Replica al Parco sulle trappole cinghiali


Ofena – Scrive Dino Rossi (Cospa allevatori): “Non basta una semplice conferenza stampa aleatoria, senza entrare nel merito della Legge e delle normative vigenti, per legalizzare le trappole per la cattura dei cinghiali.
Si tiene a ribadire che le gabbie di cattura, “come impropriamente chiamate dal parco”, sono vietate dalla Legge: lo dice chiaramente la Legge 157/92 art. 21, ( vieta a chiunque, quindi anche al Parco, l’utilizzo, la costruzione e la detenzione delle trappole). Quindi l’ente parco e chi ha costruito le trappole hanno già infranto la Legge! Andiamo punto per punto a spiegare i motivi per cui le gabbie sono illegali:
1. Le trappole acquistate dal Parco, che dovrebbero essere utilizzate dagli agricoltori, come uno strumento di lavoro, sono anche fuori normativa per la sicurezza sul lavoro, in quanto questi strumenti non dispongono del bollino CE, sprovvisto di libretto di omologazione, violando Dlgs 81/2008)
2. La Legge 394/91 è precedente alla 157/92, quindi non ha efficacia;
3. Il regolamento del parco non è approvato come previsto dalla Legge 394/91, dal Ministero dell’ambiente, al quale l’ente fa riferimento
4. Non viene osservata la Legge 20 luglio 2004, n.189, in quanto si cagiona involontariamente violenze agli animali, visto che nella trappola finiscono tutti gli animali da grandi a piccoli con femmine gravide, considerato il periodo. La concentrazione in poco spazio arreca danni agli animali catturati.
5. La legge n. 157/1992, contrariamente a quanto afferma il parco, che disciplina la caccia come uno sport, dice tutt’altro, come di seguito riportato uno stralcio: per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona.
Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera m), comma 2, articolo 9, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici, su parere dell’INFS. Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente della Provincia.
Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell’articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell’articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario.
Quindi ad avere la competenza per il controllo della selvaggina è la Provincia su delega della Regione e non il parco in quanto, la selvaggina è patrimonio dello stato e non di un ente statale. Per tanto sopradescritto, il Cospa Abruzzo, a tutela degli allevatori ha inoltrato alla procura della Repubblica dell’Aquila un esposto succulento e non infondato, come il parco vuole far credere, al fine di garantire l’incolumità da parte degli allevatori che hanno aderito ad una scelta fuori Legge del Parco Gran Sasso Monti della Laga. Confidiamo nell’operato della magistratura, affinché su Leggi assai chiare, ma male interpretate da un ente distratto da altri interessi, che non sono gli interessi di tutti, sempre dei soliti noti. Di conseguenza consigliamo ai dirigenti del parco una visita dall’oculista o di assumere un buon avvocato al fine di evitare di incorrere a procedimenti penali, nei quali posso essere coinvolti anche gli allevatori.
Quello che ci fa più rabbia, che questo ente per anni ha causato ingenti danni alle colture fuori parco e quanto è stato tirato in causa dallo scrivente, per i risarcimenti appena fuori del confine del Parco si è barricato e si è fatto scudo dietro la Legge157/92. Le stessa Legge, il parco oggi la definisce come disciplina sportiva sull’attività venatoria!! Cose da pazzi!! Non vogliamo difendere i cacciatori, ma è da ricordare che la caccia esiste prima del parco e la presenza di animali si autoregolava con la presenza dei cacciatori- contadini, tenevano sotto controllo il territorio. Oggi si pretende di tutelare il territorio da dietro una scrivania, al fresco d’estate e al caldo d’inverno a spese dei contribuenti. Con tutti questi impiegati imboscati negli uffici del parco, pagati profumatamente, troviamo che l’opzione di far catturare i cinghiali agli allevatori sia una scelta subdola. Perché non li cattura il parco con i suoi impiegati?”.


19 Marzo 2014

Categoria : Cronaca
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