TAR conferma: forti limitazioni a caccia
L’Aquila – MENO MALE, UN PO’ DI PACE PER TANTI ANIMALI – FEBBO: LA CACCIA NON E’ CHIUSA – E’ stata pubblicata oggi l’ordinanza del TAR che, confermando il proprio decreto urgente dell’8 settembre, ha accolto la richiesta di sospensiva di gran parte del calendario venatorio della Regione Abruzzo avanzata dal WWF e dagli Animalisti Italiani. Sono le stesse associazioni a renderlo noto. Pertanto, dicono, e’ vietata la caccia a Quaglia (foto), Tortora, Allodola, Beccaccia, Marzaiola, Beccaccino, Moriglione e Pavoncella; e’ vietata la caccia a tutte le specie (quindi l’attivita’ venatoria e’ vietata completamente) nell’area del Piano d’Azione di Tutela dell’Orso Marsicano (PATOM); e’ vietata la caccia a tutte le specie (quindi l’attivita’ venatoria e’ vietata completamente) nelle decine di Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale presenti nella regione Abruzzo.
Non solo – aggiugno – : il TAR ha ulteriormente censurato il calendario venatorio voluto dalla Regione, accogliendo le tesi delle Associazioni, suffragate dal parere dell’ISPRA, in merito alla necessita’ di utilizzare munizioni con pallini privi di piombo in aree a rischio per determinate specie. Dichiara Dante Caserta, vicepresidente del WWF Italia: “Oggi e’ un gran bel giorno per la fauna abruzzese. Vengono accolte dalla magistratura amministrativa le nostre tesi. E’ l’ennesima sconfitta sulla caccia inanellata dalla Regione Abruzzo che su questa materia rimedia continue brutte figure. Speriamo – conclude Caserta – che questa bocciatura faccia riflettere la Giunta regionale ed i partiti che la sostengono sulla necessita’ di gestire l’attivita’ venatoria in maniera corretta, ritirando, ad esempio, l’atto con il quale e’ stata recentemente aperta la strada alla caccia di cervi e caprioli nella nostra regione”.
LA ACCIA NON E’ CHIUSA – “Le decisioni della Magistratura vanno rispettate e per questo ci atterremmo a quanto stabilito dal Tar sul calendario venatorio. Restiamo comunque convinti della bonta’ del nostro operato e anche per questo impugneremo l’Ordinanza sospensiva dinanzi al Consiglio di Stato”. Questo il commento dell’Assessore regionale alla Caccia, Mauro Febbo in merito all’Ordinanza della sezione aquilana del Tribunale Amministrativo Regionale che conferma i provvedimenti adottati in sede di Decreto monocratico. Permangono momentaneamente il divieto di caccia nei siti NATURA 2000 (Sic e Zps) e nelle aree di presenza dell’Orso individuate dal PATOM e il divieto di prelievo venatorio per le specie SPEC, con l’aggiunta dell’obbligo di adeguamento alle indicazioni ISPRA per quanto riguarda l’utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati. “Mi preme precisare – aggiunge Febbo – che tale decisione non comporta assolutamente la chiusura della caccia, come viene erroneamente sostenuto da piu’ parti creando confusione e ingiustificato allarmismo. L’esercizio dell’attivita’ venatoria puo’ essere ad oggi svolto come da calendario sul restante territorio regionale e per tutte le specie non escluse dalla decisione del Tar. Restano cacciabili, secondo le modalita’ e le date previste dal calendario venatorio 2012/2013, – conclude l’Assessore Regionale Febbo – le seguenti specie: Merlo, Cornacchia grigia, Gazza, Fagiano, Ghiandaia, Lepre, Folaga, Volpe, Cesena, Tordo sassello, Tordo bottaccio, Germano reale, Gallinella d’acqua, Alzavola, Porciglione, Fischione, Colombaccio, Coturnice, Cinghiale e Starna. Per quest’ultima con Piani di prelievo approvati dalle Province”. “Voglio comunque sottolineare che, proprio nella prospettiva dell’accoglimento della domanda di sospensiva, poi effettivamente intervenuto, gli Uffici competenti si sono gia’ attivati sin dal mese di settembre per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) sul calendario venatorio al fine di superare le censure del Tribunale amministrativo regionale”. “Sono altresi’ al vaglio della Direzione – conclude Febbo – ulteriori misure tendenti a restituire tempi e spazi di caccia ad oggi sottratti al mondo venatorio dal pronunciamento del Tar”.
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