Gli ingegneri e i compensi professionali
L’Aquila – Il presidente degli ingegneri, Pierluigi De Amicis, foto, ha scritto al presidente Chiodi e agli uffici della ricostruzione: “Si ricorda che in data 21 luglio 2009, è stato firmato il protocollo di intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini professionali della Regione Abruzzo, sottoscritto anche dai Consigli Nazionali e dalle Federazioni Regionali.
Il protocollo disciplina i compensi spettanti agli Ingegneri ed agli Architetti per le prestazioni richieste per il ripristino dell’agibilità sismica degli immobili danneggiati dal sisma del 06 aprile 2009, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata. In particolare si conveniva sull’applicazione della Legge 143/49 e del D.M. 04 aprile 2001 con una riduzione degli onorari minimi del 30% con un rimborso spese conglobato nel 20% dell’onorario. Gli aspetti di dettaglio del protocollo venivano esplicitati nello schema di convenzione allegato al protocollo stesso con la lettera B.
Nella fase iniziale i contenuti dello schema di convenzione erano finalizzati agli interventi sugli edifici non gravemente danneggiati e non riuniti in aggregato.
Successivamente atti normativi hanno disciplinato quelle che sono anche le prestazioni richieste per gli edifici classificati con esito di agibilità E e per quelli riuniti in aggregato, senza però normare sui rispettivi compensi professionali.
Nelle more di un aggiornamento dello schema di convenzione onde poter tener conto dei compensi spettanti per le ulteriori prestazioni comunque richieste ed obbligatorie, i professionisti incaricati hanno redatto i progetti prima per gli edifici singoli classificati E, con l’assurda scadenza del 31 agosto 2011 poi eliminata con successive O.P.C.M. e
con molti contributi ancora non rilasciati forse anche per mancanza di disponibilità di risorse economiche, e poi anche per quelli riuniti in aggregato, senza alcuna certezza sui compensi. Ad oggi molti cantieri sono in essere anche per gli edifici gravemente
danneggiati.
La necessità dell’aggiornamento dello schema di convenzione è stata condivisa e ritenuta anche non procrastinabile. A tal proposito questa Federazione nel 2010 ha istituito un tavolo di lavoro per la definizione dei contenuti della convenzione oggetto di integrazione, ma, ad oggi, si è ancora lontani dall’avere una condivisione con i soggetti
da Lei delegati.
Le principali prestazioni richieste, e per cui si ritiene di dover condividere il corrispettivo onorario, e non previste nello schema di convenzione possono essere sinteticamente elencate:
• precisazioni su quanto già previsto per le prestazioni di Coordinatore per la
progettazione e di Coordinatore per l’esecuzione, oltre che di Responsabile dei
lavori;
• precisazioni su quanto già previsto per la redazione di relazione geotecnica e di
relazione di indagine geotecnica, idrologica e di indagine sismica;
• redazione di piano di manutenzione dell’opera – si ricorda l’obbligatorietà non
solo per le opere pubbliche;
• rilievi anche in condizioni di estrema difficoltà (ad esempio edifici pericolanti e
puntellati);
• precisazioni su quanto già previsto per la misura e contabilità dei lavori;
• precisazioni su quanto già previsto per i collaudi strutturali;
• verifica del livello di sicurezza sismica alla situazione del 05 aprile 2009
dell’immobile;
• verifiche contenimento energetico e certificazione energetica degli edifici;
• determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e verifiche isolamento
acustico;
• progetto di demolizione in caso di sostituzione edilizia;
• progetto delle nuove opere in caso di sostituzione edilizia;
• nuove tabelle millesimali e regolamento condominiale;
• acquisto abitazione equivalente;
• attestazione o certificazione di agibilità per reingresso;
• relazione inserimento urbanistico – proposta di aggregato – proposta di
consorzio.
Ovviamente nel corso dell’aggiornamento dello schema di convenzione si deve
intervenire anche su alcuni articoli non contestualizzabili.
È da tener presente che l’evoluzione normativa per la redazione dei progetti all’interno
dei centri storici che si sta portando avanti impone nuove incombenze sui professionisti
che devono anche esse essere adeguatamente compensate.
I continui incontri con personale e rappresentati prima dell’S.T.M. e poi dell’U.C.R. non
hanno sortito ancora effetti definitivi. Se da un lato è vero che su molti aspetti si è giunti
ad una proposta condivisa, dall’altro vi è una caparbia resistenza a non voler
riconoscere i compensi per la verifica del livello di sicurezza sismica allo stato attuale
nonostante le motivazioni addotte e anche contenute nella precedente nota del 14
marzo 2012 Prot. n. 11 / FR / AQ.
