Zona franca urbana dell’Aquila (GU n. 204 del 1-9-2012 )
Roma – Pubblichiamo, su richiesta di molti lettori, il testo integrale del Decreto legge del 26 giugno 2012 inerente le “Determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalita’ di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-ter, dell’articolo 1, della legge n. 296/2006 e ss.mm. e ii., alla Zona franca urbana dell’Aquila” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.204 del 1.9.2012.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e
integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in
particolare, il comma 340 dell’articolo 1 con il quale sono istituite
le Zone Franche Urbane;
Visti i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 della legge n.
296 del 2006 con il quale sono disposte agevolazioni fiscali in
favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone Franche
Urbane;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile» e, in particolare, l’articolo 10, comma
1-bis con il quale e’ stabilito che il CIPE, su proposta del
Ministero dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo,
provvede alla individuazione e alla perimetrazione, nell’ambito dei
territori comunali della provincia di L’Aquila e di quelli di cui
all’articolo 1 del medesimo decreto, delle Zone Franche Urbane,
istituendo altresi’, per il finanziamento delle predette Zone, un
apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze;
Vista la delibera CIPE 13 maggio 2010, n. 39, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 novembre 2010, n.
268, con la quale sono state disposte l’individuazione e la
perimetrazione della Zona Franca Urbana del Comune di L’Aquila e
l’assegnazione delle relative risorse;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita’» e, in particolare, l’articolo 70,
comma 1, con il quale e’ previsto che le risorse del Fondo di cui
all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009
possono essere utilizzate per la concessione delle agevolazioni di
cui all’articolo 1, comma 341, della citata legge n. 296 del 2006,
anche a titolo di de minimis, in favore delle piccole e micro
imprese, gia’ costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre
2014, situate nella Zona Franca Urbana di L’Aquila;
Visto il comma 2 del medesimo articolo 70 del decreto-legge n. 1
del 2012, che rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalita’ di
applicazione delle predette agevolazioni;
Visti la definizione di piccola e di micro impresa di cui alla
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003, nonche’ il decreto del Ministro delle attivita’ produttive 18
aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i
criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina
comunitaria;
Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), pubblicato
nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto l’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, recante il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e i lavoratori in mobilita’;
Visto l’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
disposizioni per il regime agevolato delle nuove iniziative
imprenditoriali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in
particolare l’articolo 17 che prevede la compensabilita’ di crediti e
debiti tributari e previdenziali;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
istituzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche’
riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il
riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo
4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 1° dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2009, n. 302,
recante la determinazione del massimale di retribuzione ai fini
dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali, emanato ai
sensi della lettera d) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto
all’articolo 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le condizioni, i
limiti e le modalita’ di applicazione delle agevolazioni di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, in
favore delle piccole e micro imprese localizzate all’interno della
Zona Franca Urbana del Comune di L’Aquila (nel seguito ZFU),
istituita ai sensi dell’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2
Beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
decreto, salvo quanto previsto al comma 2 e alle condizioni di cui ai
commi 3 e 4, le imprese:
a) di piccola e micro dimensione, ai sensi di quanto stabilito
dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003 e del decreto del Ministro delle attivita’ produttive 18 aprile
2005;
b) gia’ costituite alla data di presentazione dell’istanza di cui
all’articolo 11, purche’ la data di costituzione dell’impresa non sia
successiva al 31 dicembre 2014, e regolarmente iscritte al Registro
delle imprese;
c) che svolgono la propria attivita’ all’interno della ZFU, ai
sensi di quanto previsto ai commi 5 e 6;
d) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
civili, che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a
procedure concorsuali.
2. Non sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto i
soggetti che si trovano in una o piu’ delle condizioni individuate
dall’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») e
successive modifiche e integrazioni (nel seguito Regolamento (CE) n.
1998/2006). In particolare, le agevolazioni di cui al presente
decreto non possono essere concesse:
a) a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura
che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.
104/2000 del Consiglio;
b) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei
prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;
c) per lo svolgimento di attivita’ connesse all’esportazione
verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati
ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete
di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attivita’
d’esportazione;
d) per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di
prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
e) a imprese attive nel settore carboniero ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1407/2002;
f) a imprese in difficolta’ ai sensi degli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta’.
