L’affidamento dei lavori e appalti privati? Un concreto regolamento attuativo
Dall’ing. Giampaolo Ceci (Direttore del Centro Studi Edili di Foligno) riceviamo:
“Mi permetto di inviare una bozza di regolamento per guidare i presidenti dei consorzi nella scelta dell’impresa esecutrice, senza esporsi agli immancabili malevoli sospetti. La bozza che riporto nel seguito di queste note, è in seconda stesura (la prima data agosto 2010) e quindi faceva riferimento ad altro contesto.
I presenti dei consorzi che volessero adottare la procedura amministrata di regolamento esposta nel seguito, possono farlo liberamente.
Il regolamento é pensato secondo un criterio “terzo” che non favorisca l’impresa o la stazione appaltante.
La bozza può essere intesa anche come un esempio di come potrebbe ro essere regolamentate le procedure della ricostruzione, se solo lo si volesse.
In questo senso la bozza costituisce un esempio di come potrebbe essere redatto uno dei documenti (quello indicato con la lettera F) di un elenco comprendente le altre procedure che a mio parere dovrebbero essere urgentemente redatte per dare alla ricostruzione regole certe ed univoche.
I regolamenti mancanti
a) Criteri e Procedure per la costituzione e funzionamento e chiusura dei consorzi obbligati (modulistiche allegate).
b) Criteri e per la determinazione del contributo e limiti di ammissibilità ai contributi Statali.
c) Criteri e Procedure adottate dall’USRA per l’organizzazione delle verifiche dell’ammissibilità contributo e il rispetto dei vincoli di legge da parte degli enti pubblici preposti ai controlli.
d) Criteri e Procedure per la scelta dei progettisti (modulistiche allegate)
e) Criteri e Procedure per la stesura e codifica degli elaborati di progetto (modulistiche allegate, e specifiche di disegno).
f) Criteri e Procedure per la scelta dell’impresa esecutrice e delle ditte terze (contatti tipo e modulistiche allegate).
g) Criteri e Procedure per il controllo di avanzamento lavori, redazione contabilità e collaudi tecnici in corso d’opera e finali (modulistiche allegate).
h) Criteri e Procedure per la liquazione dei corrispettivi dei lavori, e delle spese tecniche (quadro economico tipo).
i) Criteri procedure per le visite di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera da parte dell’USRA e degli Enti pubblici di controllo. (modulistiche allegate)
Ricostruzione edifici danneggiati dal sisma Aquilano del 6 Aprile 2009.
F) Criteri e Procedure per la scelta della impresa esecutrice.
Regolamento per l’affidamento di lavori di miglioramento sismico tra Privati secondo la Procedura amministrata proposta dal Centro Studi Edili di Foligno.
Art 1 (introduzione e limiti di applicazione)
Il presente regolamento può essere usato su base volontaria dai consorzi o condomini per l’affidamento dei lavori da realizzare su edifici di classe A B C D tra privati, qualora la sua adozione venga deliberata con le maggioranze di legge dagli aventi diritto al voto dei singoli consorzi/condomini.
Restano valide ed efficaci le disposizioni di legge che regolano gli appalti e ogni altra disposizione di legge e regolamento non espressamente modificata dal presente regolamento.
Se non già espressamente autorizzati alla firma del contratto di appalto, il Presidente del consorzio o l’amministratore del condominio devono essere provvisti di procura speciale (vedi fac simile di procura speciale Allegato1) concessagli dalle rispettive assemblee (vedi fac simile del verbale di conferimento Allegato 2).
In alternativa il contratto di appalto con l’aggiudicataria deve essere sottoscritto da tutti gli aventi diritto e deve comprendere obbligatoriamente almeno l’affidamento dei lavori da realizzare nelle parti comuni degli edifici.
Se non già disciplinato nell’atto costitutivo del consorzio, il Presidente del consorzio, il procuratore del condominio deve farsi parte attiva per costituire un “comitato” costituito da almeno tre componenti eletti tra la base sociale del consorzio/condominio e da almeno un professionista esterno (tecnico/avvocato/commercialista) di sua fiducia che lo assisterà nella gestione delle attività consortili specialistiche che non rientrino nelle sue competenze, sgravandolo dalle responsabilità connesse alle funzioni delegate ai professionisti. (vedi fac simile del regolamento di funzionamento del comitato nell’Allegato 3).
I corrispettivi delle prestazioni fornite dai professionisti sono a carico del Presidente del consorzio, o del procuratore del condominio. L’incarico si configura quindi come un contratto di consulenza che i professionisti espletano a favore del Presidente o procuratore del condominio. A tali accordi restano mallevata la compagine sociale del consorzio (Vedi fac simile lettera d’incarico a professionista esterno con schema di delega, nell’Allegato 4).
