Billi (2): nessuna prevenzione con scelta “mediatica” ispirata da Bertolaso e condivisa dagli stessi soggetti che presiedevano i lavori”


L’Aquila – Il giudice Billi ha depositato la sentenza di condanna dei membri della Commissione Grandi Rischi. Secondo il giudice, dopo le 31 udienze, le decine di persone ascoltate come testimoni di parte e le difese, gli imputati, con la loro condotta colposa, hanno cagionato la morte di più persone e le lesioni di più persone e tale ipotesi risulta espressamente punita dal legislatore con l’art. 589 comma 4 c.p.. Leggendo le 943 pagine delle motivazioni depositate, si legge con chiarezza che secondo Billi, l’esame dei molteplici profili di colpa evidenziati nella condotta degli imputati consente di sostenere che, nel caso di specie, il grado della colpa è particolarmente elevato: la colpa degli imputati è certamente grave. Ampia e netta, infatti, è risultata la divaricazione tra la condotta in concreto tenuta e la regola precauzionale applicabile.

L’attività di previsione, prevenzione ed analisi del rischio da parte dei membri della commissione è stata svolta in modo superficiale, approssimativo e generico, con affermazioni apodittiche ed autoreferenziali, del tutto inefficaci rispetto ai doveri normativamente imposti.
La carente analisi del rischio sismico non si è limitata alla omessa considerazione di un singolo fattore ma alla sottovalutazione di molteplici indicatori di rischio e delle correlazioni esistenti tra tali indicatori.
Dalla condotta colposa degli imputati è derivato un inequivoco effetto rassicurante.
Un passaggio delle motivazioni alla sentenza molto importante è quello riferito al ruolo di Bertolaso nella vicenda. Secondo Billi, infatti, gravi profili di colpa si ravvisano anche nell’adesione, consapevole e acritica, alla volontà del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di fare una “operazione mediatica” che si è concretizzata nell’eliminazione dei filtri normativamente imposti tra la Commissione Grandi Rischi e la popolazione aquilana. Tale comunicazione diretta, favorita dall’autorevolezza della fonte, ha amplificato l’efficacia rassicurante del messaggio trasmesso, producendo effetti devastanti sulle abitudini cautelari tradizionalmente seguite dalle vittime ed incidendo profondamente sui processi motivazionali delle stesse.

E’ evidente che per Billi, la condotta tenuta dagli imputati il 31.3.09 non è stata oggetto di valutazione sulla base di un criterio ex post, ossia sulla base dell’esperienza di quanto, poi, realmente accaduto il 6.4.09. Ecco alcuni passaggi delle motivazioni:

“Il giudizio di prevedibilità/evitabilità non aveva come oggetto il terremoto quale fenomeno naturale, ma aveva come oggetto il compimento dell’attività di valutazione del rischio sismico secondo canoni di previsione e di prevenzione fondati su indicatori, noti agli imputati, che rappresentano i fattori della formula R = P x V x E (Rischio=pericoloXvulnerabilitàXesposizione).

Il parametro di riferimento dell’analisi che doveva essere compiuta il 31.3.09 non era individuabile in un determinato evento futuro, non consisteva in un evento naturalistico da prevedere deterministicamente, ma era rappresentato dalla valutazione del rischio (nel senso indicato dalla normativa di riferimento),

La “base di accusa”, in altri termini, non consiste nella mancata previsione di un evento naturalistico (il terremoto) che non si può prevedere in senso deterministico o nella mancata promulgazione di uno stato di allarme: non si tratta di “processo alla scienza” ma di processo a sette funzionari pubblici, dotati di particolari competenze e conoscenze scientifiche, chiamati per tali ragioni a comporre una commissione statale, che, nel corso della riunione del 31.3.09, effettuavano una valutazione del rischio sismico in violazione delle regole di analisi, previsione e prevenzione disciplinate dalla legge.

Il giudizio di penale responsabilità non deve essere condotto, dunque, assumendo come parametro metodologico le affermazioni scientifiche degli imputati e ricercando argomentazioni scientifiche di segno contrario o seguendo una intime conviction, come dice l’avv. Petrelli.
Al contrario il giudizio di penale responsabilità assume un parametro metodologico di tipo esclusivamente normativo.

