Ricostruzione, un po’ di chiarezza su compiti e responsabilità negli appalti del sisma


(di Giampaolo Ceci) – Oggi esamineremo succintamente (per quanto possibile) compiti e responsabilità dei vari soggetti che intervengono in un generico appalto tra privati, cercando di mettere a fuoco per grandi linee i compiti e le responsabilità di ciascuno.
Il primo soggetto è il committente, ovvero il soggetto per cui vengono realizzati i lavori, che poi altro non è che il proprietario o un suo rappresentante, qualora i proprietari siano molti o il Presidente qualora si tratti di consorzio.
In estrema sintesi assume le responsabilità afferenti al “committente”chi firma il contratto con la impresa.
Non è molto noto, ma le responsabilità dei “committenti” sono molteplici.
In generale, possiamo dire che il committente assume una responsabilità ogni volta che appone una firma,.
La regola generale è di non firmare mai un documento se non si sa esattamente cosa sia: la legge non ammette “ignoranza”!
Le responsabilità più note sono quelle che derivano dal rispetto delle norme urbanistiche e dei vincoli imposti dal Comune all’atto del rilascio della “concessione” o connesse al deposito della DIA o SCIA.
In sostanza il committente, assieme al direttore lavori e alla impresa, risponde che il progetto realizzato sia conforme ai vincoli imposti dal piano regolatore e dei regolamenti attuativi e ogni altra delibera comunale.
Se le opere realizzate non sono conformi? Multe, o addirittura la demolizione delle opere. Se il committente rappresenta altri, si innescano i soliti contenziosi per le rivalse.
Ciò che pochi sanno é che il committente risponde solidalmente con la impresa anche per i danni occorsi agli operai della impresa aggiudicataria durante i lavori, ovvero alle disposizioni del d.lgs 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, per quanto non delegato formalmente ad un Responsabile dei Lavori.
E’ una responsabilità seria, perché in caso di incidente grave, i danni potrebbero essere parecchi e il massimale assicurativo della impresa potrebbe non bastare, imponendo l’intervento dei proprietari col loro patrimonio
E’ per questo che il legislatore consente ai committenti di avvalersi di due figure specifiche che lo aiutino nel difficile compito di controllare che l’impresa realizzi i lavori in sicurezza.
Il primo é il Responsabile dei lavori, che altro non è che un consulente qualificato che conosce il d.lgs 81/98 e i compiti afferenti al committente, il secondo é il coordinatore della sicurezza di cui parleremo in seguito.
Il Committente, se conosce la legge, può fare a meno di nominare un Responsabile dei lavori, ma se lo fa, si scarica delle responsabilità che gli delega. Gli resta comunque l’obbligo di controllare che questi svolga le funzioni delegategli, altrimenti assumerebbe le conseguenti responsabilità come se non avesse a fatto alcuna delega.
Il committente quindi non ha scampo: deve controllare o quantomeno dimostrare di averlo fatto chiedendo periodicamente al Responsabile dei lavori un report dello stato dell’arte per quanto riguarda la sicurezza nel cantiere.
In pratica il committente ha l’obbligo di controllare direttamente o tramite il responsabile dei lavori che l’impresa rispetti le norme sulla sicurezza.
Altro obbligo e responsabilità che grava sul committente, riferito alla sicurezza, è quello di verificare, prima della firma del contratto, che l’impresa abbia i requisiti tecnico professionali per poterli eseguire (vedi l’elenco dettagliato dei documenti da richiedere nell’ XVII del citato decreto) se non lo facesse e affidasse i lavori a imprese prive dei requisiti minimi, si renderebbe responsabile in caso di incidente, proprio per non aver verificato se l’affidataria aveva le competenze e l’organizzazione per poterli realizzare in sicurezza. Attenzione quindi ad affidare lavori complessi a piccole imprese.
Non si tratta di piccole responsabilità, avendo tutte valenza penale, oltre che una valenza significativa anche in termini economici. Consiglio una assicurazione.
Restano in capo al committente, infine le responsabilità civilistiche verso terzi che fanno riferimento ai danni per il mancato rispetto delle clausole contrattuali verso la impresa, i tecnici o ogni altro soggetti vincolato da un contratto. I contratti, se si fanno, devono essere fatti fare da persone competenti. Il fai da te è pericoloso.
