4013, nuove disposizioni per macerie
L’Aquila – DISTINZIONE TRA MACERIE PUBBLICHE E PRIVATE – L’ordinanza n. 4014 che introduce alcune significative novità sullo smaltimento delle macerie rispetto all’ordinanza n. 3923 del 18 febbraio 2011. Innanzitutto viene fatta la distinzione tra macerie ‘pubbliche’ e ‘private’.
L’articolo 1 individua le “macerie pubbliche” in quelle provenienti dai crolli, dalle demolizioni disposte con ordinanza del sindaco e da interventi edilizi effettuati dalla pubblica amministrazione e prevede il ricorso preponderante alla demolizione ed alla raccolta selettiva. Agevola, inoltre, la realizzazione delle aree pubbliche per il conferimento dei materiali ed il loro mantenimento fino al termine delle necessità.
Le “macerie private” sono, invece, quelle provenienti da interventi edilizi effettuati da soggetti privati beneficiari di finanziamenti pubblici. Anche per queste si prevede la demolizione e la raccolta selettiva.
Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti provenienti dagli interventi edilizi privati, è necessaria la comunicazione delle informazioni secondo le modalità che saranno definite dal Commissario delegato alla ricostruzione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione.
È prevista, inoltre, la classificazione come “non rifiuto” di tutti gli elementi recuperabili: di interesse architettonico, artistico e storico, coppi, mattoni, ceramiche, pietre, legno e metalli lavorati.
Un’altra importante novità riguarda la prosecuzione delle attività già svolte dai Vigili del Fuoco in forza della O.P.C.M. 3950/2011 secondo una apposita pianificazione.
L’articolo 2 dell’ordinanza stabilisce una nuova formulazione dei compiti di A.S.M. S.p.a. e la rendicontazione al soggetto attuatore ed al Comune competente per territorio. Prevede anche maggiori possibilità operative di ASL, ARTA, Soprintendenza, Servizio Gestione Rifiuti della Regione e il coinvolgimento della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale.
Lo stesso articolo proroga il termine della occupazione temporanea del sito “ex Teges” fino al termine dello stato di emergenza, oggi fissato al 31 dicembre 2012.
L’articolo 3 chiarisce che è possibile impiegare eventuali risorse non utilizzate previste da precedenti O.P.C.M., mentre l’articolo 4 agevola il riutilizzo e l’impiego degli inerti da demolizioni e costruzione, anche prevedendo la cessazione della qualifica di ‘rifiuto’ agli inerti che abbiano caratteristiche conformi alle richieste normative.
L’articolo 5, infine, accelera le procedure di realizzazione degli impianti per la gestione del ciclo delle macerie. (red)
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