Premi volumetrici per edifici inesistenti?
Pescara – Scrive Enzo Del Vecchio del PD: “Nella Regione Abruzzo possono beneficiare dei premi di volumetria che il Decreto Sviluppo n. 70/2011 assegna esclusivamente al “patrimonio edilizio esistete” anche gli edifici disegnati su pezzi di carta.
E’ questa la clamorosa novità che viene fuori dalla lettura della nota n. 5114 del 23.10.2013 redatta dal Dirigente del Servizio Affari Giuridici della Regione Abruzzo ed inviata al Difensore Civico del Comune di Pescara a seguito di una richiesta di parere da quest’ultimo richiesto.
Infatti, il legislatore regionale, chiamato dal Governo nazionale a recepire uno specifico indirizzo, quello del c.d. decreto sviluppo 70/2011 volto “alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistete”, attraverso la concessione di misure premiali, non ha mancato di dimostrare la consueta superficialità ed improvvisazione per il mancato coordinamento nella stesura del provvedimento con gli stessi Uffici regionali chiamati, poi, a dipanarne il contenuto.
Il pot pourri normativo che l’amministrazione regionale del Presidente Chiodi ha voluto definire con la precitata l.r. 49/2012 è tutto contenuto in questi passaggi della nota dell’Ufficio Giuridico regionale: “Relativamente all’ambito applicativo della disciplina de qua, è stato innanzitutto specificato che la portata delle disposizione di cui a1l’art. 2, comma 4 – che fa espresso riferimento agli “edifici esistenti” – debba intendersi superata, sotto il profilo applicativo, dagli articoli 3 e 4 della stessa L.R. n. 49/2012, a mente dei quali la volumetria e la superficie supplementari sono commisurate, rispettivamente, alla “volumetria edificata esistente” ed alla “superficie lorda esistente” al momento dell’entrata in vigore della legge (1.11.2012).
Quanto al presupposto dell’“esistenza” dell’edificio cui il legislatore fa esplicito richiamo, 1a scrivente ha altresì specificato …… che, dal combinato disposto degli articoli 2 e 8 della L.R. n. 49/12, la condizione legittimante che rileva ai fini dell’applicazione della legge regionale non sia correlata esclusivamente alla dimensione fisico/materiale, ma anche a quella meramente giuridica.”.
Et voilà la frittata è fatta.
L’attento legislatore regionale, in buona sostanza, all’articolo 2 della l.r. 49/2012 ha affermato un principio che nei successivi articoli 3 e 4 si è prontamente rimangiato.
STRAORDINARIO!!!!!
Da domani tutte le istanze progettuali, che al Comune di Pescara ammontano a diverse centinaia, che hanno avuto il provvedimento approvativo prima dell’entrata in vigore della l.r. 49/2012 potranno beneficiare immediatamente del premio volumetrico del 20%, salvo quelli ulteriori del 30% che eventualmente potrà acconsentire il Consiglio comunale, mandando a rotoli l’intera programmazione urbanistica comunale in termini di standard e compromettendo, così, la qualità ambientale e sociale minima imposta dalla legge nazionale e dallo stesso PRG del Comune di Pescara.
Con questi nuovi scenari il Consiglio comunale tornerà a riunirsi lunedì e, sono certo, non mancheranno gli elementi per un confronto quanto mai acceso sulla discussa legge regionale di recepimento degli indirizzi del c.d. decreto sviluppo.
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