Responsabile dei lavori. Chi paga?


(Ing. GIAMPAOLO CECI – Direttore del Centro Studi Edili di Foligno)

Sulla spinosa ed attuale questione sollevata dalla circolare congiunta USRA USRC, circa la mancata ammissibilità ai contributi dei Responsabile dei lavori per la ricostruzione aquilana, sebbene non sia un giurista, mi permetto umilmente di dire la mia, consapevole che in questo tema non c’è mai l’ultima parola.
Bisogna premettere che la funzione di “Responsabile dei lavori “deve sempre essere espletata da una precisa persona fisica che si assume le responsabilità connesse alla funzione, perché comporta l’assunzione di responsabilità a valenza penale che, come noto, sono personali.
Il Responsabile dei lavori deve quindi, avere un nome e un cognome per essere messo in carcere qualora ne ricorrano i presupposti di legge.
Come noto, la figura del Responsabile dei lavori é facoltativa e l’eventuale nomina compete al “Committente”.
Questa figura è stata introdotta nel D.lgs. 81/2008 perché al “Committente” venivano affidate per legge alcune funzioni tecnico amministrative complesse, che non tutti i committenti avrebbero saputo svolgere.
Il legislatore quindi ha pensato bene di consentire di delegarle (con le relative responsabilità penali) ad un soggetto diverso che sapesse svolgerle, liberando così il povero “committente” dalle pesanti responsabilità connesse.
Per formalizzare lo “scarico di responsabilità”, trattandosi di materia penale, bisogna il conferimento deve seguire precise regole altrimenti non ha alcun valore giuridico: deve necessariamente esser fatto per iscritto, essere espressamente accettato dall’incaricato, deve contenere la data di decorrenza e l’elenco dettagliato di tutte le funzioni oggetto delle funzioni delegate.
Le funzioni che possono essere affidate al Responsabile dei lavori sono elencate nell’art 90 del D.lgs 81/2008.
Non é obbligatorio che tutte siano conferite al Responsabile dei lavori. Alcune possono restare in capo al committente se lo desidera.
Resta comunque in capo al committente l’obbligo di controllare che il responsabile dei lavori espleti regolarmente gli incarichi conferiti, pena la sua corresponsabilità per l’evento sanzionato.
La complessità delle funzioni che il Responsabile dei lavori deve espletare traspare inequivocabilmente dalla lettura dei contenuti dei suoi obblighi nell’art 90 del D.lgs. 81/2008 essi sono in estrema sintesi e non esaustivamente: la valutazione delle prime scelte progettuali per quanto riguarda la sicurezza; l’individuazione della durata dei lavori; la valutazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del Fascicolo redatto dal Coordinatore in fase di progettazione (CSP) e dei Piani Operativi di sicurezza (POS) delle imprese terze; la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa aggiudicataria e dei subappaltatori che intervengono in corso d’opera; l’inoltro della notifica preliminare e dei suoi successivi aggiornamenti agli enti di controllo, la messa a disposizione del PSC alle imprese concorrenti prima dell’aggiudicazione della gara; la designazione del CSP e del coordinatore in fase di esecuzione (CSE) e il controllo che essi eseguano puntualmente gli incarichi loro conferiti ecc.
Tutte queste incombenze comportano una corresponsabilità in caso di grave incidente in cantiere che consigliano comunque di attivare un’adeguata polizza assicurativa per i danni conto terzi (che però non copre mai le sanzioni e le condanne penali).
Nonostante l’evidente complessità delle azioni da compiere e le notevoli responsabilità connesse, il legislatore non impone alcun requisito per espletare questa delicata funzione. O meglio, il solo requisito implicito è la fiducia che il committente ripone nelle capacità del Responsabile dei lavori che nomina.
In caso volesse fare il furbo e nominasse un prestanome, commetterebbe un reato che si chiama “vizio in eligendum”.
La nomina di un prestanome quindi non solo non è consigliabile, ma anche un autogol, perché se il Responsabile dei lavori è un “incapace”, il committente ne va sempre di mezzo dovendo dimostrare al giudice di averne controllato l’operato, pena la correità.
Ora, dopo aver esaminato chi é il Responsabile dei lavori, sorge il dubbio: ma chi è il “Committente”?
La norma così lo definisce: “committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”.
