorzi o procuratori e i progettisti e le imprese? Ottemperare alle disposizioni del decreto o attendere, confidando che le disposizioni del legislatore non siano convertite in legge per costatare che dopo un anno dalla prima bozza Legnini e due mesi dal disegno organico si ritrovano … al punto di partenza?
Con queste disposizioni si vuole ricostruire l’Aquila …. velocemente.


07 Luglio 2015

Categoria : Attualità
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