L’ordinanza 3808 corregge il tiro della 3789


L’Aquila – Pubblicata oggi l’ordinanza n.3808 contenente nuove misure in favore delle attività produttive e delle infrastrutture che in realtà va ad integrare e modificare l’ordinanza 3789, che vedeva scadere i termini per la presentazione delle domande domani 17 settembre. Nella stessa si ritaglia un ruolo ad Abruzzo Engeenering e si assegnano dei fondi per il collaudo della funivia del Gran Sasso. Benvengano migliorie alle ordinanze, ma si auspica che in futuro le stesse siano pensate e ragionate prima ancora di accorgersi che è meglio asseverre una perizia piuttosto che giurarla. Piccole cose per i burocrati ma muri alti 100 metri per i poveri cittadini da mesi sballottati da un ufficio all’altro per capire come interpretare le dicisioni della protezione civile. Seguono i principali punti dell’ordinanza 3808:  
E’ stata firmata il 15 settembre l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3808, che stabilisce nuove misure in favore della ripresa delle attività produttive e interventi sulle infrastrutture.
3, 5 milioni di euro per la funivia “Fonte Cerreto-Campo Imperatore”.  Il Commissario delegato stanzia 3,5 milioni di euro dal fondo per l’emergenza terremoto per avviare le verifiche, la messa in sicurezza ed efficienza degli impianti della funivia “Fonte Cerreto-Campo Imperatore” nel Gran Sasso.  (art. 10)
Novità per le attività produttive. Ci sono 60 giorni in più di tempo per presentare la domanda per accedere agli indennizzi previsti per le attività produttive che hanno subito danni economici a causa del terremoto. La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui ha sede l’attività entro 120 giorni dal 20 luglio, data di pubblicazione dell’ordinanza n.3789 in Gazzetta Ufficiale. (art.4)
In aggiunta a quanto previsto dall’ordinanza n.3789, se le disposizioni del Comune non consentono l’accesso ai luoghi per la valutazione del danno subito dall’edificio, il termine per la presentazione della domanda decorre dal giorno in cui viene effettivamente autorizzato l’accesso. (art.4)
In base all’ordinanza n.3808, deve essere “asseverata” e non “giurata” la perizia che descrive e quantifica il danno subito dall’edificio per il quale si richiede l’indennizzo. La modifica si applica anche al modello di domanda in allegato.(art.4)

Le spese sostenute per le perizie da allegare alla richiesta di contributo rientrano nell’indennizzo concesso dall’ordinanza n.3789 del 9 luglio 2009. (art.4)

Gli interventi sulla viabilità. Anas, RFI, Provveditorato Interregionale OO.PP e Provincia dell’Aquila sono i soggetti che devono mettere in atto, a valere sui propri bilanci, le opere previste all’art.8 dell’ordinanza n.3805 in cui vengono stanziati 10milioni di euro per interventi sulla viabilità da realizzare in occasione della  riapertura di scuole, università e attività produttive. Questi soggetti sono autorizzati anche ad occupare con urgenza ed, eventualmente, ad espropriare le aree in cui verranno realizzate queste opere. Lo potranno fare prescindendo da altri adempimenti, dalla redazione dello stato di consistenza e del verbale di “immissione in possesso” dei suoli, che può avvenire anche in presenza di due soli testimoni. (art.5)

Reperimento di alloggi per chi ha una casa inagibile o distrutta. Anche ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per l’acquisto di case ultimate o in corso di completamento da affittare temporaneamente si applicano le disposizioni previste per le imprese che costruiscono o vendono abitazioni. Per queste è riconosciuto un indennizzo non superiore al 75%, fino ad un massimo di 30.000 euro, per la riparazione con miglioramento sismico di ciascuna unità abitativa, purché i lavori siano completati entro 6 mesi.

Gli appartamenti devono essere concessi in affitto, secondo le condizioni previste dall’ordinanza n. 3769, alle persone con una casa distrutta o inagibile, con priorità a chi ha una case di tipo E, per la durata minima di 18 mesi, rinnovabile fino a ad un massimo di 36 mesi, e in casi eccezionali fino a 60 mesi. Per rendere gli appartamenti subito abitabili, viene stanziato un contributo fino ad un massimo di 2.000 euro per gli arredi. 
Alle imprese che costruiscono e vendono immobili è concesso un indennizzo non superiore al 75%, fino ad un massimo di 30.000 euro, anche se vendono gli appartamenti ai fondi comuni di investimento immobiliare. (art. 9)

Fondi per l’edilizia residenziale della regione Abruzzo. I 150 milioni di euro stanziati per la regione Abruzzo sono così ripartiti: 107 milioni di euro per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprietà dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Regionale sovvenzionata, e 43 milioni di euro per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica comunale. La disposizione sostituisce il comma 4 dell’art. 2 della 3803. (art.1)

Strutture per la Provincia dell’Aquila. Il Commissario delegato all’emergenza terremoto è autorizzato ad assegnare risorse finanziarie, dal fondo per l’emergenza in Abruzzo, necessarie a reperire una sede temporanea per la Provincia fino a quando non saranno riparati gli immobili pubblici danneggiati dal sisma. (art.11)

Proroga della scadenza dei consigli degli ordini degli ingegneri e architetti. È prorogato al 31 marzo 2010 la scadenza dei consigli degli ordini degli ingegneri e architetti, per consentire lo svolgimento regolare delle elezioni. (art.12)

Disposizioni sul personale impiegato nelle zone terremotate. L’articolo 3 contiene alcune disposizioni sul personale del Comune dell’Aquila ed in particolare vengono previsti i fondi per pagare gli straordinari lavorati a causa del terremoto per 80 unità lavorative per un costo massimo di 750.000 Euro (art.3)

L’articolo 7 di questa ordinanza contiene alcune disposizioni per il personale delle Province dell’Abruzzo e del CNR direttamente impegnato nelle zone terremotate ed in particolare si prevede la copertura per 75 ore mensili di straordinario pro capite per 5 unità lavorative. (art.7)

L’articolo 8 contiene invece alcuni provvedimenti che riguardano gli importi dei tributi e il personale della Provincia dell’Aquila. (art.8)

Misure per i Sindaci. Sale da 60 a 120 giorni il termine per cui i Sindaci dei comuni compresi nei COM possono richiedere ai propri datori di lavoro, con onori a proprio carico, l’esenzione dalle prestazioni lavorative. La disposizione modifica l’articolo 3 dell’ordinanza n. 3797. (art.1)

Ulteriori diposizioni. Il Dipartimento della Protezione Civile può ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip – Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A. – per l’acquisizione di lavori, beni e servizi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. (art.6)

Anche Abruzzo Engineering affiancherà la RELUIS, Rete di laboratori universitari di ingegneria, nella fase istruttoria delle domande per richiedere i contribuiti per immobili di tipo E.  Questo comma dell’ art.1 integra il comma 3, art.11, dell’ordinanza 3805. (art.1)

Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche può affidare gli appalti dei lavori anche sulla base del progetto preliminare, derogando l’articolo 53 del decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006. (art.2)


16 Settembre 2009

Categoria : Cronaca
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