USRA, ma… quali sono i suoi compiti?
Di GIAMPAOLO CECI -
l’Aquila – IL VIAGGIO ALLA RICERCA DELL’OVVIO – Come noto, l’USRA é l’acronimo di Ufficio Speciale per la Ricostruzione Aquilana. Recentemente è stato nominato il nuovo direttore cui vanno i migliori auguri di buon lavoro.
In quest’articolo, esaminiamo quali sono i compiti dell’USRA, demandando a un eventuale altro scritto, quale sia la sua posizione funzionale e gerarchica.
L’Ufficio speciale é stato istituito dall’67 ter del decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 coi seguenti compiti:
1. fornire l’assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata
2. promuovere la qualità della ricostruzione
3. effettuare il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi
4. assicurare nei propri siti internet istituzionali un’informazione trasparente sull’utilizzo dei fondi
5. eseguire il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con riferimento alla coerenza e conformità urbanistica ed edilizia, nonché della congruità tecnica ed economica
6. curare l’istruttoria finalizzata all’esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l’istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
La dicitura: ” fornire assistenza tecnica alla ricostruzione” riportata nel primo punto, è un frase non chiara che si presta a diverse interpretazioni. L’assistenza tecnica, infatti, può essere prestata a qualcuno (al comune, ai progettisti, alle imprese, ecc) ma non genericamente alla “ricostruzione”. Fintanto che non vi sia un’autorevole interpretazione questo punto, purtroppo resta indeterminato.
Resta imprecisato anche cosa si debba intendere per “assistenza tecnica” (parere sulle soluzioni tecniche, sui materiali impiegati, sull’organizzazione dei lavori, sulla logistica della città durante la ricostruzione, assistenza allo studio delle infrastrutture e sottoservizi?)
Il secondo punto é un po’ più chiaro perché si tratta di promuovere “la qualità” della Ricostruzione. Ciò autorizza l’USRA a promuovere diverse iniziative attingendo lecitamente ai fondi assegnati per il suo funzionamento.
Potrebbe, ad esempio, promuovere convegni, seminari, incontri, collaborazioni con l’università Aquilana, o altre italiane o straniere, o farsi promotrice di studi e ricerche ecc. Un tema interessante e vasto che in parte é stato sviluppato nella filiera delle SMART city o dell’innovazione tecnologica o, ancor più in generale, della promozione del territorio.
Il terzo punto é più tecnico perché si richiede all’USRA di effettuare il monitoraggio finanziario (ovvero delle entrate e delle uscite) degli “interventi”. La parola “interventi” ragionevolmente presume che non ci si riferisca solo a quelli connessi alle opere di consolidamento delle costruzioni edilizie, ma abbracci un concetto più generale con riferimento alle “azioni” attivate per la ricostruzione e quindi a tutti gli ” interventi che presuppongano un impegno di spesa”.
Se questa interpretazione fosse quella giusta, l’USRA dovrebbe monitorare e verificare la attuazione di tutto ciò che rientra nelle attività straordinarie legate alla gestione del sisma che comporti entrate od uscite, erogate a qualsiasi titolo dallo Stato o da enti pubblici in generale.
E’ un compito che presuppone come conseguenza logica l’organizzazione amministrativa e l’accentramento in un unico centro di spesa dell’intera spesa afferente a vario titolo alla ricostruzione (contributi per traslochi, autonoma sistemazione , manutenzioni dei villaggi CASE ecc ). L’accentramento dei capitoli di spesa sul terremoto consentire di accentrare in un unico documento di bilancio tutte le spese del terremoto per cercare di ottimizzarne l’impiego complessivo qualora si verificassero carenze in un capitolo e bisognasse temporaneamente tamponarle con i residui disponibili in un altro.
La funzione consentirebbe anche di monitorare l’andamento della spesa complessiva per poterla riportare organicamente per capitoli consuntivi ai competenti organi Statali, per pianificare i necessari reintegri, in un’ottica generale.
Da notare che non è compito dell’USRA organizzare i processi di ricostruzione e sviluppo dei territori, ma solo di effettuare il loro monitoraggio finanziario. Questa verifica sembra essere uno dei principali compiti dell’USRA che il nuovo direttore dovrà organizzare qualora non lo abbia già fatto il precedente.
Il quarto punto prevede l’organizzazione e l’aggiornamento di un sito internet nel quale pubblicare ogni decisione che possa interessare i cittadini Aquilani perché possano essere visionate da tutti e non vi siano abusi o favoritismi.
Il quinto punto assegna all’USRA non solo il compito di effettuare il controllo dei processi di ricostruzione, ma anche quello del controllo dello sviluppo dei territori “con riferimento alla coerenza e conformità urbanistica ed edilizia, nonché della congruità tecnica ed economica “.
La specifica che riguarda il “riferimento alla coerenza e conformità urbanistica ed edilizia” sembrerebbe superflua in quanto già ci sono gli uffici comunali che effettuano i controlli di tali tipi di congruità.
Sembra quasi che il legislatore abbia voluto “caricare” l’USRA di un compito diverso, avvero quello di effettuare un ULTERIORE controllo sulla coerenza e conformità urbanistica e edilizia al fine di garantire meglio che la qualità architettonica del costruito finale aquilano sia, appunto coerente e non squilibrato non solo per singolo aggregato, ma in generale. Ovvero che le soluzioni architettoniche del singolo aggregato non rispettino solo pedissequamente le leggi, ma siano concepite unitariamente in una scala più vasta.
Non è detto come l’USRA potrebbe organizzare questi controlli di “coerenza ” né quale potere abbia per imporre cambiamenti, ma certo è che l’USRA dovrà provvedere affinché questi controlli vi siano. Non basta.
Sempre nell’articolo 5 l’USRA é “caricata” del compito di verificare la congruità tecnica ed economica dei vari progetti.
In altre parole l’USRA deve controllare che le soluzioni tecniche proposte dai progettisti, non solo siano rispettose delle leggi (questo controllo tecnico lo fa per legge l’ufficio vigilanza della Provincia), ma siano soprattutto efficaci e anche congruenti economicamente con lo specifico intervento, ovvero non siano sproporzionatamente costose rispetto al valore del fabbricato.
Bisogna fare notare che questa prescrizione é piuttosto aleatoria. Sarebbe utile che qualcuno definisse meglio cosa si intende per “congruità tecnica ed economica” per uniformare i criteri di valutazione ed evitare eventuali sperequazioni
L’ultimo punto merita anch’esso alcuni approfondimenti.
La prima valutazione riguarda il fatto che dalla “verifica” richiamata nell’articolo di legge, sono esclusi gli immobili pubblici.
Una seconda valutazione riguarda il fatto che all’USRA non ha il compito di stabilire i criteri per la quantificazione e l’elargizione dei contributi (indennizzi), ma solo quello di curare e organizzare l’istruttoria finalizzata al controllo che siano rispettati.
Il legislatore suggerisce anche di accentrare il controllo di congruità dei contributi con quello dei procedimenti amministrativi relativi connessi agli svariati nulla osta rilasciati dai numerosi Enti pubblici che sovrintendono il processo di costruzione (comune, provincia, vigili del fuoco ecc) in un’unica riunione.
Questa valutazione del legislatore resta però un mero suggerimento e non un obbligo.
Se é certo che l’USRA deve effettuare i controlli di congruità, é curioso il fatto che non si faccia cenno al procedimento da attivare per la loro liquidazione.
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