AE su tributi sospesi


L’Aquila – L’Agenzia delle Eentrate ci invia il seguente comunicato nell’interesse dei cittadini: “La Legge di Stabilità 2012 (n.183 del 12 novembre 2011) ha previsto che il versamento dei tributi sospesi in seguito al sisma del 6 aprile 2009 avvenga, nella misura del 40%, in un numero massimo di centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio
2012. Pertanto la prima rata deve essere pagata nel mese di gennaio 2012. I codici tributo da utilizzare sono quelli ordinariamente previsti per le diverse imposte. E’ possibile, se risulta più agevole per il contribuente, effettuare i versamenti delle somme sospese senza indicare il mese di riferimento e senza distinguere tra acconto e saldo né specificare la periodicità dei versamenti.

Codici tributo. Secondo quanto già previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2010, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, i codici tributo da utilizzare per i versamenti delle rate sono quelli ordinari, vale a dire quelli propri dei singoli tributi, con riferimento a ciascun anno d’imposta. Tuttavia, nell’ottica della massima semplificazione, è possibile indicare nel modello F24, per ciascuna imposta e per ogni annualità il codice tributo relativo al pagamento del saldo.
A titolo di esempio: il contribuente tenuto a versare l’Irpef potrà indicare nel campo “codice tributo” del modello F24 il 4001 (Irpef saldo) anche qualora dovesse trattarsi di un acconto. Ciò significa che i due versamenti relativi agli eventuali acconti (codici 4033 e
4034) possono essere cumulati con il versamento del tributo a saldo (codice 4001). Nel campo “rateazione”, inoltre, dovrà essere indicato sempre il codice 0101. Nello stesso Provvedimento è previsto, tra l’altro che, dietro richiesta del contribuente, possa provvedere al riversamento dei tributi sospesi il sostituto d’imposta. In tal caso, e prendendo come esempio il riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente o di pensione, il sostituto d’imposta utilizzerà il codice 1001 mentre il dipendente o pensionato utilizzerà il codice 4001 se intende versare autonomamente. Per i versamenti delle ritenute sospese e ora rateizzate, i sostituti d’imposta possono indicare nel campo mese di riferimento del modello F24 esclusivamente il mese di effettuazione della trattenuta della rata da pagare.
Sempre a titolo di esempio, il contribuente che dovrà riversare l’Iva potrà utilizzare il
codice 6099 (previsto per il pagamento da dichiarazione annuale) anziché i codici relativi
alle liquidazioni periodiche o all’acconto.
Si ricorda, comunque, che tutti i codici tributo sono consultabili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it
Sul sito della Direzione Regionale http://abruzzo.agenziaentrate.it è disponibile un vadecum sulle modalità di compilazione dei modelli F24 per i versamenti più ricorrenti.

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo – Località Centi Colella – 67100 L’Aquila
Tel. 0862.648.329 – Fax 0862.648.240 – e-mail: dr.abruzzo.relazioniesterne@agenziaentrate.it

Importi da versare. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23 novembre 2010 stabilisce espressamente che, qualora l’importo complessivo da versare in una rata sia inferiore a 12 euro, il versamento può essere effettuato al raggiungimento di tale limite.

La Direzione Regionale – Ufficio Consulenza e gli Uffici Territoriali di L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Teramo e Pescara sono a disposizione per ogni chiarimento. I recapiti telefonici sono consultabili sul sito internet all’indirizzo: http://abruzzo.agenziaentrate.it.
E’ possibile inoltre contattare il numero verde 848.800.444.


13 Gennaio 2012

Categoria : Cronaca
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