Non crediate che basti una clausola scritta su un contratto. Prima di farla rispettare ci vuole una causa e un giudice che vi dia ragione!!!! bisogna cautelarsi con altri mezzi, soprattutto quando si ha la possibilità di poter imporre il contratto alla controparte. Un buon contratto evita la metà dei contenziosi.
Non c’è modo di evitare incomprensioni e conseguenti contenziosi a fronte di contratti incompleti o redatti male, soprattutto se uno dei contraenti fosse in malafede e cercasse pretesti per applicare a suo favore sviste o dimenticanze!
Il committente ha quindi responsabilità serie. Lo diventano ancor di più quando non agisce in quanto proprietario ma in quanto procuratore dei proprietari o presidente di un consorzio.
In questo caso, ad eventuali danni causati a terzi, si aggiungono anche quelli eventualmente pretesi dagli stessi soggetti che gli hanno conferito la procura o che costituiscono il consorzio per rivalse sui danni da questi provocati per suoi eventuali errori di gestione, incompetenze o presunti doli (quando si maneggiano molti soldi i dubbi affiorano sempre …).
La “procura” non sempre vuole dire avvallo incondizionato di ogni decisone del procuratore. Quasi sempre la procura contiene delle limitazioni che il procuratore deve stare ben attento a non superare perché, se il procuratore travalicasse il mandato ricevuto, potrebbe rispondere personalmente delle decisioni unilaterali anche verso chi gli ha conferito la procura.
E’ ciò che avviene di solito quando le cose si mettono male e si devono pagare multe o penali.
Anomalo il caso che il committente sia l’amministratore del condominio.
In questo caso all’amministratore (se regolarmente eletto e nel pieno delle sue funzioni) gli restano tutte le responsabilità in caso di incidente sul lavoro (assieme alla impresa e all’eventuale responsabile dei lavori) , ma non quelle civilistiche che invece restano in carico ai singoli proprietari, a meno che non venga conferita all’amministratore una regolare procura che gli consenta di attivarsi liberamente nella gestione dei contratti con terzi o quantomeno venisse approvata alla unanimità dei condomini una delibera che lo autorizzi a prendere le decisioni che travalichino i poteri meramente esecutori propri dell’amministratore che lo elevi a rango di procuratore di fatto.
Dico alla unanimità, perché in caso di dissenzienti o astenuti, questi non risponderanno delle eventuali decisioni errate dell’amministratore-committente, seppure autorizzato dalla maggioranza dei condomini, anzi potrebbero imputargliene i danni e comunque sottrarsi alle vertenze in giudizio.
Stessa cosa avviene per i dissenzienti o astenuti nelle assemblee consortili.
Il responsabile dei lavori è, come abbiamo già detto, una figura facoltativa. Se nominato dal Committente, deve svolgere alcune funzioni specialistiche legate all’iter burocratico dei controlli sulla sicurezza.
Risponde al committente del suo operato e lo sgrava delle responsabilità conferitegli mediante delega. In pratica deve attivarsi per espletare le incombenze che il D.lgs 81/08 attribuisce al committente quali in sintesi, redigere la notifica preliminare, controllare il crono programma, il Piano di sicurezza e i piani operativi delle imprese terze, nonché l’operato del coordinatore della sicurezza e riferire periodicamente al committente.
Le sue responsabilità sono anche penali e puntualmente riportate nel D.lgs 81/2008 e ss mm.
I progettisti devono redigere i progetti secondo le norme vigenti e la buona tecnica. Rispondono al committente per danni causati da errata progettazione o per le clausole non ottemperate indicate nella lettera di incarico.
E’ opportuno che il committente pretenda che i progettisti siano coperti da polizza a copertura dei danni professionali e costituiscano obbligatoriamente una apposita associazione tra professionisti (ATP) nel cui statuto sia chiaro chi sia il legale rappresentante del gruppo e contempli appositi patti parasociali che indichino quali siano gli incarichi di ciascun membro della ATP, i rapporti tra i progettisti, i compensi e le reciproche responsabilità (meglio se solidali).
Non dimentichiamo che anche i contenziosi tra i progettisti possono condurre a ritardi e possono coinvolgere il committente.
Il Direttore dei lavori: é figura centrale nel processo di ricostruzione. In pratica è un mandatario a cui il committente ha dato incarico di applicare le disposizioni del contratto e controllare che i lavori siano realizzati secondo il progetto e i suoi allegati.
