Tarsu, baruffe e accuse al veleno


L’Aquila – Riceviamo da Pina Lauria: “Sull’affaire TARSU le dichiarazioni dei rappresentanti istituzionali e amministrativi hanno ormai raggiunto il culmine: accuse reciproche al veleno che, a ben guardare, evidenziano le responsabilità di ciascuno degli attori chiamati in causa. Cerco di spiegarmi. Partiamo dall’ormai famoso parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale del luglio del 2012.
A volerlo leggere attentamente, nulla dice di più di quanto già doveva essere chiaro in merito alla restituzione con l’abbattimento del 60% previsto dalla legge 183/2011, comma 28, in particolare nella parte in cui fa riferimento a “ciascun carico iscritto a ruolo”.
Infatti, tralasciando l’annualità 2011 per la quale il Comune provvede in proprio alla riscossione ordinaria di tutti i tributi locali e, quindi, anche della TARSU, il parere reso dal Ministero Economia e Finanze si concentra sulla riscossione tramite ruolo vigente per gli anni 2009 e 2010 e chiarisce che per detto periodo, oggetto di sospensione, era applicabile l’articolo 72 del decreto legislativo n. 507 del 1993.
Cosa statuisce l’articolo 72 del decreto legislativo 507/1993? “L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, …è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali….da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto….”.
E infatti il Ministero dell’Economia e delle Finanze scrive nel parere che, entro il 31 dicembre 2009, il Comune avrebbe potuto formare il ruolo e consegnare, a pena di decadenza, al concessionario della riscossione i ruoli relativi alla TARSU per l’anno 2008, 2009 e quelli relativi agli accertamenti che avrebbero potuto essere effettuati entro l’anno 2009.
Entro il 31 dicembre 2010, invece, il Comune avrebbe potuto formare il ruolo e consegnare, a pena di decadenza, al concessionario della riscossione i ruoli relativi alla TARSU per l’anno 2009, 2010 e quelli relativi agli accertamenti che avrebbero potuto essere effettuati entro l’anno 2010”.
Conclude il Ministero che “Pertanto, si deve ritenere che i versamenti che possono essere oggetto della norma di cui all’articolo 33, comma 28, della legge 183/2011 (abbattimento del 60%), sono direttamente correlabili alle somme iscritte a ruolo nelle scadenza appena indicate, indipendentemente dalla data in cui detti ruoli sono stati resi esecutivi, poiché dal tenore letterale del citato articolo 33 si evince che gli importi della ripresa della riscossione riguardino “ciascun carico iscritto a ruolo” (e iscritti a ruolo nelle scadenze del 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2010).
Mi sembra che il parere del Ministero dell’Economia e Finanze sia chiaro e puntuale: dovevano essere formati i ruoli alle scadenze previste per poter usufruire del beneficio dell’abbattimento del 60%. E in effetti il Comune di L’Aquila, nella delibera n.367/2012 di recepimento del parere del Ministero, da atto che:
nel corso del 2009 è stato formato e consegnato al concessionario il 22 dicembre 2009 il ruolo ordinario TARSU 2009, relativamente al periodo ante sisma;
nel corso del 2010 sono stati formati e consegnati al concessionario il 10 dicembre 2010 i ruoli TARSU ordinario 2010;
nel corso del 2010 sono stati formati e consegnati al concessionario, rispettivamente, il 23 novembre 2010 e 10 dicembre 2010, il ruolo TARSU avvisi di accertamento e il ruolo TARSU recuperi annualità dal 2006 al 2009.
E questi sono i ruoli TARSU, le cui cartelle sono state notificate da Equitalia, che hanno visto l’abbattimento del 60%: ruoli che, secondo il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze – che non ha fatto altro che recepire quanto contenuto nella legge 183/2011 – potevano usufruire del beneficio dell’abbattimento.
(Alla sottoscritta sono state notificate le cartelle relative alla TARSU dei primi tre mesi del 2009 della casa ora inagibile; degli ultimi tre mesi del 2009 per l’alloggio del progetto C.A.S.E.; dell’anno 2010, sempre per il progetto C.A.S.E.. Tutti gli importi sono stati ridotti al 40%).
Da parte del funzionario responsabile, pertanto, non è stata portata a termine una attività istituzionale, relativa alle iscrizioni a ruolo per le case tornate agibili, attività che è stata effettuata per gli altri ruoli che hanno beneficiato della riduzione.
Non solo: l’assessore al Bilancio, l’intera Giunta, il Dirigente del Servizio Tributi, secondo il mio parere, erano perfettamente a conoscenza del fatto che potevano usufruire dell’abbattimento soltanto le annualità TARSU iscritte a ruolo, visto che nella delibera di Giunta 367/2012 viene recepito il parere del Ministero che parla chiaramente di ciascun carico iscritto a ruolo e alle scadenze previste dall’articolo 72 del decreto legislativo n. 507.
Non solo: poiché la mancata iscrizione ha come conseguenza la decadenza, pur volendo considerare il periodo di sospensione, ritengo anche che i cittadini non debbano pagare nemmeno il 40% (alcuni, consapevoli di ciò, affermano che soltanto per senso civico sarebbero disposti a pagare il 40%).
Quindi basta con le polemiche interne al Partito dell’Italia dei Valori; basta con la mancata trasparenza e con le bugie; basta con il voler addossare la responsabilità ai cittadini!
Il Dirigente del Settore Tributi e l’assessore al Bilancio dovrebbero avere il buon senso di dimettersi. Non sono sufficienti le scuse ai cittadini del Sig. Sindaco: vi è una responsabilità politica e amministrativa che potrebbe vedere anche l’intervento della Corte dei Conti”.


10 Gennaio 2013

Categoria : Cronaca
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