Sopra il cotto l’acqua bollente
Navelli – Scrive Gaetano Cantalini: “Dopo che ai cittadini si sono fatte pagare per intero le tasse sospese per il periodo aprile 2009 – giugno 2010 a causa del sisma nonostante l’abbattimento del 60% e la restituzione del restante 40% in 120 rate mensili previsti dalla legge L. 183/2011, art. 33, comma 28, la cui definizione dell’ambito di applicazione è stata ampiamente chiarita da autorevoli pareri del Ministero dell’Economia e delle Finanze, considerato altresì che ai comuni del cratere sono stati assegnati contributi straordinari per far quadrare i bilanci e compensare le minori entrate dovute al sisma, ci si aspettava per quest’anno una sensibile riduzione delle tasse da parte dell’Amministrazione comunale di Navelli come ha fatto, per esempio, uno dei comuni aquilani maggiormente colpiti dal terremoto, il Comune di Villa Sant’Angelo, che ha addirittura azzerato la TASI e dimezzato la tassa sui rifiuti mantenendo un’aliquota IMU per le abitazioni non principali pari a 7,6 per mille. Ed invece:
- per quanto riguarda l’IMU, nessuna riduzione delle aliquote;
- per quanto riguarda la TASI, nessuna delle riduzioni ed esenzioni previste dall’art. 15 del regolamento per l’applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) adottato dal Consiglio comunale, ovvero per abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; inoltre, nessuna riduzione per le famiglie con redditi bassi (art. 1, comma 682, L. 147/2013), nessuna esenzione o riduzione per gli immobili dichiarati inagibili a causa del sisma, nessuna riduzione per i fabbricati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico o artistico per i quali la base imponibile IMU è ridotta del 50% (art. 13, comma 3, Dlgs. 201/2011 convertito in L. 214/2011), nessuna detrazione prevista dal comma 731 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) nei seguenti casi:
a. per abitazione principale e pertinenze della stessa;
b. per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
c. per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero “AIRE” non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Per quanto riguarda la TARI, nessuna riduzione delle tariffe rispetto al precedente regime di prelievo TARSU; in particolare, nessuna riduzione ed agevolazione per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; per fabbricati rurali ad uso abitativo.
A tutto ciò si aggiunge il fatto che nel predetto regolamento non è stata neppure prevista la possibilità di applicare una riduzione tariffaria per i nuclei familiari in cui sia presente un soggetto portatore di handicap grave di cui alla legge 104/1992 così pure per mancato svolgimento del servizio (art. 1, comma 656, L. 147/2013), ch’eppure è abbastanza frequente sia relativamente alla raccolta dei rifiuti che alla pulizia delle strade. Inoltre, non sono state individuate né le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta (art. 1, comma 649, L. 147/2013) né le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione” (art. 1, comma 649, L. 147/2013).
Infine, seri dubbi sorgono riguardo la formazione delle tariffe che, sempre in base al regolamento, dovrebbero essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal DPR n. 158/1999 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea dovrebbero essere così determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Invece, per la formazione delle tariffe TARI è stato semplicemente seguito un criterio definito dal Responsabile del Servizio “euro per metro quadrato” senza, pertanto, tener conto dei coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività di cui alle tabelle dell’allegato 1 del DPR n. 158/1999, che dovrebbero essere determinati anch’essi dal Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe, ovviamente nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
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