3. I contribuenti cui e’ applicabile il regime fiscale di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilita’ di cui
all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a
condizione che abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sul
valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le
modalita’ previste dal comma 110 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
4. I soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato
per le nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni,
possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto
comunicando all’Agenzia delle entrate formale rinuncia al predetto
regime agevolato, con le modalita’ previste dal provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001.
5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, e’
necessario che i soggetti individuati ai sensi del comma 1 abbiano un
ufficio o locale destinato all’attivita’, anche amministrativa,
all’interno della ZFU.
6. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attivita’ non
sedentaria, oltre alla condizione di cui al comma 5, e’ necessario,
alternativamente, che:
a) presso l’ufficio o locale di cui al comma 5 sia impiegato
almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi
svolga la totalita’ delle ore;
b) realizzino almeno il 25 percento del proprio volume di affari
da operazioni effettuate all’interno della ZFU.
Art. 3
Agevolazioni concedibili
1. I soggetti di cui all’articolo 2 possono beneficiare, nei limiti
previsti al comma 2 e della dotazione finanziaria del Fondo di cui
all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 (nel
seguito Fondo), delle agevolazioni previste alle lettere a), b), c) e
d) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive modifiche e integrazioni, consistenti in:
a) esenzione dalle imposte sui redditi di cui all’articolo 6;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive di
cui all’articolo 8;
c) esenzione dall’imposta municipale propria per i soli immobili
siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui
all’articolo 2 per l’esercizio dell’attivita’ economica, di cui
all’articolo 9;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da
lavoro dipendente di cui all’articolo 10.
2. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, del
Regolamento (CE) n. 1998/2006, ciascun soggetto ammesso alle
agevolazioni di cui al presente decreto puo’ beneficiare delle
esenzioni di cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori
agevolazioni gia’ ottenute dall’impresa a titolo di de minimis
nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione
dell’istanza di cui all’articolo 11 e nei due esercizi finanziari
precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di
100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto
su strada, nonche’ di eventuali ulteriori agevolazioni ottenute, non
a titolo di de minimis, dall’impresa, cumulabili con i benefici di
cui al presente decreto.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di
imposta di accoglimento dell’istanza di cui all’articolo 11.
Art. 4
Riserve
1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del Fondo, una quota
pari al:
a) 20 percento delle risorse disponibili e’ riservata in favore
dei soggetti, aventi i requisiti di cui all’articolo 2, che, alla
data di presentazione dell’istanza di agevolazione di cui
all’articolo 11, si trovano nei primi tre periodi di imposta dalla
data di costituzione dell’impresa;
b) 10 percento delle risorse disponibili e’ riservata in favore
dei soggetti di cui all’articolo 2 che svolgono l’attivita’ economica
nel centro storico del Comune di L’Aquila. Sono considerati tali i
soggetti che rispettano i medesimi requisiti, fatto salvo il diverso
ambito territoriale di riferimento, di cui all’articolo 2, comma 5 e,
nel caso di soggetti che svolgono attivita’ d’impresa non sedentaria,
di cui al comma 6 del medesimo articolo 2.
2. Le somme non impiegate dalla riserva di cui alla lettera b) del
comma 1 sono utilizzate a copertura delle istanze, che non gravano
sulla predetta riserva, rimaste prive di integrale copertura di
L’Aquila.
Art. 5
Gestione del Fondo
1. L’attivita’ di regolazione contabile delle minori entrate,
fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione da parte dei
soggetti beneficiari delle predette esenzioni, e’ affidata
all’Agenzia delle entrate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle
finanze versa le risorse del Fondo sulla contabilita’ speciale n.
1778, intestata «Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio» ed
utilizzata per l’esecuzione delle regolazioni contabili di cui al
comma 1.
Art. 6
Esenzione dalle imposte sui redditi
1. Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attivita’ svolta
dall’impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000,00
euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto previsto al
comma 5, e’ esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo
di imposta di accoglimento della istanza di cui all’articolo 11, nei
limiti delle seguenti percentuali:
a) 100 percento, per i primi cinque periodi di imposta;
b) 60 percento, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
c) 40 percento, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
d) 20 percento, per i periodi di imposta tredicesimo e
quattordicesimo.
