L’Enel sbaglia, ma rifiuta i rimborsi dell’IVA al 22% imposta per anni a chi non la doveva
Ofena – LE AZIENDE AGRICOLE COSTRETTE A PAGARE IVA DOPPIA – Scrive Dino Rossi del COSPA: “Le aziende agricole italiane pagano il doppio dell’iva: l’ENEL nega la restituzione degl’anni precedenti. In relazione all’articolo” dell’ENEL alle aziende agricole” pubblicato su il quotidiano Il centro cronaca dell’Aquila, questa associazione di allevatori chiede che vangano restituiti tutti i soldi del’Iva pagati ingiustamente dalle aziende agricole per tutti questi anni come recita la sentenza costituzionale che riportiamo di seguito:
“Con la sentenza 15 marzo 2007, causa C – 35/05, la Corte di Giustizia ha definitivamente risolto la questione di carattere generale, nel senso che non compete il diritto alla detrazione dell’IVA indebitamente fatturata ai sensi dell’art. 17 della VI Direttiva CEE. Sulla base di tale principio generale la Corte ha risolto il caso concreto nel senso che l’IVA non dovuta ed erroneamente fatturata al destinatario della prestazione, cessionario / committente U.E. non residente, non può formare oggetto di rimborso in base alle disposizioni contenute nella VIII Direttiva. Il che non vuol dire che l’IVA indebita rimane sempre comunque acquisita dall’Erario, ma, più semplicemente, che l’azione di rimborso può essere esperita unicamente dal soggetto italiano emittente la fattura.
3. Il rimborso dell’IVA indebita compete al soggetto emittente la fattura
Di qui la seconda questione affrontata dalla Corte di Giustizia relativamente alla conformità ai principi comunitari di effettività e di non discriminazione, in tema di rimborso di IVA non dovuta, “di una disciplina nazionale ricavata dall’interpretazione datane dai giudici nazionali – che consente al cessionario /committente di agire solo nei confronti del cedente / prestatore del servizio, e non nei confronti dell’Erario, pur nell’esistenza nell’ordinamento nazionale di un caso simile, costituito dalla sostituzione nel campo delle imposte dirette,nel quale entrambi i soggetti (sostituto e sostituito) sono legittimati chiedere il rimborso all’Erario”. In osservanza del principio di legalità, qualsiasi forma di imposizione non ancorata alla reale esistenza del presupposto (nell’an e nel quantum) è fonte di indebito per l’Amministrazione finanziaria, la quale sarà esposta all’azione di rimborso da parte di colui che è qualificato dalla legge come soggetto passivo. Nel nostro ordinamento, per la regolarizzazione dell’IVA non dovuta, è previsto il procedimento di variazione dell’imponibile o dell’imposta di cui all’art. 26 D.P.R. n. 633/1972. Qualora non fosse attuabile dal soggetto passivo la procedura di variazione ex art. 26, la tutela della sua posizione soggettiva impone di consentirgli di domandare all’Amministrazione la restituzione di quanto versato in eccedenza mediante l’azione generale di rimborso prevista dall’art. 21, terzo comma, del D.Lgs. n. 546/19929.”
Se le nostre richieste non dovessero essere accolte dall’Enel, oltre al rimborso chiederemo anche i danni, che sono stati causati, dovuto anche alla mancata divulgazione. Inoltre si torna a ribadire che le aziende coinvolte a pagare l’iva pagare ingiustamente, sono ricomprese sul tutto il territorio abruzzese, ma non è escluso che la cosa possa riguardare tutta l’Italia, visto che alcune aziende contattate in Umbria ed in Sicilia non sono a conoscenza dello sgravio fiscale concesso alle aziende agricole. Quindi , non ci si può limitare a divulgare la notizia solamente nella provincia dell’Aquila, sarebbe il caso, che sia gli organi di informazione che L’ENEL si adoperassero rendere noto in campo Nazionale le agevolazione dell’iva sulle aziende agricole e altre attività”.
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