Tale ritrosia non trova alcun supporto normativo e continua a ledere la professione
dell’Ingegnere.
In via preliminare si richiamano i principi generali contenuti nel Codice Civile all’art.
2233: “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato
secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’Ordine
professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso
deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.”
Nel merito si rileva che su tutto il territorio nazionale si continuano a pubblicare bandi
ed avvisi per il conferimento di incarichi inerenti la verifica del livello di sicurezza sismica di edifici pubblici. Ultimo esempio locale è l’avviso pubblicato il 02 agosto 2012 dal Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato per la “Verifica tecnico sismica degli edifici assegnati al Corpo Forestale dello Stato in ottemperanza alle Ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274, del 17 settembre
2004 n. 3376, del 06 agosto 2005, del 23 maggio 2007 e del 15 aprile 2010, pubblicate
sulla G.U. nr 144 del 23 giugno 2010.” Precedenti sul territorio si possono riscontrare
anche nei due bandi datati 07 settembre 2006 e pubblicati dalla Regione Abruzzo
rispettivamente per:
• “Individuazione di tecnici per l’affidamento di incarichi professionali finalizzati
all’esecuzione di verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica di edifici pubblici
e opere infrastrutturali ai sensi dell’O.P.C.M. 08 luglio 2004 n. 3362 e ss.mm.i.. –
Incarichi di importo inferiore a € 100.000,00”;
• “Procedura di individuazione di tecnici per l’affidamento di incarichi professionali
finalizzati all’esecuzione di verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica di
edifici pubblici e opere infrastrutturali ai sensi dell’O.P.C.M. 08 luglio 2004 n. 3362
e ss.mm.i.. – Incarichi di importo superiore a € 100.000,00”.
L’aspetto che più lascia attoniti è il riconoscimento del compenso al Consorzio ReLUIS
per la “progettazione e supervisione delle prove strutturali e geognostiche e valutazione
della capacità” degli edifici scolastici provinciali di Avezzano e Sulmona come da
convenzione sottoscritta il 19 novembre 2009 con il Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna. I compensi per tale prestazione
nella convenzione risultano essere quelli previsti nell’O.P.C.M. 3362/2004, a meno di
un ribasso del 10% sempre al netto dell’I.V.A.. Ribasso che si rileva decisamente
inferiore a quello concordato nel protocollo d’intesa del 21 luglio 2009 con gli Ordini
professionali della Regione Abruzzo. Singolare che le richieste nel merito inoltrate,
anche in maniera informale, dal Coordinatore dell’S.T.M. al Consorzio ReLUIS ed ai
vertici del Dipartimento di Protezione Civile abbiano avuto risposte a dir poco evasive.
La citata convenzione è stata già trasmessa informalmente all’Ufficio Coordinamento
Ricostruzione.
Si significa che gli importi di cui all’allegato 2 dell’O.P.C.M. 3362/2004 rappresentano
“la quota percentuale assegnabile in ragione della zona sismica in cui è situata l’opera
oggetto dell’intervento” con “l’ammontare residuo necessario per il completamento degli
interventi resta a carico del beneficiano”. È evidente che le precedenti disposizioni
normative nazionali davano il giusto peso, anche con un riscontro nei compensi, alle
prestazioni richieste. Ad oggi tali diritti vengono negati nonostante l’importanze che tali
prestazioni rivestono ancor più in un territorio gravemente danneggiato dagli eventi
sismici.
A più di 41 mesi dall’evento sismico è ormai fuori luogo e fuori tempo continuare a
richiedere prestazioni professionali – imponendo continue scadenze, penali e sanzioni
– negando però il relativo giusto compenso per le prestazioni effettivamente
necessarie, richieste e rese.
Sempre continuando a ritenere che nessuna disparità di trattamento può essere
effettuata, ancor più quando è direttamente coinvolto lo Stato, si chiede di voler
definitivamente sancire il giusto riconoscimento dei compensi spettanti ad ogni singolo
professionista anche e non solo per le prestazioni inerenti la valutazione del livello di
sicurezza sismica degli edifici esistenti.
Alla luce di quanto su esposto, si è a chiedere alla S.V.I. un urgente incontro”.
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