Province, ricorso pure contro il CAL


Chieti – LA POLITICA TENDE A SMORZARE L’ARGOMENTO, MA C’E’ CHI NON SI ALLINEA – La vicenda delle province condannate a morte, e di quelle che come Chieti hanno i requisiti per sopravvivere ma muoiono lo stesso, si è come spenta: la politica tace, preferisce non affrontare un argomento sul quale rischia di scottarsi. Alla vigilia, poi di consultazioni regionali nel 2013, i big dei vari schieramenti davvero non hanno interesse a trattare argomenti tanto delicati… Si spera solo che, con l’ipocrisia tipica di questo paese-struzzo, la vicenda si spenga e sia dimenticata.
Non ha affatto intenzione di cucirsi la bocca la provincia di Chieti, che impugnerà dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale la Delibera del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) del 26 settembre 2012, che ha proposto l’unione delle Province di Chieti-Pescara e L’Aquila Teramo, e la Delibera del Consiglio regionale del 23 ottobre 2012 che ha stabilito di non sottoporre al Governo alcuna proposta di riordino delle Province abruzzesi, ritenendo la completa soppressione delle Province la soluzione più idonea al perseguimento delle finalità di riduzione dei costi della politica. E, sempre in tale giudizio, la Provincia di Chieti solleverà la questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 17 comma 4 bis del Decreto Legge n. 95/2012 (noto anche come decreto sulla spending review) e al Decreto legge 188/2012, (che ha recepito le ipotesi di riordino del Cal Abruzzo) e ad ogni altro provvedimento normativo ad essi connesso che si ritengono lesivi dei principi della Carta Costituzionale nonchè dell’autonomia della Provincia di Chieti e del ruolo di Chieti come città Capoluogo.
Lo ha deciso la Giunta Provinciale che ha nominato, affidando loro l’incarico di procuratori e difensori dell’Ente, gli avvocati Lucio Valerio Moscarini e Anna Moscarini del Foro di Roma e gli avvocati Marco Ciammaichella e Germano De Cinque del Foro di Chieti. I quattro professionisti hanno dichiarato di voler prestare la propria attività puramente ed esclusivamente a titolo onorario, rinunciando a qualunque compenso per le rispettive prestazioni professionali, giudiziali e stragiudiziali, salvo il rimborso delle spese documentate.

21 Novembre 2012

Categoria : Cronaca
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