Tariffe passi carrai, troppi aumenti


Vasto – Scrive Massimo Desiati: “In questi giorni l’AIPA sta chiedendo il “Conguaglio per tariffe come da Delibera Giunta comunale n° 102 del 12.04.1012” per i “passi carrai”. La possibilità di aumentare le tariffe della TOSAP, anche con effetto retroattivo, ad opera del Comune, viene riconosciuta dalla Legge finanziaria dello Stato. L’Amministrazione comunale di Vasto ha pensato di avvalersene e, bontà sua, ha aumentato le tariffe a partire dal 1° gennaio 2012; da cui i bollettini dell’AIPA che, in questi giorni, stanno arrivando nella case dei Vastesi.
Vale la pena ricordare, però, che non per tutti i “passi carrai” il tributo è dovuto. Infatti, la Corte di Cassazione, con Sentenza n° 16733/2007, ha stabilito che quelli chiamati “a raso” non sono soggetti a tassa o tariffa: “Il passo carrabile a raso, cioè senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, non determina un’occupazione visibile del suolo pubblico, poiché manca qualsiasi opera o manufatto, e, pertanto, non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell’accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività”.
L’articolo 44 del Decreto Legislativo n. 507/1993 definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”, in assenza di tali opere, la tassazione degli accessi a raso assoggetterebbe ad un onere tributario il diritto di accesso alla proprietà privata e questo non è certo possibile. Purtroppo i cittadini spesso pagano senza badare a queste… sottigliezze.

A volte sono stati utilizzati alcuni escamotage da parte di Amministrazioni comunali che, utilizzando l’art 22 del Codice della Strada (ribadito dall’art 46 del Regolamento del CdS) secondo cui “i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada”, cioè il cartello di divieto di sosta, hanno preteso un canone annuo. La furbizia, però, è in contrasto con la non tassabilità dei “passi a raso”, poiché per “passo carrabile” si intende sempre quello definito dal Decreto Legislativo n. 507/1993, ovvero con manufatti o interruzione del marciapiede.

Pertanto i “passi a raso” continuano ad essere esclusi sia dalla tassa che dal segnale a pagamento. Infatti, l’art 36 del D.P.R. n. 610/1996 ha modificato il regolamento del CdS, stabilendo che nei “passi a raso” il divieto di sosta e il relativo cartello sono subordinati alla richiesta del proprietario: se quest’ultimo non fa richiesta (e non vi è alcun obbligo) del cartello di divieto di sosta, non deve pagare alcunché. L’importante è saperlo.

Se i “passi a raso” sono esclusi sia dalla tassa che dal segnale a pagamento, figuriamoci dal “conguaglio” che aumenta le tariffe, con effetto retroattivo, stabilito dall’Amministrazione di Vasto e richiesto dall’AIPA in questi giorni.


02 Agosto 2012

Categoria : Dai Lettori
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