Le considerazioni svolte sui profili di colpa della condotta ed in tema di nesso causale hanno consentito di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza della responsabilità penale degli imputati BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro per il reato di omicidio colposo plurimo. Ciascuno dei sette imputati, nel corso della riunione del 31.3.09, apportava un significativo contributo, modulato sulla formazione scientifica e professionale di ognuno e sull’appartenenza allo specifico settore di competenza in tema di rischio sismico e di protezione civile, corrispondente a quello che era l’oggetto della riunione. A L’Aquila, tuttavia, il 31.3.09 le cose andarono diversamente da quanto, in astratto, prevedono le norme e, per “scelta mediatica”, gli imputati, in qualità di componenti della Commissione Grandi Rischi, assunsero l’onere di informazione diretta nei confronti della popolazione interessata in due modi:

- consentendo l’accesso e la presenza nella sala di persone diverse dai componenti nominativi della Commissione Grandi Rischi e dai partecipanti alla riunione, rendendo, di fatto, immediatamente pubblici, senza alcun filtro, ogni fase della discussione e ogni argomento trattato;

- attraverso la partecipazione alla conferenza stampa, tenuta in conclusione della riunione, di BARBERI e DE BERNARDINIS, alla presenza del prof. DOLCE e del prof. CALVI, unitamente al Sindaco Cialente e all’assessore Stati (come attestano le immagini televisive della conferenza stampa prodotte dal P.M.) che aveva ringraziato i componenti della Commissione per le “affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa”.

Anche le autorità locali di Protezione Civile, peraltro, erano pienamente consapevoli della finalità informativa diretta perseguita dalla riunione della Commissione Grandi Rischi e del proprio ruolo di “diffusori” dell’esito di tale riunione nei confronti della popolazione aquilana. L’assessore Stati, nel corso della sua deposizione testimoniale, ha chiarito che anche la scelta di chi partecipò alla conferenza stampa tenuta subito dopo la riunione non fu casuale ma rispose a precisi criteri di bilanciamento tra competenze regionali e statali e tra autorità politiche e tecniche. L’assessore Stati, in particolare, ha ricordato che appena finita la riunione, rimasero seduti al tavolo lei, il sindaco Cialente, il dott. Altero Leone ed il prof. DE BERNARDINIS e che, prima di rendere le interviste, concordarono la forma di comunicazione da dare all’esterno.

Al termine della riunione, come si legge testualmente nella bozza di verbale, l’assessore Stati ringraziò gli altri partecipanti e dichiarò, senza alcuna possibilità di fraintendimenti, che con le affermazioni ricevute poteva andare senza soluzione di continuità a “rassicurare la popolazione attraverso i media”:
“Grazie a queste vostre affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa”.

In attesa del secondo grado di giudizio che probabilmente, cercando di trovare delle motivazioni poco immaginabili al momento, i difensori degli imputati utilizzeranno per discolpare i loro assistiti, si rimane in attesa di conoscere, ove fossero presenti, le responsabilità penali del dott. Guido Bertolaso di cui ricordiamo tutti la telefonata alla Stati. In corsivo le parole di Bertolaso alla Stati: “Tu adesso parla con De Bernardinis e decidete dove fare questa riunione domani. Poi, fatelo sapere che ci sarà questa riunione, e che non è perché siamo spaventati e preoccupati, ma è perché vogliamo tranquillizzare la gente. Ed invece di parlare io e te, facciamo parlare i massimi scienziati nel campo della sismologia”.

L’effetto tragico di tale scelta è stato colto in pieno all’esito dell’esame delle deposizioni testimoniali dei parenti delle vittime attraverso le quali è stato ricostruito il processo motivazionale che ha indotto le singole vittime di questo processo a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 disinnescando la istintiva ed atavica paura del terremoto e che ha indotto i singoli ad abbandonare le misure di precauzione individuali seguite per tradizione familiare in occasione di significative scosse di terremoto.

Vedremo nei prossimi giorni se la Procura dell’Aquila intenderà procedere con l’accusa di dolo eventuale come prospettata da alcuni esposti presentati da dei parenti delle vittime o se archivierà il caso.


18 Gennaio 2013

Categoria : Cronaca
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