G. Rischi, motivazioni della sentenza
L’Aquila – (Foto: la commissione G.R. riunita il 31 marzo 2009 a palazzo Silone) – Bernardo De Bernardinis, della Protezione civile, scrive l’AGI, avrebbe rassicurato gli aquilani sulla non possibilita’ di una forte scossa sismica a L’Aquila che invece, dopo mesi di sciami sismici, ci fu il 6 aprile del 6 aprile 2009. E’ questa, in sintesi, la motivazione dei giudici della Corte d’Appello dell’Aquila, depositata stamani, che lo scorso 10 novembre, lo avevano condannato, rideterminando la pena, a due anni di reclusione (sospesa). In particolare era stato ritenuto colpevole dei reati di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose ed assolto per altri. Da qui la riduzione della pena. In tutto gli imputati erano sette, tutti componenti la commissione Grandi Rischi, organo consultivo della presidenza del Consiglio dei ministri. Oltre a De Bernardinis alla sbarra erano finiti Giulio Selvaggi, Franco Barberi, Enzo Boschi, Mauro Dolce, Claudio Eva e Michele Calvi. Tutti, tranne De Bernardinis, furono assolti mentre in primo grado erano stati condannati a sei anni di reclusione per omicidio colposo e lesioni colpose. Il terremoto, che si verifico’ alle 3 e 32 del mattino, provoco’ 309 vittime. “La condotta colpevole di De Bernardinis (all’epoca braccio destro di Guido Bertolaso, capo Dipartimnto della Protezione cicile nazionale ndr) – scrivono i giudici – ebbe l’incidenza causale diretta (per ritenere la quale non e’ necessario fare ricorso al ‘modello delle rappresentazioni sociali’, la cui validita’ scientifica non ha trovato alcuna conferma) nella formazione dei processi volitivi di alcune delle vittime nei momenti successivi alle prime due scosse, poi definite ‘premonitrici’, della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 poiche’ le stesse sono state indotte da tali affermazioni rassicuranti a ritenere che si trattasse di un favorevole fenomeno di scarico di energia e conseguentemente ad abbandonare le pregresse abitudini di cautela, restando nelle abitazioni che crollarono per effetto del sisma”.
Sempre in relazione alla riunione del 31 marzo della Commissione Grandi Rischi, i giudici di Appello evidenziano come “l’oggetto della riunione non puo’ che essere desunto dalla lettera di convocazione, con la quale si chiedeva ‘una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatasi nei territori della provincia dell’Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15.38 locali’ e cio’ in contraddizione con l’imputazione.
Essa indica come ‘obiettivo’ della riunione la diversa finalita’ di informare la cittadinanza sull’attivita’ sismica in corso, mediante l’innesto diretto nel capo d’accusa del testo del comunicato stampa diffuso nel tardo pomeriggio del 30 marzo 2009 dal Dpc (‘…con l’obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunita’ scientifica sull’attivita’ sismica delle ultime settimane’)”.
Secondo i giudici nell’istruttoria dibattimentale non si e’ “fornito alcun sostegno probatorio, sulla circostanza che tutti gli imputati (ad eccezione del De Bernardinis) avrebbero avuto diretta o indiretta conoscenza del comunicato, assumento volontariamente l’onere e l’obbligo di informare direttamente i cittadini del contenuto delle loro valutazioni, in adesione al ritenuto ‘mandato’ del capo del Dpc Bertolaso”. “L’analisi di quanto effettivamente detto nel corso della riunione – proseguono i giudici della Corte d’Appello dell’Aquila nella sintesi delle motivazioni sulla sentenza – non consente di ritenere la sussistenza della condotta colposa relativa alla valutazione del rischio sismico, secondo l’accusa ‘approssimativa, generica e inefficace’, attribuita in cooperazione colposa a tutti gli imputati, ma riferibile in concreto ai soli Barberi, Boschi, Calvi, Eva, Selvaggi e Dolce, non avendo De Bernardinis partecipato in alcun modo all’analisi delle questioni scientifiche, in coerenza con le sue competenze e il suo ruolo istituzionale”.
Non c'è ancora nessun commento.