Pagano si disfa dei referendum di Rapagnà


L’Aquila – Pio Rapagnà, messo fuori gioco sui referendum, reagisce con una “indignata protesta” che tra l’altro dice: “Respingo con forza ed indignazione quanto “arbitrariamente, e inaudita altera parte” deciso dal Presidente del Consiglio regionale Nazario Pagano, dall’Ufficio di Presidenza e dal Responsabile del procedimento, i quali, a seguito di un “erroneo, inesatto e scorretto” parere richiesto al Collegio per le Garanzie Statutarie su un “quesito diverso in caso di “conflitto e contrasto” tra una norma di legge ordinaria e una norma dello Statuto, hanno stabilito di non acconsentire al deposito e alla vidimazione dei moduli per la raccolta delle firme, impedendo di fatto l’esercizio della fase preliminare della “iniziativa referendaria” riguardante la raccolta delle 25.045 firme autenticate, le quali consentiranno nella primavera del 2015 la indizione dei 3 Referendum abrogativi.
Il Collegio per le Garanzie Statutarie ha trasmesso al Presidente Nazario Pagano un “parere” relativo alla sola interpretazione di una norma della L.R. n. 44 del 2007 che disciplina il referendum abrogativo che, ad avviso dell’Ufficio di Presidenza, risulta “controversa” rispetto a quanto disposto rispettivamente dal Comma 2 dell’Art. 76 e dall’Art. 86 dello Statuto regionale.
Ma il parere del Collegio, non chiarisce affatto che l’iniziativa referendaria non possa essere esercitata nei sei mesi antecedenti e nei sei mesi successivi “rispetto alla data fissata per lo svolgimento delle elezioni”.
Il procedimento relativo alla iniziativa referendaria che sarebbe preclusa, è invece riconducibile solo all’indizione ed allo svolgimento dei referendum, così come stabilisce lo Statuto, art. 73 che recita. “Il Presidente della Giunta regionale indice referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale…quando lo richiedano un cinquantesimo degli elettori…”, art. 76 che recita: “Il referendum non può essere tenuto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio”, e art. 77 che recita: “La richiesta di referendum abrogativo, formulata in modo chiaro ed omogeneo, è presentata dai soggetti legittimati al Collegio per le garanzie statutarie”.


27 Marzo 2014

Categoria : Cronaca
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