Metanodotto, diffidato il Comune
Sulmona – Scrivono i comitati cittadini per l’ambiente: “L’avvocato Chiara Maiorano, a nome e per conto del WWF regionale e dei Comitati cittadini per l’ambiente di Sulmona, ha inoltrato una diffida nei confronti degli amministratori e dei tecnici comunali i quali, con la deliberazione consiliare approvata il 16 marzo scorso, hanno sostenuto che il metanodotto Sulmona – Foligno non necessita di compatibilità urbanistica in quanto “opera di urbanizzazione”.
Una tesi, questa, che fa molto comodo alla Snam perché facilita l’iter burocratico dell’insediamento del metanodotto, ma che non trova riscontro né nella normativa edilizia nazionale né nelle norme tecniche dello stesso Comune di Sulmona.
La diffida dell’avvocato Maiorano è rivolta ai 12 consiglieri comunali (il Sindaco Federico, il Presidente del Consiglio comunale Angelucci, i consiglieri Capparuccia, D’Angelo, De Deo, Di Cesare, Gentile, Giovannelli, La Civita, Masci, Pagone e Pelino) e ai due funzionari (Panella e D’Agostino) che hanno approvato o avallato la delibera.
Con l’atto si diffidano formalmente ed in via ultimativa gli Uffici comunali e gli amministratori pubblici affinché provvedano, in via di autotutela, alla modifica della delibera in oggetto entro e non oltre 40 giorni; inoltre si diffidano amministratori e funzionari affinché nella specifica Conferenza dei Servizi e, comunque, nelle sedi istituzionali in cui il Comune di Sulmona è chiamato ad esprimere il proprio parere, essi non sostengano la tesi secondo cui il metanodotto non necessiterebbe di compatibilità urbanistica. Diversamente ci si riserva di tutelare i propri diritti anche impugnando i provvedimenti presso tutte le sedi competenti. Alla diffida è stato allegato il parere pro veritate firmato dall’avvocato Anna Iannozzi, presentato in sede di discussione della delibera ma non tenuto in considerazione.
La tesi secondo cui il metanodotto sarebbe un’opera di urbanizzazione è ricavata da una legge regionale (la n. 89 del 1998), ma essa è in totale contrasto sia con la legislazione nazionale di riferimento (la n. 847 del 1964) che con le norme tecniche di attuazione del PRG di Sulmona. Ambedue stabiliscono che per opere di urbanizzazione sono da intendersi solo le reti di distribuzione dell’energia e non le infrastrutture di trasporto energetico (come i grandi metanodotti e gli elettrodotti).
Se fosse vero quanto sostenuto nella delibera contestata, si arriverebbe alla conclusione che il metanodotto potrebbe essere realizzato senza nessuna autorizzazione, ma semplicemente attraverso la dichiarazione di inizio di attività da parte della Snam! Il che è ovviamente inconcepibile in quanto stiamo parlando di una grande opera che è stata sottoposta per oltre 5 anni alla Valutazione di Impatto Ambientale e che necessita dell’intesa Stato – Regione.
Nella diffida si chiarisce che, in base al Testo Unico in materia edilizia (DPR 380/2001) è, inoltre, comunque necessaria l’autorizzazione e, quindi, la compatibilità urbanistica in quanto si tratta di un’opera che verrebbe realizzata da un soggetto diverso dal Comune e che comporta la trasformazione in via permanente del suolo inedificato.
E’ doveroso tener presente che il metanodotto impone, lungo tutto il tracciato, una fascia di rispetto di 40 metri ( 20 per lato) ed inoltre, per motivi di sicurezza, tutti i luoghi di concentrazione di persone (edifici pubblici, supermercati, luoghi di intrattenimento ecc.) dovranno essere situati ad una distanza di almeno 100 metri. E’ perciò evidente che il metanodotto comporta una pesante interferenza con la pianificazione urbanistica dei Comuni. Per fare un solo esempio a Sulmona, nell’area di Case Pente, dov’è prevista la centrale di compressione e ben 4 tubi di collegamento, sarà impedita in futuro l’espansione del cimitero.
Non c'è ancora nessun commento.