Come funziona l’arbitrato nella P.A.?
L’Aquila – Esistono istituzioni e meccanismi di grande utilità per i cittadini e gli enti, di cui tuttavia non si ha l’esatta percezione. Il nostro sito pensa di fare cosa utile favorendone luna migliore conoscenza. Come funziona l’arbitrato nella nella pubblica amministrazione? Lo abbiamo chiesto al presidente dell’Organismo Internazionale di Conciliazione & arbitrato dell’A.N.P.A.R, dott. Giovanni Pecoraro.
” Premesso che l’associazione che rappresento fin dal 1995 ha amministrato con la propria camera arbitrale controversie tra privati perchè il sistema pubblico ha sempre ritenuto “favorire” ora l’uno ora l’altro professionista per fare “clientela” , oggi le cose stanno cambiando.
L’arbitrato è un istituto giuridico che consente, su accordo delle parti interessate, di sottoporre ad uno o più soggetti privati anziché al giudice ordinario una controversia già insorta o futura. Nello schema più in uso le due parti nominano un arbitro per ciascuna, e i due nominati si accordano sul nome del terzo arbitro.
L’utilità che può derivarne è quella di evitare i lunghi tempi processuali che caratterizzano i nostri tribunali. L’”effetto collaterale” consiste nei costi altissimi da sopportare, i compensi degli arbitri infatti sono spesso astronomici. Da qui la necessità di affidare ad una camera arbitrale terza e neutrale che amministra tutta la procedura arbitrale attraverso propri arbitri di provata esperienza e capacità e con tariffe già definite per quanto riguarda il compenso spettante al collegio arbitrale.
Con il d.lgs.53/2010 per l’attuazione della Direttiva comunitaria 2007/66/CE è stato incentivato l’uso dell’arbitrato in particolare nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione, per le liti sugli appalti pubblici tra stazione appaltante (parte pubblica) e impresa appaltatrice (parte privata), ogg, infatti, all’amministrazione pubblica per farli servirà un’autorizzazione ben motivata. Inoltre, a rappresentarla sarà preferibilmente un dirigente della P.A. o uno dei soggetti chiamati come consulenti. I limiti varranno anche per le società a partecipazione pubblica o con capitale pubblico. Non vi prenderanno parte i magistrati. Vanno bene i soggetti esterni chiamati “consiulenti” , continua Pecoraro, però sarebbe opportuno, se si vogliono evitare gli sperperi degli anni passati, conoscere e confrontare il co! mpenso richiesto con quelli pubblicati le tariffe delle camere arbitrali pubbliche e private. L’amministrazione di arbitrati a camere arbitrali consente lo svolgimento della procedura con la massima trasparenza e non aggraverebbero i cittadini di costi per compensi agli arbitri molto elevati.
E’ facile intuire che questo metodo di risoluzione delle controversie se si abbina al neo istituto giuridico della mediazione, davanti al giuntice non si arriverà MAI. E’ questo,- secondo Pecoraro -è il miglior sistema di deflazionare giudiziale.
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