Prefettura su limiti velocità
L’Aquila – (Foto: un telelaser) – Prendono la multa per aver superato i limiti di velocità e poi fanno ricorso, sostenendo che la violazione non è stata contestata e quindi è illegittima. Non è esattamente così, e la Prefettura chiarisce: “Numerosi ricorsi avverso le norme sul superamento limiti di velocità vengono proposti a questa Prefettura-UTG ed ai Giudici di Pace della Provincia, basandosi sul solo presupposto che tali accertamenti sarebbero illegittimi ogni qualvolta non si proceda al fermo del veicolo ed alla contestazione immediata della violazione.
Tale erroneo convincimento si basa su una errata interpretazione del decreto con il quale sono state di fatto revocate le autorizzazioni alle installazioni di “dispositivi … finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni. La possibilità di utilizzo di detti dispositivi non presidiati era stata precedentemente consentita in questa provincia su alcune strade ad elevata pericolosità con diversi provvedimenti, poi revocati con il decreto in premessa richiamato.
E’ però del tutto erroneo e giuridicamente infondato il ritenere che, in caso di accertamento del superamento dei limiti di velocità, effettuato con apparecchiature presidiate da agenti di polizia stradale (autovelox, telelaser ecc…) senza il fermo del veicolo e la contestazione immediata della violazione, tale accertamento sia illegittimo, in quanto l’art. 201, comma 1 bis, lett. e, del Codice della Strada ne prevede espressamente la validità purchè nel verbale siano “indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata” ed il verbale sia notificato entro il termine di 90 gg. previsto dallo stesso articolo”.
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