Salvo diverso accordo, le prestazioni fornite dei membri del comitato che facciano parte della compagine societaria sono rese a titolo gratuito.
Il Presidente del consorzio, o il procuratore del condominio presiede direttamente o tramite delega, ogni riunione del comitato. Decide in ragione dei poteri e nei limiti concessigli dall’atto costitutivo del consorzio e dalle delibere assembleari.
Al termine di ogni incontro del comitato, ogni decisone assunta in nome e per conto del consorzio/condominio deve essere trascritta in apposito registro (registro delle decisioni), pena la nullità delle stesse.
La consultazione del registro é libera per i consorziati egli ispettori dell’USRA (USRC).
Se non deciso diversamente dall’assemblea, le decisioni del Presidente/ procuratore del condominio prese in seno al comitato in coerenza alle deleghe conferite dalla assemblea sono inappellabili.
I dissenzienti facenti parte del comitato possono pretendere che i motivi del dissenso siano trascritti nel registro delle decisioni (vedi fac simile del registro delle decisioni Allegato 5). Il dissenso non costituisce motivo per sospendere l’efficacia delle decisioni prese dagli aventi diritto.
Nel seguito del presente regolamento, il Presidente del consorzio, il procuratore del condominio, saranno indicati, per brevità’, con la sola dizione di “Appaltante”.
Art 2 (inizio operazioni di scelta del contraente)
Preliminarmente si attiva la procedura per la scelta della rosa entro cui scegliere le imprese da invitare alla gara.
La procedura selettiva può essere attivata anche prima dell’approvazione del progetto ammesso a contributo a iniziativa dei soggetti che abbiano la legale rappresentanza dell’appaltante (Presidente del consorzio obbligatorio, procuratore del condominio o singolo proprietario).
Fatta salva la facoltà di attivare la procedura prima dell’approvazione del contributo, si fa presente che, qualora i tempi lo rendano fattibile, sarebbe opportuno procedere dopo l’approvazione del contributo definitivo, in quanto, la conoscenza dei suoi contenuti é parte essenziale sia per l’individuazione delle classi e categorie dei lavori che le imprese da invitare devono possedere sia per la consapevole determinazione dell’offerta che saranno chiamati a formulare.
Art 3 (procedura per la scelta della rosa dei contraenti)
Ciascun rappresentate dei diritti reali gravanti sulle singole unità immobiliari che costituiscono il consorzio/condominio, ha diritto di proporre all’appaltante il nominativo di un’impresa di sua fiducia da invitare alla gara.
La designazione delle imprese di fiducia deve essere datata e pervenire all’appaltante anche informalmente purché in forma scritta e firmata entro il termine prescrittivo stabilito dall’assemblea (vedi il fac simile della comunicazione del nominativo di una propria impresa di fiducia nell’Allegato 6).
Alla scadenza fissata per la consegna dei nominativi delle imprese di fiducia, l’Appaltante redige l’inventario di quelle ricevute ed invia a tutte le imprese designate, una richiesta di disponibilità preventiva a formulare un’offerta (vedi fac simile la richiesta di disponibilità nell’allegato 7) richiedendo nel contempo anche la documentazione di legge necessaria a verificare la loro capacità tecnico organizzativa (documenti previsti nell’allegato XVII del d.lgs. 81/008 (Ndr. Certificato CCIAA; Ultimo Durc, Dichiarazione organico medio annuo, eventuale certificato antimafia) oltre che copia dell’attestazione SOA).
L’appaltante non può richiedere alle imprese altri documenti o pretendere altri requisiti oltre quelli elencati nel fac simile dell’Allegato n 7.
L’Appaltante deve mantenere riservati i nominativi delle imprese facenti parte della rosa, convocate a visionare i documenti di progetto.
Nel caso i nominativi delle imprese che si dichiarino interessate siano meno di cinque o che meno di cinque abbiano i requisiti richiesti dalla normativa vigente, l’Appaltante deve chiedere nuovamente ai consorziati ulteriori nominativi d’imprese di loro fiducia. In caso non li ricevesse entro un termine perentorio, è autorizzato a sceglierne altre tra, le imprese di sua fiducia, fino a concorrere al numero minimo di almeno 5.
Art 4 (scelta del contraente)
Solo dopo l’approvazione del progetto sarà noto l’ammontare esatto del contributo . Entro sette giorni dall’approvazione del contributo l’appaltante si farà parte attiva per iniziare le operazioni di scelta dei partecipanti alla gara.
L’appaltante in sede di comitato, procede alla verifica documentale degli interessati valutando unicamente la classe SOA per l’importo posto a base di gara essendo gli altri requisiti già stati verificati in sede istruttoria.
Le imprese che risulteranno possedere i requisiti saranno invitate formalmente dall’Appaltante a visionare il progetto e lo schema di contratto offerta (vedi il fac simile dell’invito a partecipare alla gara nell’Allegato 8).
