Rossi: ecco cosa chiedo a Equitalia
Ofena – Dino Rossi ha inviato ad Equitalia una lettera in cui, in sostanza, pone delle domande alle quali attende risposte fino ad oggi, a suo dire, non ottenute: “Faccio seguito all’incontro dello scorso 11 dicembre tenutosi presso i Vostri uffici con la Dott.ssa Di Francesco alla presenza del mio legale, Avv. Davide Tagliente, del Foro di Pescara, nonché degli Agenti della Digos dell’Aquila, per formalizzare le seguenti richieste in merito alla mia posizione debitoria:
1) sulla prescrizione di parte delle cartelle di pagamento: sono a chiedere una verifica preliminare circa le cartelle potenzialmente cadute in prescrizione;
2) sugli originali delle cartelle di pagamento: ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, chiedo copia autentica (da parte di soggetto all’uopo preposto) di tutte le cartelle di pagamento asseritamente notificatemi;
3) sugli interessi passivi: in ordine a questa specifica questione, chiedo lumi circa le metodologie utilizzate per il relativo calcolo; ciò con analitico riferimento ad ogni singola cartella. Ovviamente, al netto di quelle cadute in prescrizione;
4) sugli interessi di dilazione: come ampiamente anticipato durante l’incontro di cui sopra, sono a chiedere informazioni circa il calcolo degli interessi di dilazione (per il caso di rateizzazione del debito), ed in particolare se gli stessi vengono calcolati anche sugli interessi di mora;
5) sulla riduzione al 40% del carico originario sancita con Legge Stabilità del 2011: sul punto:
a) tenuto conto che alla ripresa della riscossione dei tributi (interrotta dopo il sisma dell’aprile 2009) Equitalia notificava le cartelle di pagamento con espresso invito a “non pagare nulla”, invitando i contribuenti a rimanere in attesa di ulteriori indicazioni;
b) che le suddette indicazioni non sono mai state fornite;
c) che di recente si è appreso, di certo non per il tramite di Equitalia, che la Legge di Stabilità del 2011 (articolo 33, comma n. 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183) aveva espressamente sancito che “per consentire il rientro dall’emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento”;
Tanto premesso e posto che la questione è oggetto di interrogazione parlamentare, sono a chiedere i seguenti chiarimenti:
a) circa le motivazioni che hanno indotto codesta Società di riscossione a non inviare alcuna comunicazione (alla quale aveva fatto espresso rimando) allo scrivente contribuente (ma anche a tutti i contribuenti facenti parte del cd. “cratere”) della possibilità di aderire ad una così agevole definizione del carico esattoriale.
Sul punto non stona richiamare/ricordare le statuizioni ex artt. 10 e 11 L. n. 212/ 2000;
b) in ogni caso, posto che il Garante del Contribuente (al pari di numerose sentenze di Commissioni Tributarie) ha sancito che le anzidette cartelle “sono state depositate (notificate) solo in via cautelare, con conseguente inidoneità delle stesse a produrre gli effetti del pagamento” tanto da ritenerle pacificamente non impugnabili in ragione della mancanza di lesione in capo al contribuente (proprio per la loro inidoneità a produrre gli effetti del pagamento, ivi compresa l’esecuzione esattoriale), sono a chiedere lumi in ordine alle motivazioni con le quali oggi mi chiedete il pagamento del 100% della sorte capitale delle predette cartelle, oltre ad interessi e sanzioni.
Ultroneo sarebbe ricordarVi che secondo costante e monolitica giurisprudenza dei Giudici di Lussemburgo, i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto sono principi fondamentali dell’ordinamento giuridico comunitario. Sul punto non stona richiamare le statuizioni della Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza 7 giugno 2005, in causa n. 17/03, la quale ricorda che: “Il principio della tutela del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della comunità; la possibilità di farlo valere è prevista per l’operatore economico nel quale un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative”; allo stesso modo il Tribunale di 1° grado delle Comunità europee nella sentenza 14 febbraio 2006, nella cause nn. 376/05 e 384/05 statuisce che “la tutela del legittimo affidamento (…) costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità”.
Conseguentemente, essi principi devono essere rispettati, sia dalle istituzioni comunitarie, sia dagli Stati membri (sentenze Belgocodex, punto 26, e SchlosstraBe, punto 44; in tal senso vd. sentenza 11 luglio 2002, causa C-62/00, Marks & Spencer, Racc. pag. I-6325, punto 44).
Alla stregua di quest’ultime statuizioni, ritengo di poter confidare in una risposta che rientri nei canoni della ragionevolezza.
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