Bisogna qui rimarcare che se il contratto con la impresa o il progetto è fatto male, al povero direttore lavori toccherà l’ingrato compito di tentare di portare termine il lavoro cercando di supplire a clausole e patti non presenti nel contratto aprendosi al rischio di essere coinvolto per aver preso decisioni esterne al suo mandato. Attenzione dunque cari colleghi: leggetevi bene il contratto, restate nell’alveo delle vostre competenze e non prendete iniziative che devono essere avvallate preventivamente dal committente.
Al direttore lavori compete anche il compito di redigere le contabilità e stilare i certificati di pagamento ovvero asseverare qualità e quantità delle lavorazioni eseguite.
Inutile sottolineare il delicato compito per le opere del terremoto che prevedono il pagamento di soldi pubblici per le opere che devono essere realmente quelle eseguite, e devono anche essere eseguite secondo il contratto o in mancanza di descrizione, secondo le buone regole dell’arte in rapporto al prezzo corrisposto.
Ricordo che la falsa contabilizzazione apre la strada a molteplici reati, alcuni dei quali possono comportare la cancellazione dall’albo, peggio se in concorso con terzi.
Come se non bastasse, le responsabilità del Direttore dei lavori travalicano anche nel controllo del rispetto delle norme urbanistiche statali e comunali oltre che quelle strutturali.
Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione svolge un ruolo importante per la sicurezza dei lavoratori. La figura del coordinatore é nata nel 1996 quando il legislatore ha introdotto il principio secondo cui in caso in di infortunio nei cantieri edili non è responsabile solo la impresa che segue i lavori, ma anche il committente per cui vengono realizzati.
Poiché il committente è responsabile, il legislatore gli consente, o se preferite lo obbliga, a controllare l’impresa perché operi in sicurezza.
Il piano di sicurezza e coordinamento è il documento in cui dovrebbero essere analizzate le fasi lavorative e le lavorazioni singole perché risultino coordinate e sicure. Il Piano dovrebbe essere il documento di riferimento per la programmazione esecutiva dell’opera. Sbagliare il piano o farne una semplice raccolta di fotocopie generiche è un errore che potrebbe costare caro sia al coordinatore che al committente, in quanto un eventuale incidente grave potrebbe essere imputato a tali mancanze.
Il piano è un documento importante anche perché é sulle prescrizioni in esso riportate che si basa il “lavoro” del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al quale compete proprio il compito di fare rispettare le prescrizioni del piano alla impresa.
In pratica il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è anche esso un mandatario del committente.
Il mandato però non riguarda la corretta esecuzione dei lavori e la applicazione delle clausole contrattuali come avviene per il Direttore dei lavori, bensì si riferisce solo al rispetto delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza .
Le responsabilità del coordinatore riguardano, quindi solo un aspetto marginale della gestione del contratto, ma sono essenziali per la programmazione e la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza secondo i tempi programmati. Significative anche le implicazioni che il coordinatore potrebbe avere in caso di incidente grave.
L’ultima figura che prenderemo in esame in questo “Bignami” dell’appalto é quella dell’imprenditore (o meglio il legale rappresentante della impresa). Questi è l’unico interlocutore del committente e dei suoi tecnici, a meno di procure conferite a suoi collaboratori o dipendenti.
In questo caso è bene leggere con attenzione il contenuto della procura per conoscere i limiti di autonomia decisionale dell’interlocutore. Si corre il rischio di rapportarsi e prendere accordi con soggetti sbagliati in quanto non hanno il compito o l’autorità per assumerli, restano quindi accordi inutili e non vincolanti per l’imprenditore.
La organizzazione di una ristrutturazione o di un consolidamento assume quindi una configurazione organizzativa abbastanza complessa o comunque specialistica.
In ogni caso i compiti e le funzioni dei vari soggetti che intervengono in un appalto del terremoto devono essere note a tutti (meglio se riportati in un apposito manualetto) per evitare involontari travalicamenti di funzioni e sconfinamenti nelle responsabilità.
Ricordo che i contenziosi nei precedenti terremoti sono stati di diverse decine di migliaia con rimpalli di responsabilità e richieste di danni verso tutti che hanno innescato azioni legali che durano tutt’ora.


11 Luglio 2012

Categoria : Cronaca
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