2. Ai fini della determinazione del reddito per cui e’ possibile
beneficiare dell’esenzione di cui alla lettera a) del comma 341
dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, non rilevano le plusvalenze
e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del
Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (nel seguito TUIR), ne’ le
sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del
medesimo TUIR.
3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti
a quello di accoglimento della istanza di cui all’articolo 11, la cui
tassazione o deduzione e’ stata rinviata in conformita’ alle
disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla
determinazione del reddito.
4. Ai fini del presente articolo, non si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 83 del TUIR.
5. Il limite di 100.000,00 euro di cui al comma 1 e’ maggiorato,
per ciascuno dei periodi di imposta di cui al medesimo comma 1, di un
importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo
dipendente, residente all’interno del Sistema Locale di Lavoro in cui
ricade la ZFU, assunto a tempo indeterminato dall’impresa
beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che
costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con
contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale,
rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia
di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta
precedente a quello di decorrenza dell’esenzione di cui al presente
articolo. La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono
attivita’ di lavoro dipendente solo all’interno della ZFU.
L’incremento e’ considerato al netto delle diminuzioni verificatesi
in societa’ controllate o collegate all’impresa richiedente ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, al medesimo soggetto.
6. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attivita’ anche al
di fuori della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto
nella ZFU, sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere
un’apposita contabilita’ separata. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente
all’esercizio dell’attivita’ nella ZFU e al di fuori di essa
concorrono alla formazione del reddito prodotto nella ZFU per la
parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare
dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito prodotto dall’impresa nella ZFU e l’ammontare di tutti gli
altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d’imposta in
corso alla data di emanazione del presente decreto non si applicano
le disposizioni del presente comma.
Art. 7
Rilevanza del reddito esente
1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di
famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR, rileva
altresi’ il reddito determinato ai sensi dell’articolo 6.
2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 12, commi 1, 13, 15 e
16 del TUIR, il reddito determinato ai sensi dell’articolo 6 e’
computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo
del predetto reddito ai fini dell’accesso alle prestazioni
previdenziali e assistenziali.
3. Il reddito determinato ai sensi dell’articolo 6 concorre alla
formazione della base imponibile dell’addizionale regionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’addizionale
comunale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360.
Art. 8
Esenzione dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive
1. Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da
quello di accoglimento dell’istanza di cui all’articolo 11,
dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive e’ esentato il
valore della produzione netta.
2. Ai fini di cui al comma 1, per la determinazione del valore
della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze
realizzate.
3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti
a quello di accoglimento della istanza di cui all’articolo 11, la cui
tassazione o deduzione e’ stata rinviata in applicazione
dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
nonche’ della disciplina vigente in data anteriore a quella di
introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione
del valore della produzione netta.
4. Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attivita’ anche al
di fuori della ZFU, ai fini della determinazione, ai sensi di quanto
previsto ai commi 2 e 3, della quota di valore della produzione netta
per cui e’ possibile beneficiare dell’esenzione dall’imposta
regionale sulle attivita’ produttive, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
Art. 9
Esenzione dall’imposta municipale propria
1. Per gli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati dai
soggetti di cui all’articolo 2 per l’esercizio dell’attivita’
d’impresa, e’ riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale
propria per l’anno 2012.
Art. 10
Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente
1. Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a
tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione
che almeno il 30 percento degli occupati risieda nel Sistema Locale
di Lavoro in cui ricade la ZFU, e’ riconosciuto, nei limiti del
massimale di retribuzione fissato dall’articolo 1, comma 1, del
decreto del Ministro del lavoro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 1° dicembre 2009, l’esonero dal versamento dei
contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti
percentuali:
a) 100 per cento, per i primi cinque anni;
b) 60 percento, per gli anni dal sesto al decimo;
c) 40 percento, per gli anni undicesimo e dodicesimo;
d) 20 percento, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
Art. 11
Modalita’ di accesso alle agevolazioni
1. Per fruire dei benefici di cui al presente decreto, i soggetti
in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 presentano al
Ministero dello sviluppo economico un’apposita istanza, nei termini
previsti con decreto del medesimo Ministero emanato entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto. L’istanza e’
formulata secondo lo schema approvato dal Ministero dello sviluppo
economico sentito il Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Nell’istanza i soggetti richiedenti indicano l’importo delle
agevolazioni complessivamente richiesto. Nella medesima istanza e’,
altresi’, dichiarato l’ammontare delle eventuali agevolazioni
ottenute a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso
alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari
precedenti, nonche’ l’importo di eventuali altre agevolazioni
ottenute, non a titolo di de minimis, dall’impresa cumulabili con i
benefici di cui al presente decreto.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del rapporto
tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio
d’imposta e contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle
istanze di cui al comma 1, determina, tenendo conto delle quote del
Fondo destinate alle riserve di cui all’articolo 4, l’importo massimo
dell’agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto
beneficiario. Tali importi sono resi noti con provvedimento del
Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito Internet
del medesimo Ministero.
