Urbanistica: “Politica balbettante e debole”
Pescara – Il componenti della Commissione Urbanistica Enzo Del Vecchio, Camillo D’Angelo, Florio Corneli scrivono: “Quando la politica balbetta e mostra tutta la sua debolezza, prima nel non fornire gli indirizzi e poi nel non tutelare la prerogative minime alla stessa assegnata da norme nazionali, non ci si può meravigliare se la struttura dirigenziale di un comune si abbandoni a libere interpretazioni che si pongono in estremo contrasto con i canoni minimi della buona amministrazione; buona amministrazione che deve mirare al soddisfacimento ed alla tutela di un bene collettivo prima ancora di quello singolo.
Tutto questo purtroppo è accaduto in tema di urbanistica nel Comune di Pescara.
L’applicazione di una norma nazionale (d.l. 70/2011 c.d. decreto sviluppo) volta a rilanciare il settore dell’edilizia privata attraverso la corresponsione di premialità in termini di maggiori volumi finalizzate a: “…razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate…” è stata interpretata come la possibilità di superare ogni forma di pianificazione urbanistica che il Comune si è dato in virtù di uno specifico potere dato da norme nazionali.
Una libera licenza che la dirigenza del Comune di Pescara ha inteso assumere, peraltro in contrasto con le posizioni dell’assessore competente e che rischia di trascinare lo stesso Comune in una causa risarcitoria nei confronti del soggetto privato.
Infatti, il TAR di Pescara con la sentenza n. 292 del 27.05.2013, di annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pescara alla società Pescaraporto, ha di fatto sancito l’assoluto ed indefettibile primato da parte dell’ente locale in tema di pianificazione urbanistica che, nel caso di specie, era rappresentato da un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica la cui ritardata adozione nei tempi dovuti, qui la grave responsabilità dell’amministrazione Mascia, ha generato una inopportuna e fantasiosa iniziativa della struttura tecnica.
La sentenza, peraltro, segnala un elemento di preoccupante gravità nel passaggio in cui il Collegio giudicante smentisce la difesa del Comune che aveva offerto come parte di giustificazione al rilascio del permesso a costruire l’applicazione di una norma che risulta inesistente nel Piano regolatore Generale.
Un disastro totale che necessita, da parte dell’attuale governo cittadino, l’immediata attivazione di un confronto con l’opposizione nell’aula consiliare per riavviare le procedure di pianificazione a cominciare dal PP2.
Analogamente non può non essere avviata una riflessione con tutte le categorie interessate sulle modalità di recepimento della legge regionale 49/2012 che dia uno strumento normativo semplice e lineare e capace di cogliere quelle prospettive date con il decreto sviluppo e consentire, così, il perseguimento di tre distinti ma complementari interessi:
1. Promuovere e sostenere il recupero ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente con misure premiali adeguate;
2. Promuovere una ripresa delle attività del settore edilizio da sempre considerate un motore vero dell’economia;
3. Sconfiggere l’anacronistica ed atavica convinzione che vuole l’economia dell’edilizia privata in perenne contrasto e/o conflitto con le amministrazioni pubbliche.
Come abbiamo sostenuto nel recente passato, e come oggi ci viene riconosciuto anche da una sentenza del tribunale amministrativo, la materia urbanistica è il volano per la ripresa economica della nostra comunità a patto che nessuna delle parti in causa sfugga alla responsabilità della salvaguardia dell’interesse collettivo. Gli ammiccamenti accondiscendenti di una pseudo politica nei confronti di pseudo poteri forti hanno sempre prodotto danni ad entrambe le parti a cui bisogna avere il coraggio di dire basta”.
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