Vi sono almeno due casi:
1) Il primo caso si verifica se i proprietari (di uno o più condomìni) hanno nominato un procuratore, senza costituirsi in consorzio. Sebbene essi siano certamente i “Committenti” non é detto che il procuratore rivesta automaticamente la funzione di Responsabile dei lavori essendo la nomina dei committenti “facoltativa”.
Per esserne certi che rivesta anche la funzione, bisogna esaminare i contenuti delle funzioni elencate nella procura speciale che i committenti gli hanno conferito, perché solo in quel documento possono essere esplicitamente indicate le funzioni delegategli dai proprietari. Se nella procura non fossero espressamente indicate le funzioni del Responsabile dei lavori, bisognerebbe inserirle.
Se invece la base sociale non lo ritenesse adatto, non resterebbe che nominare altro soggetto di fiducia che espleti questa delicata funzione (tralascio le variabili dovute al conferimento non preso all’unanimità).
Chi paga il Responsabile dei lavori in questo caso? La norma, se non ricordo male, compensa gli “amministratori dei consorzi” con percentuali che sono variate nel tempo, ma le disposizioni di legge fanno riferimento agli incarichi di amministrazione e gestione degli appalti della ricostruzione, non mi pare ci si riferisca all’eventuale assunzione delle funzioni di Responsabile dei lavori che sono implicite per legge solo per la figura di “Committente”.
In questo caso, quindi l’incarico dovrebbe essere conferito dai proprietari (committenti) ad altra persona di fiducia, alla stregua di un qualunque professionista esterno, in quanto, nel caso che stiamo esaminando, ” l’amministratore” è un procuratore che non riveste la funzione di “committente “, ma di procuratore dei committenti e quindi non ha il potere di svolgere o delegare le funzioni di “Responsabile dei lavori” se questi poteri non gli sono stati espressamente conferitegli nella procura speciale. Quindi, o s’impone che i procuratori assumano per legge anche la funzione di “Responsabile dei lavori ” oppure si deve integrare la procura con questa funzione o i proprietari devono procedere al conferimento di un incarico ad un soggetto esterno diverso dal procuratore.
Se i proprietari non scegliessero il procuratore, ma un altro soggetto di loro fiducia, bypassando il procuratore, questo soggetto secondo la circolare congiunta ‘USRA-USRC, non avrebbe copertura dai contributi statali.
2) Un secondo caso si presenta quando i proprietari di uno o più condomini si siano costituiti in consorzio in cui il presidente sia anche l’amministratore del condomino.
In questo caso l’amministratore del condominio riveste due funzioni che bisogna tenere distinte: Quella di amministratore che agisce in nome e per conto dei proprietari riuniti in assemblea e quella di Presidente del consorzio che invece ha una certa autonomia decisionale pur nei limiti dello statuto (anche qui tralascio le variabili costituite dai dissenzienti delle delibere consortili o il caso che nell’aggregato vi siano più condomini).
L’amministratore di condomino amministra in nome e per conto e quindi non é il “committente” che restano i singoli proprietari “per cui l’opera viene seguita”. Si ricade nel caso precedente.
Il presidente del consorzio invece agisce in base ad uno statuto che a volte gli conferisce anche la rappresentanza legale del consorzio e quindi in questo caso è “per il consorzio” che i lavori vengono realizzati e quindi è lui il “Committente”.
In questo caso inoltre il presidente può avere potere decisionale e di firma.
In questo secondo caso la questione è più semplice, perché le funzioni afferenti al responsabile dei lavori sono già implicite nella funzione di presidente. Egli quindi deve decidere solo se affidare o meno l’incarico di Responsabile dei lavori a terzi (essendo la funzione facoltativa) o mantenere l’incarico che è implicito nella funzione che gli è stata conferita dall’assemblea con la nomina di presidente che lo qualifica come “committente”.
In questo caso, se il presidente si vuole avvalere di un consulente esterno che lo aiuti a svolgere le funzioni connesse alla sua carica di rappresentanza se lo paga o si fa autorizzare dall’assemblea a rivalersi della spesa sul consorzio.


02 Giugno 2015

Categoria : Attualità
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