3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente
all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun
beneficiario compreso il relativo codice fiscale, nonche’ l’importo
dell’agevolazione concessa.
Art. 12
Modalita’ di fruizione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 1, sono fruite
mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con
il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate,
pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalita’ e
termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima
Agenzia.
2. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 3, comma 2, le
agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al
raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente
concessa, cosi’ come rideterminato nel provvedimento di cui al comma
2 dell’articolo 11.
Art. 13
Cumulo
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con
altre agevolazioni, fatti salvi eventuali divieti in tal senso
previsti dalle norme che regolano le modalita’ di tali aiuti, anche
concesse all’impresa a titolo di de minimis. In tale ultimo caso, le
agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili nel limite
dell’importo di 200.000,00, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di
imprese attive nel settore del trasporto su strada, nell’arco di tre
esercizi finanziari, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE)
n. 1998/2006.
Art. 14
Trasmissione dei dati
1. L’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo
economico, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di fruizione delle esenzioni, i dati relativi
alle agevolazioni effettivamente fruite dai beneficiari.
Art. 15
Controlli
1. Le Amministrazioni competenti, nell’ambito dei rispettivi poteri
istituzionali in materia di attivita’ di controllo sul corretto
adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti,
possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite
ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione
delle esenzioni, secondo le modalita’ ed entro i limiti previsti dal
presente decreto.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente
al competente agente della riscossione e, per conoscenza, al
Ministero dello sviluppo economico, all’Agenzia delle entrate e
all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, pena la revoca delle
agevolazioni concesse, l’eventuale perdita, successivamente
all’accoglimento dell’istanza di agevolazione, dei requisiti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d).
Art. 16
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nel
caso in cui:
a) venga accertata l’insussistenza, in capo al soggetto
beneficiario, dei requisiti previsti all’articolo 2 per l’accesso e
la fruizione delle esenzioni, ovvero, con riferimento al requisito di
cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, l’attivita’
economica venga trasferita al di fuori della ZFU prima che siano
decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell’istanza di cui
all’articolo 11;
b) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni
mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verita’;
c) il soggetto beneficiario, pur svolgendo l’attivita’ di impresa
anche al di fuori della ZFU, non abbia adempiuto, ai sensi di quanto
previsto all’articolo 6, comma 6, all’obbligo di tenuta della
contabilita’ separata;
d) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei
controlli di cui all’articolo 15;
e) emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito delle
esenzioni di cui all’articolo 3 in misura superiore agli importi di
cui all’articolo 11, comma 2, nonche’ agli ulteriori limiti di
esenzione previsti dal presente decreto.
2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, successivamente alla
data di accoglimento dell’istanza di agevolazione, perda almeno uno
dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e ne abbia
dato tempestiva comunicazione ai sensi dell’articolo 15, comma 2, le
agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere
dalla data in cui si e’ verificata la perdita del requisito.
3. Nei casi in cui e’ disposta la revoca delle agevolazioni ovvero
si verifica la decadenza dalle stesse, le Amministrazioni competenti
procedono al recupero presso le imprese delle agevolazioni
indebitamente percepite per il successivo versamento all’Entrata
dello Stato.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 giugno 2012
Il Ministro dello sviluppo economico
Passera
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Il vice Ministro delegato
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012
Ufficio di controllo Atti MISE – MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 316
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