Art 5 (presentazione delle offerte)
Le imprese produrranno entro la data perentoria fissata dall’Appaltante, un’offerta coerente con le disposizioni di legge e con le altre eventualmente inserite nel fac simile del contratto che costituisce l’offerta.
L’offerta consiste nella firma unilaterale del contratto – offerta contenete tutte le clausole di garanzia previste dalla legge e regolamenti in vigore per il buon andamento dei lavori (vedi il fac simile del contratto tipo tra privati nell’allegato 9). Aggiunte o l’apposizione di qualsiasi condizione rende l’offerta nulla.
Il contratto-offerta, per sua natura e’ aleatorio, in quanto risulterà valido ed efficace, solo con la firma della controparte.
Se non controfirmato nei termini l’offerta decade.
Il contratto-offerta di ciascun’impresa deve essere consegnato all’Appaltante rispettando ogni disposizione riportate nella lettera d’invito di cui all’art 4.
Art 6 (apertura buste)
Alla data e ora prevista nell’invito, il Presidente del consorzio, il procuratore del condominio in sede di comitato apre le buste contenenti il contratto-offerta delle imprese a condizione che vi sia almeno un’offerta valida.
All’apertura delle offerte possono assistere tutti i proprietari o loro delegati e i rappresentanti delle imprese interessate costituitisi anche in assemblea.
L’Appaltante decide, seduta stante, sulle eccezioni eventualmente presentate dalle imprese invitate alla gara. Se è stata convocata l’assemblea ogni decisone é soggetta alle maggioranze statutarie.
L’Appaltante redige regolare verbale della seduta e trascrive sotto dettatura le eventuali osservazioni delle imprese non aggiudicatarie o escluse. (vedi fac simile del verbale di aggiudicazione nell’Allegato 10).
Nel caso nessuno abbia presentato offerta, la riunione viene sospesa riportandone il motivo sul registro delle decisioni, quindi, nei giorni successivi, si procede a chiedere altre offerte riattivando la procedura ripartendo dall’art 3.
Tale eventualità va comunicata all’USRA (USRC) . Qualora la gara vada deserta una seconda volta, l’USRA (tramite gli uffici comunali) potrà procedere autonomamente alla scelta dell’impresa adottando i criteri usali per gli affidamenti di appalti Pubblici.
Art 7 (aggiudicazione lavori)
A seguito apertura delle buste si procede all’aggiudicazione dei lavori e alla firma contestuale del contatto offerta presentata dall’impresa coi suoi allegati progettuali.
Il verbale di aggiudicazione deve essere allegato al registro delle decisioni.
Le imprese non risultate aggiudicatarie hanno diritto di pretendere che le loro valutazioni siano riportate sotto dettatura nel registro delle decisioni.
Art 8 (comunicazioni all’USRA)
Il nominativo dell’aggiudicataria col verbale di aggiudicazione con le eventuali osservazioni delle imprese non aggiudicatarie e il contratto, deve essere inviato entro tre giorni dall’aggiudicazione (anche tramite in formato .pdf o simile per posta certificata) all’USRA (USRC?) in via ……………………………………………………. facendo uso dell’apposito fac simile (vedi fac simile della comunicazione di aggiudicazione all’USRA nell’Allegato n.11.
Trascorsi 10 giorni dalla data aggiudicazione, il contatto s’intende valido ed efficace a tutti gli effetti se non sospeso o annullato dall’USRA o per altra causa.
Art 9 (controversie)
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente regolamento, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un unico arbitro, designato di comune accordo dalle parti e in caso di disaccordo dal direttore del Centro Studi Edili di Foligno.
L’arbitro unico deciderà in via irrituale entro un mese dalla notifica, sentite le parti e fatto salvo il diritto del contraddittorio, secondo equità.
Le parti s’impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione dell’arbitro che sin d’ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.
Art 10) Articolo Transitorio
(Nota eventuale: Tutti i contratti di appalto sottoscritti con le imprese antecedentemente alla delibera di approvazione del contributo pubblico sono nulli.
Le imprese hanno diritto al pagamento, alle condizioni sottoscritte in contratto, delle eventuali lavorazioni già eseguite ai prezzi concordati, purché contabilizzate ed approvate dalla direzione lavori.
Le imprese alle quali viene annullato il contratto maturano il diritto di Prelazione alle stesse condizioni offerte dalla nuova aggiudicataria selezionata sulla base delle disposizioni del presente regolamento.
Il diritto di prelazione deve essere fatto valere in forma scritta entro sette giorni dalla data dell’aggiudicazione. In assenza di comunicazione all’Appaltante, dopo tale termine tale diritto decade a tutti gli effetti.
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